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Numero d'incarto:
60.2004.327
Data decisione, Autorità:
13.09.2004, CRP
Titolo:
ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. decisione del giudice della Pretura penale. rinvio di dibattimento.
Incarto n.
60.2004.327
Lugano
13 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso
11/13.9.2004 presentato da
RI 1, ,
contro
la decisione 3.9.2004 del giudice della
Pretura penale Giovanni Celio;
ritenuto che stante
la manifesta infondatezza del gravame non sono state chieste osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
che
nei confronti di __________ RI 1 sono pendenti davanti alla Pretura penale i
procedimenti per titolo di diffamazione ed ingiuria di cui ai decreti di accusa
19.10.1999 (DAP __________), 28.7.2000 (DAP __________), 19.9.2001 (DAP __________)
e 17.3.2003 (DA __________);
che
il dibattimento - posto come avesse chiesto il rifacimento del processo di data
16.6.2003 in applicazione dell'art. 277 cpv. 3 CPP - è stato aggiornato il
22.6.2004 per il 16.9.2004;
che
con decisione 4.8.2004 questa Camera ha respinto, in quanto ricevibile, il
ricorso 27/28.6.2004 contro la decisione 22.6.2004 del giudice della Pretura
penale inerente la riunione dei suddetti procedimenti e la citazione al
dibattimento, non sussistendo ragioni per giudicare separatamente le
fattispecie (inc. 60.2004.242);
che,
nell'immediata imminenza del dibattimento, con istanza 30/31.8.2004 il
ricorrente - con riferimento alle difficoltà finanziarie e di trasporto che gli
impedirebbero di raggiungere la Pretura penale ed alla necessità di nominare un
perito per accertare la sua processabilità - ha chiesto il rinvio del processo;
che
con decisione 3.9.2004 il giudice della Pretura penale ha respinto detta
istanza, osservando che giusta l'art. 237 cpv. 2 lit. a CPP il rinvio poteva
essere accordato solo per un tempo determinato e per malattia o grave
impedimento dell'accusato, che la prova della malattia o del grave impedimento
spettava a chi voleva avvalersene, che quindi la nomina di un perito non poteva
trovare riscontro e che "(…) per quanto attiene alle altre problematiche
sollevate l'incarto dà atto che l'accusato, al beneficio del gratuito
patrocinio, è patrocinato da un legale con studio a __________, dal quale,
quindi, all'occorrenza, potrà farsi accompagnare in autovettura sino a
Bellinzona" (decisione 3.9.2004, p. 1);
che
con tempestivo gravame __________ RI 1 chiede - postulando altresì l'effetto sospensivo
- di annullare il predetto giudizio e di rinviare gli atti alla Pretura penale
"(…) per una nuova decisione un po' più logica, un po' più legale ed un
po' più sensata ed onesta" (ricorso 11/13.9.2004, p. 2);
che
l'omessa indicazione del rimedio di diritto appare irrilevante, il ricorrente
avendo impugnato la decisione pretorile con riferimento all'art. 284 cpv. 1
lit. c CPP, secondo cui la Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso
contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale
competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di
legge (cfr., al proposito, decisione 14.8.2003 di questa Camera, inc.
60.2003.204/223, nota ad __________ RI 1);
che
- come esposto nella decisione 3.9.2004 - il rinvio e la sospensione del
dibattimento possono essere accordati solo per un tempo determinato e, per
quanto concerne l'accusato, per sua malattia o per suo grave impedimento (art.
237 cpv. 2 lit. a CPP);
che
con giudizio 14.8.2003 questa Camera - chiamata a statuire, tra l'altro, in
merito al ricorso 4/7.7.2003 inerente il rinvio del dibattimento concernente i
medesimi procedimenti penali di cui alla presente impugnativa - aveva
considerato il gravame, oltre che irricevibile, infondato nel merito (inc.
60.2003.204/223);
che
il ricorrente aveva infatti sostenuto che "(…) è in grado di vivere
correttamente, ma mette in pericolo la propria salute ogni qualvolta egli è
sottoposto a uno stress di particolare intensità" (ricorso 4/7.7.2003,
p. 3 e 4);
che
era quindi verosimile ritenere che un eventuale rinvio non avrebbe eliminato
l'impedimento a parteciparvi e che nel caso di duraturo impedimento
dell'accusato si poteva procedere al giudizio secondo le norme previste per la
procedura contro gli assenti (art. 237 cpv. 3 CPP);
che
pertanto la domanda tendente alla nomina di un perito che, "(…) senza
essere svincolato dal segreto professionale per quanto riguarda le
"magagne", dica se il sottoscritto è in grado, e se si quando e in
che misura, di partecipare a questa "riunione" " (istanza
30/31.8.2004, allegato 1) è ampiamente intempestiva, la problematica inerente
il suo stato di salute - e quindi l'eventuale necessità di accertamento da
parte di terzi - essendogli già nota da tempo;
che
tale richiesta - presentata nell'imminenza del pubblico dibattimento - appare
invero strumentale e contraria al principio della buona fede (cfr., al
proposito, R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed.,
Basilea 2002, § 57 n. 1);
che
tale conclusione si impone anche con riferimento alle presunte difficoltà che
incontrerebbe per raggiungere il luogo del dibattimento, il suo patrocinatore -
con Studio legale a Lugano - potendo se del caso accompagnarlo a Bellinzona,
come ha correttamente rilevato il giudice della Pretura penale;
che
del resto non sussistono ragioni fondate per cui il ricorrente non possa far
capo al suo legale;
che
- considerata la celerità di questa decisione e l’esito della stessa - la
richiesta di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto;
che
il gravame è respinto, senza prelevamento di tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi,
richiamati gli art. 284
ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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