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Numero d'incarto:
53.2001.1
Data decisione, Autorità:
12.09.2001, TRAM
Incarto n.
53.2001.00001
Lugano
12 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 23 febbraio 2001 di
rappr. dall'__________
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente il riconoscimento dello stipendio dei mesi
di settembre, ottobre e novembre 2000 e dell'indennità d'uscita prevista
dall'art. 18 LStip in caso di disdetta del rapporto d'impiego, pari a fr.
8'163.70, come da decisione del Consiglio di Stato del 29 agosto 2000.
vista la risposta del
convenuto, chiedente:
-
La petizione è integralmente respinta.
-
Protestate spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 18
febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha assunto l'attrice __________ quale infermiera
presso la __________ con lo statuto di dipendente nominata al 100% a far tempo
dal 1. marzo seguente.
A partire dal mese di gennaio 1999 l'attrice
è rimasta ininterrottamente assente dal lavoro per motivi di salute.
Considerato il perdurare dell'assenza, dando seguito ad un analogo invito rivoltole
dalla Sezione delle risorse umane (SRU), all'inizio di ottobre l'attrice ha
inoltrato una domanda d'invalidità.
b. A partire dal mese di gennaio 2000 lo
stipendio dell'attrice è stato ridotto al 50 % per malattia.
Con decisione 29 agosto 2000, preceduta
dalla prospettazione prescritta dall'art. 53 LOrd, il Consiglio di Stato ha
notificato all'attrice la disdetta del rapporto d'impiego per malattia per la
fine di novembre 2000, riconoscendole un'indennità di uscita di fr. 8'163.70.
c. Con scritto del 28 agosto 2000 l'ufficio
dell'AI ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione di aver
riconosciuto all'attrice un'invalidità totale per malattia di lunga durata a
far tempo dal 1. gennaio 2000, invitandola "ad eseguire i compiti fissati
dalla CPAI".
Dando seguito a questa comunicazione, il 5
settembre 2000 l'Amministrazione della Cassa Pensioni (CP) ha comunicato all'Ufficio
gestione del personale di aver collocato a riposo l'attrice a partire dal 1.
settembre 2000.
d. Avuta notizia dell'avvenuto
pensionamento, il 13 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha annullato la
risoluzione del 29 agosto precedente con cui disdiceva il rapporto d'impiego.
B. Assistita
dall'__________, il 25 settembre 2000 __________ ha contestato questo
provvedimento, chiedendo di essere trattata conformemente alla risoluzione di disdetta
del 29 agosto 2000. Ha quindi sollecitato il versamento dello stipendio ridotto
sino alla fine di novembre e dell'indennità di uscita prospettatale con quel
provvedimento.
Lo Stato ha respinto la richiesta, rilevando
in sostanza che il riconoscimento dell'invalidità da parte dell'AI,
sopraggiunto nel frattempo, e il conseguente pensionamento per invalidità, disposto
dalla CP, aveva determinato la cessazione del rapporto d'impiego.
C. Con
petizione 23 febbraio 2001 __________ ha convenuto lo Stato davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, ponendo a giudizio la richiesta menzionata in epigrafe.
Esposta la fattispecie, l'attrice contesta
che la decisione della CP, peraltro mai sollecitata, costituisca un motivo di
cessazione del rapporto d'impiego non previsto dall'art. 58 LOrd. Sottolinea
come l'art. 16 LCP disponga che le pensioni decorrono a partire mese dal quale
lo stipendio non è più corrisposto. Nega infine che le disposizioni della CP possano
determinare la cessazione del diritto allo stipendio.
D. All'accoglimento
della petizione si è opposto il convenuto, contestando partitamente le tesi
dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
-
L'attrice
era una dipendente cantonale. Le pretese fatte valere sono di natura pecuniaria
e derivano dal rapporto d'impiego. La petizione è dunque ricevibile in ordine
giusta l'art. 68 LOrd.
-
Prima di
eventualmente entrare nel merito della contestazione questo Tribunale deve
tuttavia pronunciarsi, quale autorità di ricorso, sulla legittimità della
decisione 13 settembre 2000 con cui il Consiglio di Stato ha annullato la
disdetta notificata all'attrice con risoluzione del 29 agosto precedente.
Con scritto 25 settembre 2000 l'attrice,
assistita dall'__________, ha in effetti contestato il provvedimento davanti al
Consiglio di Stato, chiedendogli di annullarlo. Il Governo ha invero omesso di
trasmettere l'atto al Tribunale cantonale amministrativo, giusta l'art. 4 PAmm.
Essendo configurabile come un vero e proprio atto di ricorso, inoltrato dalla
diretta interessata nel termine d'impugnazione, contro una decisione che
annulla un provvedimento impugnabile, l'omissione in cui è incorso il Consiglio
di Stato non esime questo tribunale dall'obbligo di esaminarne il merito.
- 3.1.
Giusta l'art. 50 LOrd, la cessazione del rapporto d'impiego può avvenire:
a) per
dimissioni (art. 59 LOrd),
b) per disdetta
durante il periodo di prova (art. 18 LOrd),
c) per disdetta
da parte del datore di lavoro (art. 60 LOrd),
d) per
destituzione (art. 63 LOrd), o
e) per raggiunto
limite d'età (art. 64 LOrd).
Fra i motivi che determinano la cessazione
del rapporto d'impiego la norma non annovera la morte del dipendente. È
comunque fuori di dubbio che questo evento faccia decadere immediatamente tale
rapporto. Una diversa soluzione non è ragionevolmente immaginabile. Con il
decesso del dipendente il rapporto d'impiego decade senz'altro. Altrettanto
immediatamente cessa l'erogazione dello stipendio e di tutte le indennità ad
esso connesse.
3.2. Se un dipendente, al quale è stata
notificata la disdetta, muore prima della scadenza del termine, il rapporto
d'impiego cessa immediatamente per causa di morte.
In questa ipotesi, l'erogazione dello
stipendio cessa, mentre decade l'eventuale indennità d'uscita riconosciuta al
dipendente dall'atto di disdetta conformemente all'art. 18 LStip. Agli eredi
non spetta alcunché. I superstiti hanno diritto soltanto alle prestazioni
previdenziali della CP.
3.3. Fra le cause di decadenza del rapporto
d'impiego, l'art. 58 LOrd non menziona nemmeno il pensionamento per invalidità.
La norma si limita a considerare il pensionamento per raggiunti limiti d'età (lett.
c).
Dal profilo delle ripercussioni sul rapporto
d'impiego, non v'è tuttavia alcun motivo per trattare il pensionamento per
invalidità diversamente da quello per anzianità. Nulla permette invero di
ritenere che soltanto il pensionamento per anzianità determini la cessazione
del rapporto d'impiego e che in caso di pensionamento (totale) per invalidità
tale rapporto continui invece a sussistere. Pare evidente che la condizione di
dipendente non è conciliabile con quello di pensionato. Nemmeno la comparente
pretende del resto che per rescindere il rapporto d'impiego di un dipendente
pensionato per invalidità lo Stato debba ancora notificargli una disdetta. Analogamente
al decesso del dipendente, è l'evento stesso del pensionamento, per anzianità o
per invalidità, che determina l'estinzione del rapporto d'impiego.
Il fatto che l'art. 58 LOrd non annoveri il
pensionamento per invalidità fra i motivi di cessazione del rapporto è quindi
da ricondurre ad un'omissione involontaria e non ad un silenzio qualificato del
legislatore.
3.4. Ora, se un dipendente al quale è stata
notificata la disdetta, viene pensionato per invalidità prima della scadenza
del termine, il rapporto d'impiego decade immediatamente per causa di pensionamento.
Analogamente al caso di decesso, il rapporto non continua a sussistere sino
alla scadenza del termine di disdetta, ma si estingue. Non può coesistere con
il pensionamento: per principio non è concepibile che un dipendente rimanga al
servizio dello Stato con lo statuto di pensionato. Affinché il licenziamento
esplichi i suoi effetti occorre che alla scadenza del termine di disdetta il
dipendente sia vivo e non sia stato nel frattempo pensionato. Se muore o se
passa al beneficio della pensione prima di tale termine, la disdetta diventa
priva d'oggetto in seguito ad estinzione del rapporto d'impiego per altra
causa.
- Nel caso
concreto, il 29 agosto 2000 il Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto
d'impiego dell'attrice per il 30 novembre seguente. Il 5 settembre 2000 la CP
ha tuttavia comunicato all'Ufficio del personale di averla pensionata per
invalidità. Il 13 settembre 2000 il Governo è quindi rinvenuto sulla decisione
di disdetta, annullandola per sopraggiunto pensionamento.
La decisione resiste alle critiche della
comparente.
In caso di modifica della situazione di
fatto determinante, la revoca di decisioni amministrative adottate in
conformità della legge è ammessa quando l'interesse all'attuazione del diritto
oggettivo prevale su quello alla sicurezza del diritto (Imboden Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 45 B I seg.). Evenienza,
questa, che si verifica nel caso concreto, ove il pensionamento per invalidità,
sopraggiunto prima della scadenza del termine di disdetta, ha estinto il
rapporto d'impiego, privando di giustificazione l'ulteriore versamento dello
stipendio e la corresponsione di un'indennità di uscita. Non appare invero
fuori luogo considerare prevalente l'interesse dello Stato a non versare
prestazioni pecuniarie diventate prive di giustificazione.
A torto ravvisa la comparente nella
fattispecie un sovvertimento dei ruoli del Consiglio di Stato e della CP. Il
pensionamento per invalidità non è deciso dallo Stato, ma dalla CP, che accerta
l'adempimento dei relativi presupposti. In caso d'invalidità è pertanto la CP
che determina la cessazione del rapporto d'impiego, pensionando il dipendente
per questo titolo.
L'art. 16 cpv. 1 LCP, a norma del quale le
pensioni decorrono a partire dal mese per il quale lo stipendio non è più
corrisposto, non permette di giungere a diversa conclusione. Questa disposizione
di legge sottolinea anzi che la pensione non può essere cumulata con lo
stipendio.
Né permette di accreditare la tesi
dell'attrice l'art. 23 LStip che in caso di malattia o di infortunio non
professionale, riconosce al dipendente il diritto all'intero stipendio per i
primi 360 giorni di assenza ed al 50% per i successivi 360. La norma presuppone
che il dipendente rimanga in carica. Non gli assicura di rimanere in carica
sino al momento in cui il diritto allo stipendio decade. Non impedisce quindi
che il dipendente venga pensionato prima che siano trascorsi 720 giorni di assenza.
Il riconoscimento dell'invalidità è stato
peraltro sollecitato dall'attrice nell'ottobre del 1999. Non può quindi
l'attrice dolersi di essere stata pensionata per questo titolo.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, dovendosi respingere il ricorso inoltrato
dalla comparente contro la decisione 13 settembre 2000 con cui il Consiglio di
Stato ha annullato la disdetta del 29 agosto precedente, la petizione va quindi
respinta.
La tassa di giustizia è posta a carico
dell'attrice secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 58, 60, 67, 68 LOrd; 16, 29 LCP; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
La
petizione, trattata come ricorso, è respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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