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Numero d'incarto:
53.2002.25
Data decisione, Autorità:
20.06.2002, TRAM
Incarto n.
53.2002.00025
Lugano
20 giugno
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 25 marzo 2002 di
contro
lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino
chiedente il pagamento dello stipendio dei
mesi di novembre e dicembre 2001, della tredicesima pro-rata 2001 e del mese di
gennaio 2002,
vista la risposta 25 aprile 2002 del
convenuto;
preso atto della replica e della duplica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a.
L'attrice __________ lavora alle dipendenze dello Stato quale funzionaria amministrativa
presso la Scuola __________ di __________. Dal 1° dicembre 1999 al 21 marzo
2000 ha beneficiato di un congedo di maternità pagato. Il 24 marzo 2000 la Divisione
della scuola le ha concesso un ulteriore congedo non pagato sino al 31 agosto
2000. Il 3 luglio 2000 l’autorità cantonale le ha prorogato il congedo sino al
30 giugno 2001.
Il 21 maggio 2001 l’attrice ha chiesto
un’ulteriore proroga sino al 21 marzo 2003 per motivi familiari.
Con decisione 30 maggio 2001 la Divisione
della scuola ha respinto la domanda.
b. __________ ha impugnato il diniego
davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che al ricorso fosse conferito
l’effetto sospensivo. Il 24 luglio 2001 la Presidente del Consiglio di Stato ha
accolto la domanda con decisione che, a livello di considerandi, ma non di
dispositivo, autorizzava l’attrice a rimanere assente dal lavoro sino al
giudizio di merito sull’impugnativa.
Con decisione 6 novembre 2001 il Governo ha
respinto il ricorso, confermando il rifiuto di prolungare ulteriormente il
congedo.
Il 21 novembre 2001, la Sezione delle
risorse umane ha sollecitato __________ a mettersi in contatto con l’autorità
al fine di definire la ripresa del lavoro.
In data imprecisata, l’attrice ha prodotto
un certificato medico attestante che si trovava "in uno stato ansioso
tale da renderla inabile al lavoro sino a febbraio del 2002".
Il 1° febbraio 2002 __________ ha ripreso il
lavoro. A partire da quella data lo Stato ha ripreso a versarle lo stipendio.
B. Con petizione 25 marzo 2002 __________ ha convenuto in giudizio lo
Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il versamento
dello stipendio dei mesi di novembre e dicembre 2001, della tredicesima
mensilità pro-rata di quell’anno e del mese di gennaio 2002.
L’attrice pretende di averne diritto,
essendo rimasta assente dal lavoro per malattia e non a titolo di congedo non
pagato.
C. All’accoglimento della pretesa si è opposto il Consiglio di Stato,
richiamandosi all’art. 30 RDSt, che fa decorrere il diritto allo stipendio dal
giorno dell’entrata in funzione e non dalla nomina o dal conferimento
dell’incarico.
D. Con la
replica e la duplica le parti non hanno addotto nulla di nuovo.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli
art. 69 LOrd e 71 lett. PAmm. L’attrice è una dipendente cantonale che ha
convenuto lo Stato per pretese di natura patrimoniale. La petizione è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.Giusta l'art. 50 LOrd; "l'autorità di nomina può concedere
al dipendente un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e
relativi supplementi e indennità, conservando per il periodo massimo di 3 anni
la validità del rapporto d'impiego".
Concedendo un congedo non pagato, lo Stato
esonera il dipendente dal servizio, assicurandogli di reintegrarlo nelle sue funzioni
alla scadenza del periodo prestabilito.
A differenza del dipendente al quale è
concesso un congedo pagato, il dipendente congedato senza stipendio non è
soltanto liberato dai suoi obblighi di servizio, ma perde anche le sue prerogative,
conservando unicamente il diritto di riprendere il servizio alla scadenza del
congedo. Il congedo non pagato non estingue il rapporto d’impiego (cfr. art. 58
LOrd). Il rapporto viene comunque interrotto. Il periodo di congedo non pagato
non è in effetti computato sull'anzianità di servizio (cfr. art. 49 cpv. 1 RDS)
e non è nemmeno considerato come assenza secondo l'art. 23 LStip. Non
percependo lo stipendio, il dipendente in congedo non pagato non beneficia nemmeno
delle prestazioni assicurative garantite ai dipendenti che prestano servizio.
Ha soltanto diritto ad essere reintegrato nelle sue funzioni alla scadenza del
periodo di congedo.
- Giusta
l’art. 30 RDS, "il diritto allo stipendio (…) decorre dal giorno
dell’entrata in funzione e non dalla nomina o dal conferimento
dell’incarico".
Riallacciandosi all’identica disciplina
prevista dall’ordinamento dei funzionari federali allora vigente, la giurisprudenza
di questo tribunale ha ritenuto legittimo far dipendere il diritto allo
stipendio dalla prestazione effettiva dell’attività lavorativa, anziché dalla
semplice decorrenza della data fissata dall’atto di assunzione (RDAT 1994 I n.
21). L’attrice non contesta questa deduzione, limitandosi ad eccepire
genericamente l’applicazione per analogia di tale norma. Non essendovi motivo
per scostarsi dal giudizio succitato, resta unicamente da verificare se
l'autorità possa invocarla per analogia al fine di rifiutare il pagamento dello
stipendio al dipendente che alla scadenza del congedo non pagato non riprende
il servizio siccome inabile al lavoro per malattia od infortunio.
- A mente di
questo tribunale, la situazione del dipendente che, alla scadenza del congedo
non pagato, non riprende il servizio siccome inabile al lavoro, non è sostanzialmente
diversa da quella del dipendente nominato o incaricato, che è impedito da
malattia od infortunio ad entrare in funzione il giorno fissato dall'atto
d'assunzione. Le analogie che presentano le due situazioni sono evidenti e ben
più importanti delle differenze.
In entrambi i casi si è in effetti in
presenza di dipendenti nominati o incaricati, che per motivi di salute non sono
in grado di entrare in servizio il giorno prestabilito dall'atto di assunzione
o dalla scadenza del congedo non pagato. Il fatto che questo giorno discenda da
un atto di assunzione, rispettivamente da un atto di congedo non costituisce un
motivo sufficiente per non trattare le due situazioni in modo identico. La
diversa natura delle decisioni non permette in particolare di subordinare il
diritto allo stipendio del dipendente che entra per la prima volta in servizio
all'effettiva entrata in funzione, prescindendo invece da questa circostanza
nel caso del dipendente che rientra in servizio alla scadenza di un congedo non
pagato. L'analogia tra le due situazioni è tale da giustificare un identico
trattamento.
Ben si può di conseguenza ammettere che
l'effettiva riassunzione del servizio, sotto forma di fornitura di una reale
prestazione lavorativa, costituisca la premessa del diritto allo stipendio
anche nel caso del dipendente che viene reintegrato nelle sue funzioni alla scadenza
di un congedo non pagato.
- In
concreto, l'attrice ha beneficiato di un periodo di congedo non pagato, che è
giunto definitivamente a scadenza il giorno seguente a quello in cui le è stata
notificata la decisione 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato.
Impedita a riprendere il servizio da uno
stato ansioso che la rendeva inabile al lavoro, __________ è tornata al lavoro
soltanto a partire dal 1° febbraio 2002. Essendo rientrata in funzione soltanto
a quel momento, immune da violazioni del diritto appare quindi la decisione
dell'autorità di ripristinare il diritto allo stipendio soltanto a partire da
tale data.
La petizione va di conseguenza respinta. La
tassa di giustizia, commisurata al valore di causa, è posta a carico
dell'attrice secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 50, 68 LOrd; 30 RDS; 3, 18, 28, 71
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
La
petizione è respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è posta a carico dell'attrice.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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