Appeal against denial of trial postponement

60.2004.327Altro tribunale13 set 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed against the Penale Court judge’s refusal to postpone a hearing in criminal defamation and insult proceedings. He argued financial and transport obstacles and asked for an expert assessment of his ability to attend. The Camera dei ricorsi penali held that postponement under the CPP requires illness or a serious impediment, which was not shown. The medical issue had long been known, making the late expert request untimely and contrary to good faith. The court also noted that counsel could accompany the accused to Bellinzona. The appeal was dismissed and no court fees or expenses were charged.

Massima Omnilex

Art. 237 cpv. 2 lit. a CPP; postponement of a hearing for the accused requires a fixed postponement period and proof of illness or grave impediment. A request for expert evidence on the accused’s ability to attend, submitted only shortly before the hearing despite long-known health concerns, is untimely and may be contrary to good faith. Alleged transport difficulties do not justify postponement where counsel can reasonably facilitate attendance. If the complained impediment is not temporary or cannot be cured by postponement, the court may proceed according to the rules on trial in absentia (art. 237 cpv. 3 CPP).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2004.327

Data decisione, Autorità: 13.09.2004, CRP

Titolo: ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. decisione del giudice della Pretura penale. rinvio di dibattimento.

Incarto n. 60.2004.327

Lugano 13 settembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 11/13.9.2004 presentato da

RI 1, ,

contro

la decisione 3.9.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio;

ritenuto che stante la manifesta infondatezza del gravame non sono state chieste osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che nei confronti di __________ RI 1 sono pendenti davanti alla Pretura penale i procedimenti per titolo di diffamazione ed ingiuria di cui ai decreti di accusa 19.10.1999 (DAP __________), 28.7.2000 (DAP __________), 19.9.2001 (DAP __________) e 17.3.2003 (DA __________);

che il dibattimento - posto come avesse chiesto il rifacimento del processo di data 16.6.2003 in applicazione dell'art. 277 cpv. 3 CPP - è stato aggiornato il 22.6.2004 per il 16.9.2004;

che con decisione 4.8.2004 questa Camera ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso 27/28.6.2004 contro la decisione 22.6.2004 del giudice della Pretura penale inerente la riunione dei suddetti procedimenti e la citazione al dibattimento, non sussistendo ragioni per giudicare separatamente le fattispecie (inc. 60.2004.242);

che, nell'immediata imminenza del dibattimento, con istanza 30/31.8.2004 il ricorrente - con riferimento alle difficoltà finanziarie e di trasporto che gli impedirebbero di raggiungere la Pretura penale ed alla necessità di nominare un perito per accertare la sua processabilità - ha chiesto il rinvio del processo;

che con decisione 3.9.2004 il giudice della Pretura penale ha respinto detta istanza, osservando che giusta l'art. 237 cpv. 2 lit. a CPP il rinvio poteva essere accordato solo per un tempo determinato e per malattia o grave impedimento dell'accusato, che la prova della malattia o del grave impedimento spettava a chi voleva avvalersene, che quindi la nomina di un perito non poteva trovare riscontro e che "(…) per quanto attiene alle altre problematiche sollevate l'incarto dà atto che l'accusato, al beneficio del gratuito patrocinio, è patrocinato da un legale con studio a __________, dal quale, quindi, all'occorrenza, potrà farsi accompagnare in autovettura sino a Bellinzona" (decisione 3.9.2004, p. 1);

che con tempestivo gravame __________ RI 1 chiede - postulando altresì l'effetto sospensivo

  • di annullare il predetto giudizio e di rinviare gli atti alla Pretura penale "(…) per una nuova decisione un po' più logica, un po' più legale ed un po' più sensata ed onesta" (ricorso 11/13.9.2004, p. 2);

che l'omessa indicazione del rimedio di diritto appare irrilevante, il ricorrente avendo impugnato la decisione pretorile con riferimento all'art. 284 cpv. 1 lit. c CPP, secondo cui la Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge (cfr., al proposito, decisione 14.8.2003 di questa Camera, inc. 60.2003.204/223, nota ad __________ RI 1);

che

  • come esposto nella decisione 3.9.2004 - il rinvio e la sospensione del dibattimento possono essere accordati solo per un tempo determinato e, per quanto concerne l'accusato, per sua malattia o per suo grave impedimento (art. 237 cpv. 2 lit. a CPP);

che con giudizio 14.8.2003 questa Camera - chiamata a statuire, tra l'altro, in merito al ricorso 4/7.7.2003 inerente il rinvio del dibattimento concernente i medesimi procedimenti penali di cui alla presente impugnativa - aveva considerato il gravame, oltre che irricevibile, infondato nel merito (inc. 60.2003.204/223);

che il ricorrente aveva infatti sostenuto che "(…) è in grado di vivere correttamente, ma mette in pericolo la propria salute ogni qualvolta egli è sottoposto a uno stress di particolare intensità" (ricorso 4/7.7.2003, p. 3 e 4);

che era quindi verosimile ritenere che un eventuale rinvio non avrebbe eliminato l'impedimento a parteciparvi e che nel caso di duraturo impedimento dell'accusato si poteva procedere al giudizio secondo le norme previste per la procedura contro gli assenti (art. 237 cpv. 3 CPP);

che pertanto la domanda tendente alla nomina di un perito che, "(…) senza essere svincolato dal segreto professionale per quanto riguarda le "magagne", dica se il sottoscritto è in grado, e se si quando e in che misura, di partecipare a questa "riunione" " (istanza 30/31.8.2004, allegato 1) è ampiamente intempestiva, la problematica inerente il suo stato di salute - e quindi l'eventuale necessità di accertamento da parte di terzi - essendogli già nota da tempo;

che tale richiesta - presentata nell'imminenza del pubblico dibattimento - appare invero strumentale e contraria al principio della buona fede (cfr., al proposito, R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 57 n. 1);

che tale conclusione si impone anche con riferimento alle presunte difficoltà che incontrerebbe per raggiungere il luogo del dibattimento, il suo patrocinatore - con Studio legale a Lugano - potendo se del caso accompagnarlo a Bellinzona, come ha correttamente rilevato il giudice della Pretura penale;

che del resto non sussistono ragioni fondate per cui il ricorrente non possa far capo al suo legale;

che

  • considerata la celerità di questa decisione e l’esito della stessa - la richiesta di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto;

che il gravame è respinto, senza prelevamento di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

trial postponementfitness to stand trialgood faithcriminal procedurehearing attendanceexpert evidence

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the refusal to postpone the hearing was well founded

Decisione estratta

The refusal to postpone the hearing was upheld because no serious illness or grave impediment was shown and the request for expert evidence was late and instrumental.

Motivazione estratta

Under Art. 237(2)(a) CPP, postponement is possible only for a fixed time and, for the accused, only in case of illness or grave impediment. The appellant had long known of the alleged health issue, so the request for an expert shortly before trial was untimely and contrary to good faith. Transport difficulties were not a sufficient ground because counsel could accompany him.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect should be granted

Decisione estratta

The request became moot once the appeal was decided promptly.

Motivazione estratta

Because the court decided the appeal without delay and rejected it, no separate suspensive effect remained to be determined.

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