Extension of pre-trial detention due to flight risk

60.2004.319Altro tribunale10 set 2004Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Criminal Appeals Chamber granted the request of the president of the Mendrisio Assize Court to extend the preventive detention of PI 1 until 15 November 2004, or until the end of the trial. The court held that the indictment had already been filed, the trial postponement was justified by objective scheduling constraints, and the detention remained proportionate in light of the seriousness of the drug charge. It also found a concrete risk of flight and no less intrusive measure capable of neutralizing it. No court fees or costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 230, 102, 103 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPP; proroga del carcere preventivo in vista del dibattimento: la proroga oltre i termini ordinari è ammissibile solo se il rinvio del dibattimento è sorretto da oggettive difficoltà organizzative e se la durata complessiva della detenzione non viola la proporzionalità rispetto alla pena presumibile; la Camera verifica, di regola, la necessità del rinvio e la sua durata, presupponendo dati i motivi materiali della detenzione, salvo mutamenti intervenuti dopo precedenti decisioni. Il pericolo di fuga dev'essere concreto e non soltanto astratto; esso può risultare dalla gravità dell'accusa, dalla severità della pena prospettata e dall'imminenza del giudizio, e va esclusa quando misure meno incisive appaiano idonee (consid. 3-7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2004.319

Data decisione, Autorità: 10.09.2004, CRP

Titolo: istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.

Incarto n. 60.2004.319

Lugano 10 settembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/6.9.2004 presentata dal

presidente della Corte delle assise criminali di Mendrisio, giudice Mauro Ermani, Lugano,

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretta __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 8/9.9.2004 del procuratore pubblico Nicola Respini;

preso atto che l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 8/9.9.2004;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. Nei confronti di __________ PI 1 , in detenzione preventiva dal 20.11.2003, il procuratore pubblico ha emanato il 5.8.2004 l’atto d’accusa (ACC __________), ritenendola colpevole di infrazione aggravata alla LStup.

Il pubblico dibattimento é stato aggiornato a mercoledì 10.11.2004, con continuazione fino al lunedì 15.11.2004.

  1. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di Mendrisio chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 15.11.2004, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

  2. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).

Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

  1. Il primo presupposto per la proroga del carcere preventivo - ossia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in relazione all'ipotesi accusatoria di cui all'art. 19 cifra 2 LStup - è dato nella presente fattispecie; in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

  2. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre il sussistere di preminenti motivi di interesse pubblico, e segnatamente di un pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.389/2004 del 3.8.2004; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 11 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 68 n. 12; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2334 ss.; M. LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP. 1989, p. 287 ss.), ritenuto che uno dei suoi scopi principali è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

Ora, __________ PI 1 - richiedente l'asilo - è cittadina kosovara e italiana, con dei legami con la Svizzera. Considerati la gravità del reato contestatole (e quindi la prospettiva - in caso di condanna - di una pesante sanzione penale, cfr. art. 19 cifra 2 LStup) e l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità. La tentazione di darsi alla latitanza per sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato - alla luce delle precedenti considerazioni - con misure meno incisive giusta l'art. 107 cpv. 2 CPP, che __________ PI 1 peraltro non propone.

  1. La proroga della carcerazione preventiva si giustifica anche con riferimento alle difficoltà oggettive che hanno imposto di aggiornare il dibattimento solo per il 10.11.2004: il presidente istante e gli altri giudici del Tribunale penale cantonale sono e saranno infatti occupati in altri dibattimenti davanti a Corti delle assise criminali (con conseguente imperativo onere di motivazione del giudizio) e correzionali.

  2. Ciò posto, la postulata proroga - che, alla luce delle ipotesi accusatorie e della conseguente pena in caso di condanna, rispetta il principio di proporzionalità (cfr., al proposito, decisione TF 1P.280/2004 dell'1.6.2004) - va accolta, sussistendo gravi e concreti indizi di colpevolezza, un pericolo di fuga (che quindi rende superfluo confrontarsi con l'esistenza di un pericolo di collusione e di recidiva, cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP) e necessità oggettive inerenti l'aggiornamento del processo.

  3. L'istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

  1. L'istanza è accolta.

§ Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretta __________ PI 1 è prorogato fino al 15.11.2004, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

  1. Non si prelevano tasse e spese di giudizio.

  2. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1 1 patrocinata da: PA 1
  2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

preventive detentionflight riskproportionalityindictmenttrial postponementdrug offense

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether preventive detention could be extended beyond the ordinary trial deadline pending the main hearing.

Decisione estratta

Yes. The extension was admissible because the indictment had been filed, the trial delay was justified by objective court scheduling difficulties, and the expected duration remained proportionate.

Motivazione estratta

Under the CCP, detention is extended in view of trial when the hearing cannot start within the statutory time limit; here the president showed objective impediments, so the prerequisite for prolongation was met.

Questione giuridica chiave

Whether there was still a sufficient risk of flight justifying continued detention.

Decisione estratta

Yes. Given the seriousness of the charged drug offense, the likely severe sentence, the imminent judgment, and the accused's personal circumstances, the risk of flight was concrete and could not be neutralized by milder measures.

Motivazione estratta

The court found a real incentive to abscond to avoid trial or execution of sentence, and no less intrusive measure was proposed or appeared adequate.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be levied for the detention-extension request.

Decisione estratta

No. No judicial fees or costs were charged.

Motivazione estratta

The court expressly exempted the proceedings from fees and costs.

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