Employment claim deemed non-pecuniary and inadmissible

53.2004.16Altro tribunale1 giu 2006Inadmissible

Sintesi

A part-time secondary-school teacher asked the Ticino Administrative Court to cancel an accumulated negative teaching-hour balance. The court held that, although the dispute arose out of the employment relationship, the relief sought was not a pecuniary claim but a request to alter the working-time balance. Because Art. 68 LOrd grants the court unique jurisdiction only for pecuniary employment disputes, the petition fell outside its jurisdiction and was declared inadmissible. Court costs of CHF 200 were imposed on the applicant.

Regest

Art. 68 LOrd; scope of the Administrative Court’s unique jurisdiction over employment disputes; the notion of a pecuniary claim must be interpreted restrictively. A claim is pecuniary only if the claimant seeks a monetary condemnation of the opposing party. A request aimed solely at changing or cancelling a working-time balance, even if economically connected with the employment relationship, does not qualify as pecuniary and is therefore inadmissible before the Administrative Court as sole instance. Costs follow the outcome of the proceedings.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 53.2004.16

Data decisione, Autorità: 01.06.2006, TRAM

Titolo: Cancellazione "malus" orario d'insegnamento accumulato

Incarto n. 53.2004.16

Lugano 1 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 28 settembre 2004 di

AT 1 patrocinata da: PA 1

contro

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente:

La petizione è accolta.

§ Di conseguenza:

1.1. in via principale è cancellato ogni malus orario d’insegnamento accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003

in via subordinata, nel calcolo del malus orario accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003 deve essere cancellato il saldo negativo prescritto e quello eccedente il limite di 1 ora stabilito dal Consiglio di Stato con risoluzione 25 giugno 1974 n. 4453.

1.2. è pure cancellato ogni malus orario accumulato da AT 1 al termine dell’anno scolastico 2003/2004.

Protestate spese e ripetibili.

vista la risposta 12 novembre 2004 del convenuto, chiedente:

La petizione è irricevibile, subordinatamente respinta.

Protestate spese e ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che l'attrice AT 1 è docente di scuola media nominata a metà tempo;

che a partire dall'anno scolastico 1996/97 l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 12 e 16 ore come segue:

anno scolastico

Rapporto d'impiego

Ore effettuate

Ore retribuite

Saldo annuale

Saldo riportato

1996/97

N 50%

13

13.5

  • 0.5

  • 0.5

1997/98

N 50%

12

13.5

  • 1.5

  • 2

1998/99

N 50%

12

13.5

  • 1.5

  • 3.5

1999/00

N 50%

12

13.5

  • 1.5

  • 5

2000/01

N 50%

14

13.5

  • 0.5
  • 4.5

2001/02

N 50%

12

12

0

  • 4.5

2002/03

N 50%

12

12

0

  • 4.5

2003/04

N 50%

16

13.5

  • 2.5
  • 2

che con emendamento del 16 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3, in forza del quale per esigenze organizzative dell’ orario scolastico, l’orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;

che, analogamente interpellata, il 22 aprile 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attrice che non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare, nel biennio 2004/05;

che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da AT 1;

che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli in sostanza di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;

che secondo l'attrice il recupero di ore d’insegnamento non prestate non potrebbe esserle imposto, poiché farebbe difetto la necessaria base legale;

che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attrice con argomenti che saranno discussi qui appresso;

considerato, in diritto

che giusta l’art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la limitazione della competenza di questo tribunale alle contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro;

che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art. 68 LOrd 1995 attualmente in vigore;

che la docente AT 1 è invero una dipendente cantonale, ma la pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;

che l'attrice chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato sia condannato a versarle una somma di denaro;

che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. La petizione è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.

  3. Intimazione a:

.

terzi implicati

CV 1 rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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