Standing to seek prosecution promotion; application inadmissible

60.2003.46Altro tribunale25 ott 2004Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

IS 1 appealed against a no-prosecution decree concerning alleged fraud, false statements about commercial activity, and false communications to the commercial register. The Criminal Appeals Chamber held that he lacked standing because he was not the direct and personal victim; the person allegedly injured was his daughter. It also found the request insufficiently reasoned, since it did not set out serious concrete indicia of guilt or engage with the elements of the offences. The application was declared inadmissible without examination on the merits, and no court fees or costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 186 CPP; standing to seek promotion of the prosecution is reserved to the civil party, i.e. the person directly, personally and currently injured in the legally protected interest. For offences protecting individual interests, only the directly harmed person is entitled; for offences protecting collective interests, civil-party status exists only where the applicant suffers a direct injury to his own rights. A promotion request must further be supported by serious and concrete indicia of guilt and, if admissibility is met, by evidence capable of advancing the case from indicium to proof. Mere disagreement with the prosecutor’s assessment is insufficient.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2003.46

Data decisione, Autorità: 25.10.2004, CRP

Titolo: istanza di promozione dell'accusa. legittimazione. irricevibilità. truffa. false indicazioni su attività commerciali. false comunicazioni alle autorità del registro di commercio.

Incarto n. 60.2003.46

Lugano 25 ottobre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano Ranzanici, presidente, Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini e Raffaele Guffi, astenuti)

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003 presentata da

IS 1 , patr. da: PA 1 ,

in relazione

al decreto di non luogo a procedere 28.1.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 19/22.7.2002 nei confronti di __________ PI 1, __________, per titolo di truffa, false indicazioni su attività commerciali e false comunicazioni alle autorità del registro di commercio;

richiamate le osservazioni 17/18.2.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;

rilevato che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. __________

b. Senza sostanzialmente acquisire informazioni preliminari, se non ottenere un parere giuridico da parte del responsabile della Sezione del registro fondiario e di commercio (cfr. AI 3), il 28.1.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere ritenendo che “(…) l’ipotesi di reato di truffa (…) non è suffragata da nessun elemento probatorio concreto”, che “non sussistono gravi e concreti indizi neppure con riferimento all’ipotesi di reato di cui agli art. 152 e 153 CPS”, e che “(…) se è vero che la __________ __________ di __________ non era in quanto tale iscritta a registro di commercio, è altrettanto vero che lo era però la ditta __________ , società amministrata dal denunciato e che ha quale scopo sociale proprio quello di gestire lavanderie a secco, tra le quali “”, come peraltro ammesso dallo stesso denunciante” ed ancora che “(…) per l’art. 48 ORC è iscrivibile a RC la cd. “insegna” o designazione speciale del locale adibito a commercio (…)” (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 1 e 2). Per il magistrato d’accusa “con un minimo di verifiche a RC (preferibilmente prima di iniziare cause giudiziarie) sarebbe stato possibile determinare la corretta ragione sociale iscritta a RC” (decreto di non luogo a procedere 28.1.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.

c. Con il presente tempestivo gravame __________ __________ IS 1 chiede l’accoglimento dell’istanza e che venga avviato un procedimento penale nei confronti di __________ PI 1 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 5).

L’istante evidenzia innanzitutto che “(…) il nome “__________” non compare a registro di commercio, come allegato erroneamente nel decreto 28 gennaio 2003, neppure nella descrizione dello scopo sociale della ditta __________ ”, che “l’assenza di tale iscrizione viola in maniera piuttosto evidente i dettami dell’art. 47 ORC che obbligano una ditta a utilizzare il nome iscritto a registro di commercio nelle sue comunicazioni (…)” e che “la documentazione prodotta dimostra in questo senso che né lo scontrino di cassa, né le informazioni fornite dalla signora __________ (sedicente impiegata della “”) come anche le insegne presenti allo sportello e all’esterno della lavanderia riconducono alla società amministrata dal signor __________ PI 1” (istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 3). __________ IS 1 aggiunge ancora che “oltre gli artt. 152 e 153 CPS (…) la fattispecie descritta con denuncia 17 luglio 2002 configura perfettamente anche il reato descritto all’art. 326ter CPS (…)”, sostenendo che nel caso in esame sarebbe inoltre adempiuta anche la violazione di cui all’art. 3 lit. b LCSl (istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 3 e 4). L'istante rileva infine che il procuratore pubblico non lo ha sentito e non ha verbalizzato sua figlia __________, il denunciato e __________ __________ (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 4). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, se indispensabile, in seguito.

in diritto

  1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

  1. Giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati).

Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i suoi interessi sono rappresentati dalla magistratura penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509).

Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).

  1. 3.1.

Giova innanzitutto evidenziare come dalla documentazione agli atti appare che la parte lesa avente diritto di costituirsi parte civile in questo procedimento non è l’istante, bensì sua figlia __________ __________, la quale ha affermato con scritto 14.12.2000 di aver “(…) affidato (alla __________ __________) il lavaggio di un coprimaterasso nuovo, e che lo stesso, all’atto del suo impiego è risultato ristretto di circa 20 cm. per lato” (doc. A allegato alla denuncia penale 19/22.7.2002), e che ha personalmente avviato la procedura civile nei confronti di questa lavanderia presso la giudicatura di pace del Circolo di __________ il 29.5.2001, procedura sfociata nella sentenza 21.2.2002 della Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello, che indica come ricorrente __________ __________ (cfr. doc. B - doc. G allegati alla denuncia penale 19/22.7.2002).

__________ __________ IS 1, e non sua figlia __________, figura invece quale denunciante nell’esposto 19/22.7.2002 e conseguentemente come istante in questa sede. In denuncia l'istante ha indicato l’ipotesi di truffa. Per questo reato il bene giuridico protetto è il patrimonio individuale del leso (o di chi si pretende tale). Per questa specifica ipotesi __________ __________ IS 1 non può essere ritenuto leso individualmente non avendo neppure sostenuto che il patrimonio danneggiato con l’asserita truffa fosse il suo.

Senza che sia necessario un più approfondito esame degli art. 152 CP, e, soprattutto, 153 CP va rilevato che dette norme tendono apparentemente a proteggere interessi collettivi; in queste ipotesi vanno considerati danneggiati - e quindi legittimati a costituirsi parte civile e proporre istanze come quella in oggetto - coloro che sono “effettivamente lesi nei loro diritti da tali delitti, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (…)” (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ad art. 69 CPP).

Non diversamente va trattato l’art. 326ter CP che regola le contravvenzioni alle disposizioni sulle ditte commerciali, ipotesi di reato - questa - segnalata al procuratore pubblico da parte del Caposezione del registro fondiario e di commercio nell’unico atto istruttorio compiuto (cfr. AI 3, scritto 26.7.2002) e che non ha fatto oggetto della benché minima verifica da parte dell’inquirente il quale non ha acquisito gli estratti RC relativi alla società che fa capo a __________, non ha proceduto ad audizione alcuna e ciò nonostante quanto evidenziato in sede di denuncia. Troppo facilmente il magistrato d’accusa ha ritenuto che “un minimo di verifiche a RC” prima della causa civile avrebbe permesso di determinare “(…) la corretta ragione sociale”; in effetti, l’indagine a Registro di commercio non permette tale verifica che non appare agevole in particolare per chi non è avvezzo a tali ricerche. Nonostante queste evidenze, come segnalato, nel caso fa difetto un danno diretto e personalmente patito dall’istante. In effetti unicamente __________ __________, ossia la persona che ha, se del caso, subito l’illecito, in quanto attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico, potrebbe essere riconosciuta la veste di parte lesa e quindi la facoltà di presentare l’istanza in esame. Ne discende che il presente gravame, difettando la legittimazione dell’istante, è irricevibile.

3.2.

Occorre inoltre rilevare che, come esposto, __________ IS 1 chiede - nel petitum - l’accoglimento dell’istanza con la contestuale apertura di un procedimento penale nei confronti di __________ PI 1, senza tuttavia indicare per quali ipotesi di reato. Dalla lettura del gravame appare che egli voglia promuovere l’accusa nei suoi confronti per le ipotesi di reato di cui agli art. 152, 153, 326ter CP e art. 3 lit. b LCSl (cfr. istanza di promozione dell’accusa 10/12.2.2003, p. 3 e 4). Si evidenzia al proposito che l’istante, oltre a non indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato per corroborare la sua tesi accusatoria, non si confronta sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati. Anche per questi motivi il gravame deve essere dichiarato irricevibile, non rispettando il primo requisito posto ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1). Ne consegue che, non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell’istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

3.3.

Va infine evidenziato che le ipotesi di reato di cui agli art. 326ter CP e 3 lit. b LCSl sostenute dall’istante in questa sede non sono state oggetto dell’inchiesta e quindi di decisione da parte del procuratore pubblico. Di conseguenza questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 CPP), non può esprimersi in merito. Si osserva in ogni caso che la contravvenzione di cui all’art. 326ter CP e l’ipotesi di reato di cui all’art. 3 lit. b LCSl in relazione all’art. 23 LCSl, perseguibile a querela, appaiono prescritti.

  1. Alla luce di quanto esposto l’istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile senza esame del merito.

Vista la particolarità del caso si prescinde dalla percezione di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 186 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è irricevibile.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

standingcivil partypromotion of prosecutionadmissibilityserious indicationsfraudcommercial registercourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the applicant had standing as a civil party to seek promotion of the prosecution

Decisione estratta

The applicant was not directly and personally harmed by the alleged offences; standing belonged, if anyone, to his daughter, who had suffered the alleged harm.

Motivazione estratta

For a promotion-of-prosecution request under Art. 186 CPP, only a civil party may apply. Civil-party status requires direct, current, personal injury to the legally protected interest. The applicant himself did not claim damage to his own patrimony, and the offences invoked protected either the victim's patrimony or collective interests.

Questione giuridica chiave

Whether the request was sufficiently motivated by serious indications of guilt and evidentiary grounds

Decisione estratta

The request did not set out serious and concrete indications of guilt or adequately address the objective and subjective elements of the alleged offences.

Motivazione estratta

A promotion-of-prosecution request requires concrete indicia and a plausible basis for further investigation. A mere alternative reading of the file is not enough, and because the first admissibility condition failed, the court did not examine further evidentiary steps.

Questione giuridica chiave

Whether the court could examine offences not investigated by the public prosecutor, including prescription issues

Decisione estratta

The court would not rule on offences not decided by the prosecutor; it noted only that those offences appeared time-barred.

Motivazione estratta

As an appellate authority, the chamber could only review matters decided below. Since the cited offences had not been the subject of the investigation and decision, the court lacked a basis to decide them on the merits.

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