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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.2002.26
Data decisione, Autorità:
11.09.2002, TRAM
Incarto n.
53.2002.00026
Lugano
11 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione/ricorso 26 aprile 2002 di
patr. dall'avv. __________
contro
lo Stato della Repubblica e Cantone del
Ticino
chiedente
La petizione/ricorso è accolta/o.
§ Di conseguenza, la decisione 12 aprile 2002
della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'istruzione e della cultura è
dichiarata nulla, subordinatamente è annullata.
Tasse e spese di giustizia a carico dello
Stato.
Protestate le ripetibili.
vista la risposta 26 giugno 2002 della Sezione
amministrativa del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, chiedente:
La petizione/ricorso è respinta/o.
Protestate tasse e spese.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
risoluzione 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato, su proposta dell'Ufficio diocesano
istruzione e cultura (UDIC) e del Dipartimento dell'istruzione e della cultura
(DIC, ora: dell'educazione, della cultura e dello sport; DECS), ha affidato al
prof. __________ l'incarico di docente di religione cattolica presso le scuole
medie (SMe) del cantone durante il periodo 2001/2002-2004/2005.
che per l'anno scolastico 2001/2002, il DIC
ha in seguito assegnato all'attore le sedi di __________ (8 ore), __________ (5
ore), __________ (5 ore) e la sottosede di __________ (2 ore).
che in aggiunta all'incarico summenzionato
il direttore della SMe di __________ ha affidato a __________ il compito di
gestire l'aula d'informatica presso la locale sede;
che che il compito supplementare implica un
onere lavorativo pari a 1.5 ore-lezione settimanali;
che, su sollecitazione dell'Ufficio
dell'insegnamento medio (UIM) del DIC, l'incarico è stato revocato all'inizio
di ottobre del 2001;
che il 16 ottobre 2001, la Sezione
amministrativa ha assegnato a __________ la SMe di __________ quale sede di
servizio per l'anno scolastico 2001/2002 e ha stabilito le relative indennità
di trasferta;
che sei mesi più tardi, con scritto 12
aprile 2002, la Sezione amministrativa ha annullato la decisione del 16 ottobre
2001 per l'impossibilità di assegnargli l'incarico di responsabile del laboratorio
di informatica presso la scuola media di __________, fissando nel contempo la
sede di servizio ad __________, dove egli svolgeva il maggior numero di
ore-lezione;
che con
petizione/ricorso 26 aprile 2002 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di dichiarare
nulla, subordinatamente di annullare la decisione 12 aprile 2002 della Sezione
amministrativa;
che dei motivi addotti dal comparente a
sostegno delle sue richieste si dirà semmai più avanti;
che la
petizione/ricorso è avversata dal Consiglio di Stato;
considerato, in
diritto
che
secondo l'art. 68 LOrd le contestazioni per pretese di natura pecuniaria
derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed il dipendente sono
di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che la contestazione tra l'attore e lo Stato
non ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria: il prof. __________ non
chiede invero allo Stato prestazioni in denaro;
che oggetto della vertenza è in effetti la
decisione 12 aprile 2002 con cui l'autorità cantonale ha modificato la sua sede
di servizio;
che non essendo riferita ad una pretesa di
natura pecuniaria, la contestazione non può pertanto essere sottoposta al
giudizio del Tribunale cantonale amministrativo mediante azione diretta;
che in quanto configurato come petizione,
l'atto introdotto dal prof. __________ va pertanto dichiarato irricevibile;
che giusta l'art. 67 LOrd, il dipendente ha
il diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine
di 15 giorni contro le seguenti decisioni:
a) la sospensione provvisionale (art. 38);
b) la sospensione per un tempo determinato
dell’ assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (art. 32);
c) la sospensione dall’ impiego con
privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);
d) l’ assegnazione temporanea ad una classe
inferiore dell’ organico (art. 32);
e) la destituzione (art. 32);
f) la disdetta (art. 60).
che la decisione impugnata, mediante la
quale l'autorità ha ridefinito la sede di servizio del comparente, non rientra
palesemente nel novero delle decisioni deducibili al Tribunale cantonale
amministrativo secondo la norma succitata;
che l'atto introdotto dal prof. __________
deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile anche nella misura in cui ha
valenza di ricorso;
che la tassa di giustizia è posta a carico
del ricorrente secondo soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 67, 68 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61, 71 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1.L'atto inoltrato da __________ è irricevibile sia come petizione,
sia come ricorso.
2.La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico del comparente.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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