AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2003.246
Data decisione, Autorità:
23.08.2004, CRP
Incarto n.
60.2003.246
Lugano
23 agosto
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
28/29.7.2003 presentata da
IS 1, ,
già patr. da:
lic. iur. PA 1, , ,
tendente ad
ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel
giudizio 5.6.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________),
un'indennità a' sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo
scritto 5/7.8.2003 del procuratore pubblico Marco Villa, che si rimette al
giudizio di questa Camera;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
che
con decreto di accusa 4.3.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di
accusa davanti alla Pretura penale __________ IS 1 e ha proposto la sua
condanna alla multa di fr. 600.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese, siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri "(…) per avere, a __________,
nel periodo 22 febbraio / 11 marzo 2002, quale amministratore unico della ,
avente come scopo la gestione e l'amministrazione di esercizi pubblici, nonché
quale cogerente dell', impiegato un imprecisato numero di cittadine
straniere tutte dedite alla prostituzione, tra cui __________ __________, __________
__________ e __________ __________, che non erano autorizzate a svolgere
attività lucrativa in quanto sprovviste del richiesto permesso della Polizia
degli stranieri" (DA __________);
che
con sentenza 5.6.2003 il suddetto giudice ha assolto l'istante dall'imputazione;
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - __________ IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino sia condannato a versargli l'importo di fr. 3'270.-- per spese di
patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 109 n. 1
ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia fr.
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
fr. 3'000.-- per i processi davanti al pretore, fr. 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e fr. 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
con decisione 20.3.2003 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco
Lardelli ha nominato la lic. iur. __________ PA 1 difensore d'ufficio
dell'istante (AI 6);
che
questi postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di
complessivi fr. 3'270.-- [di cui fr. 2'675.-- (26 ore e 45 minuti a fr.
100.--/ora) a titolo di onorario, fr. 538.10 di spese, fr. 16.-- di esborsi e
fr. 40.90 di IVA (calcolata su fr. 538.10), doc. A];
che
fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate
ai praticanti compensi non superiori a fr. 100.--/ora, rilevando parimenti che
nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo
della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle
retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di
assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione
in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);
che
al proposito questa Camera ammette - per difese assunte a partire dal 2002 -
una tariffa di fr. 110.--/ora (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc.
60.2003.219);
che
la tariffa oraria adottata appare conforme ai suddetti principi, rientrando nei
parametri indicati;
che
il dispendio orario esposto - pur considerato che per la retribuzione di un
praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati,
poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della
rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può
dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo
(cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc.
19.2002.21) - appare invece eccessivo, la fattispecie non presentando
difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro
l'istante non sostiene;
che
il patrocinio si è in sostanza limitato alla preparazione del dibattimento ed
al dibattimento;
che
vanno quindi riconosciute 9 ore a fr. 100.--/ora - come richiesto - per
complessivi fr. 900.--, ridotto ad 1 ora il tempo inerente gli scritti, ad 1
ora quello inerente i colloqui con l'istante ed a 3 ore quello inerente l'esame
degli atti e la preparazione del dibattimento;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese - pari a fr. 554.10 (di cui fr. 16.--
riferiti ad esborsi) - e l'IVA - pari a fr. 40.90 (chiesta in relazione
all'importo di fr. 538.10) -, entrambe ammesse come esposte;
che
a __________ IS 1 va pertanto risarcita la somma di fr. 1'495.--;
che
interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
- L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 5.6.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà
a __________ IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 CPP, l'importo di fr. 1'495.--.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
per
conoscenza:
- Dipartimento
delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster