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53.2003.9 ΓÇó Administrative court lacked jurisdiction over municipal employment claim
53.2003.9Altro tribunale3 set 2003Inadmissible
An employee of an intermunicipal consortium sued the consortium before the Ticino Administrative Court for compensation for allegedly abusive dismissal. The court held that Art. 68 LOrd did not apply because the claimant was not a cantonal employee and, in any event, a local regulation could not found the court's jurisdiction. The petition was therefore declared inadmissible in limine. The claimant was ordered to pay a court fee of CHF 400.
Art. 68 LOrd; jurisdiction over pecuniary disputes arising from an employment relationship requires a formal cantonal-law basis. The LOrd applies only to the categories of employees exhaustively listed in Art. 1 LOrd and does not extend to staff employed by an intermunicipal consortium. Nor can the jurisdiction of the cantonal administrative court be founded by a mere regulation of a local body; competence must derive from cantonal legislation in formal sense. A petition filed without such basis is manifestly inadmissible and must be rejected in limine (consid. 1).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.2003.9
Data decisione, Autorità: 03.09.2003, TRAM
Incarto n. 53.2003.9
Lugano 3 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 1° settembre 2003 di
patr. da: avv. __________
contro il
Consorzio intercomunale __________
chiedente
La petizione è accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 31'800.-, oltre ad interessi al 5% dall'1.3.2003.
Protestate spese e ripetibili;
subordinatamente:
La petizione è parzialmente accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 22'260.- oltre interessi al 5% dall'1.3.2003.
Protestate spese e ripetibili;
in via ancora più subordinata:
La petizione è parzialmente accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 5'300.- oltre interessi al 5% dall'1.3.2003;
Protestate spese e ripetibili;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1996 il Consorzio intercomunale __________ ha assunto l'attore quale assistente di cura presso il __________, casa per anziani medicalizzata di __________;
che le mance date dai degenti al personale di cura vengono cumulate e suddivise fra i dipendenti in proporzione delle ore di lavoro svolte;
che il 25 febbraio 2002 __________ ha chiesto al direttore del centro di verificare le ore di lavoro effettivamente svolte dallo stesso direttore e dall'infermiera responsabile delle cure;
che non avendo ottenuto risposta, l'attore si è rivolto al presidente del consorzio;
che il 19 giugno 2002 il contabile ha comunicato all'attore che i conteggi erano esatti;
che, insoddisfatto della risposta ricevuta, l'11 luglio 2002 __________ si è rivolto al DSS, chiedendogli di esperire le necessarie verifiche;
che con decisione 30 settembre 2002 la delegazione del consorzio ha comunicato all'attore di confermargli l'incarico a tempo pieno per il periodo determinato di cinque mesi, dal 1° ottobre al 28 febbraio 2003, precisando che l'incarico sarebbe decaduto automaticamente per quella data;
che il 15 ottobre 2002 la delegazione consortile ha precisato che alla scadenza l'incarico non sarebbe stato rinnovato;
che invitata a motivare la decisione, il 4 novembre 2002 la delegazione consortile ha comunicato all'attore che era venuto meno il rapporto di fiducia;
che con petizione 1° settembre 2003 __________ ha convenuto in giudizio il Consorzio intercomunale __________ davanti a questo tribunale, chiedendo, in via principale, il versamento di un'indennità di fr. 31'800.- per licenziamento abusivo;
che l'attore fonda la sua richiesta sugli art. 336a CO, 60 LOrd e 18 LStip;
considerato, in diritto
che a norma dell'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (cfr. art. 71 lett. d PAmm; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm, n. 5 a);
che la LOrd, secondo il suo art. 1, regola i rapporti d’impiego con i dipendenti e si applica:
a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti (impiegati);
b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (docenti);
che l'attore non è un dipendente cantonale; era alle dipendenze di un consorzio intercomunale; la LOrd non è quindi applicabile;
che la petizione va quindi respinta in ordine in limine litis (art. 48 PAmm), siccome manifestamente irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che, contrariamente a quanto assume l'attore, l'art. 57 del regolamento organico dei dipendenti (ROD) del __________ non rinvia alla LOrd, ma alla LStip ed alla LOC;
che, comunque, nemmeno un rinvio alla LOrd sarebbe atto a fondare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo; la competenza di questo tribunale deve infatti essere riconducibile ad una norma di legge cantonale in senso formale; una semplice disposizione di un regolamento di un ente locale non è sufficiente;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
La petizione è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'attore.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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