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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.2000.33
Data decisione, Autorità:
27.08.2001, TRAM
Incarto n.
53.2000.00033
Lugano
27 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 21 aprile 2000 inoltrata da
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente:
La petizione è
accolta.
È confermato il
salario della classe 36a, integrato degli aumenti straordinari pari
complessivamente al 22% accordati dal Consiglio di Stato, e ciò a decorrere dal
1° aprile 1995.
Rivendicate
spese e ripetibili nel rispetto dei disposti art. 416 CPC e segg., richieste
per le ripetibili i disposti dell'art. 148 e segg. ed ora previsti dall'art.
150 CPC.
vista la risposta 22 maggio 2000 del convenuto,
chiedente:
La petizione è
respinta.
Protestate spese
e ripetibili.
preso atto:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dall'aprile
1971 l'attore __________ era il capo dell'Ufficio __________ di __________. Nel
1987 egli percepiva lo stipendio della classe 2a del vecchio organico con un
aumento straordinario maturato nel corso degli anni del 22 % giusta
l'art. 7bis (ora 7a) cpv. 1 lett. a LStip. Nel 1988, con l'entrata in
vigore delle classificazioni del nuovo organico e della nuova scala stipendi,
all'attore è stato attribuito lo stipendio della 35a classe con 14 aumenti
d'anzianità. A seguito della rivalutazione di alcune funzioni all'interno
dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, l'anno seguente l'attore è
stato posto al beneficio del salario della 36a classe e nel 1990 gli aumenti
d'anzianità sono passati a 15. Nel biennio 1991-1992 gli sono stati concessi
due aumenti straordinari per merito pari al 6 % complessivo, in base all'art.
7a cpv. 1 lett. a LStip. Negli anni seguenti gli sono state riconosciute
ulteriori gratificazioni straordinarie e più precisamente: del 2 % nel 1994,
dell'1,5 % nel 1995 e di pari percentuale nel 1998.
B. Con
petizione 29 marzo 2000 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a
questo Tribunale, chiedendo che gli fosse ulteriormente accordato l'aumento straordinario
del 16 % di cui beneficiava per meriti dal 1° aprile 1995. Ha sostenuto di aver
appreso soltanto dalla lettera 17 marzo 2000 della Sezione delle risorse umane
dell'aumento straordinario del 6 % concessogli nel 1991-1992. A suo dire si
tratterebbe di un aggiustamento del suo salario ai sensi dell'art. 11 LStip,
ossia del parziale riconoscimento degli aumenti precedentemente concessigli.
Ritenuto inoltre che le azioni per prestazioni salariali si prescrivono in 5
anni (art. 127 cpv. 1 CO per analogia), lo Stato sarebbe debitore nei suoi confronti
dell'aumento straordinario del 16 % dal mese di aprile 1995. Secondo l'attore
tale aumento potrebbe essere revocato solo in caso di trasferimento o di
decadenza dei presupposti che l'hanno giustificato, mentre andrebbe confermato
in caso di riclassificazione della funzione.
C. All'accoglimento
della petizione si oppone il convenuto, rilevando che la percentuale di aumento
straordinario del 22 % è stata conglobata nello stipendio 1.1.1988 riconvertito
per tutti i dipendenti statali a seguito della modifica di legge concernente le
classificazioni del nuovo organico dello Stato e la nuova scala stipendi.
Nell'ambito della riclassificazione della funzione intervenuta il 1.1.1989 tale
percentuale non poteva pertanto più essere tenuta in considerazione. Ha inoltre
prodotto le due risoluzioni governative con le quali sono stati concessi
all'attore gli aumenti straordinari del 1991 e del 1992.
D. In sede di
replica l'attore ha modificato parzialmente le proprie domande, rivendicando
l'aumento straordinario del 22 %, e non del 16 %. In duplica, il convenuto si è
sostanzialmente confermato nelle proprie precedenti allegazioni.
Considerato, in
diritto
- La
petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 69 LOrd, che deferisce al
Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica il giudizio sulle
contestazioni di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego fra lo
Stato ed i suoi dipendenti.
L'attore è un dipendente dello Stato e la
vertenza è di natura pecuniaria. Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Va
innanzitutto chiarito che, con l'introduzione al 1° gennaio 1988 della nuova
scala stipendi e del nuovo regolamento organico dei dipendenti statali, il
legislatore ha inteso classificare le funzioni rivestite dai dipendenti statali
senza l'ausilio dell'art. 7a LStip, senza tuttavia che il dipendente dovesse
subire delle perdite o beneficiare di rivalutazioni salariali che eccedessero
gli arrotondamenti (cfr. messaggio n. 3202/87 del Consiglio di Stato
concernente la modifica della LStip del 30.6.87, in: Verbali del GC, sess. ord.
aut. 1987, vol. I, pag. 443).
-
Come
questo tribunale ha già avuto modo di affermare (cfr. sentenza 18 luglio 2000
in re G.N.), giusta l'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip il Consiglio di Stato
può aumentare lo stipendio fino ad un massimo del 10 % oltre i limiti stabiliti
dall'art. 3 agli impiegati particolarmente meritevoli, non iscritti nelle
classi A o B. Questi aumenti straordinari dello stipendio, precisa il cpv. 4 della
stessa norma, "sono revocati quando l'impiegato è trasferito ad altre
funzioni, riservato l'art. 11, o quando vengono meno i presupposti che li
hanno giustificati".
L'art. 11 LStip dispone a sua volta che
"in caso di promozione, avanzamento o riclassificazione della funzione,
il dipendente riceve lo stipendio calcolato secondo l'art. 7".
"Il nuovo stipendio", precisa il cpv. 1 di tale norma, "non
deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato di
un aumento annuo". L'art. 11 cpv. 2 LStip stabilisce invece che in
caso di trasferimento a funzione di classe inferiore, lo stipendio è fissato
dai servizi centrali, ritenuto che deve essere al minimo quello risultante
dalla nuova classe con gli aumenti maturati nella classe precedente.
La riserva dell'art. 11, contenuta nell'art.
7a cpv. 4 LStip, va rapportata all'art. 11 cpv. 2 LStip nel testo in vigore
sino al 1° gennaio 1996 (BU 87, 376), che garantiva al dipendente. trasferito
ad altro posto compreso in una classe inferiore, lo stipendio precedente,
riservati i casi disciplinari o di trasferimento richiesto dal dipendente. Garanzia,
questa, che imponeva di limitare espressamente la revocabilità degli aumenti
straordinari per meriti sancita dall'art. 7a cpv. 4 LStip in caso di trasferimento
ad altre funzioni.
Così com'è formulato, l'art. 7a cpv. 4 LStip
può indurre a ritenere che, al di fuori delle ipotesi del trasferimento ad
altra funzione e della decadenza dei presupposti che l'hanno giustificato, l'aumento
straordinario per meriti concesso in base all'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip non
sia revocabile. Siffatta interpretazione non può tuttavia essere accreditata,
poiché l'art. 11 cpv. 1 LStip stabilisce chiaramente che in caso di promozione,
avanzamento o riclassificazione della funzione, lo stipendio viene calcolato ex
novo in base ai criteri sanciti dall'art. 7 LStip ai fini della
determinazione dello stipendio iniziale, ritenuto unicamente che il nuovo stipendio
non deve comunque essere inferiore a quello complessivo precedente, maggiorato
di un aumento annuo.
La disposizione non pone problemi di sorta
né in caso di promozione, ovvero di passaggio da un posto ad un altro di grado
superiore, né in caso di avanzamento, ossia di passaggio da una classe
alternativa ad un'altra (art. 42 RDS, RL 2.5.4.1.1). Ben si può in effetti
ammettere che l'aumento straordinario accordato per meriti in base all'art. 7a
LStip venga assorbito dall'aumento derivante dalla promozione o dall'avanzamento.
L'art. 11 cpv. 1 LStip può invece suscitare qualche perplessità nella
misura in cui regola allo stesso modo anche i casi di riclassificazione, ovvero
di assegnazione di una nuova classe alla funzione (soprattutto quando la
riclassificazione riduce la classe assegnata alla funzione: ipotesi, questa,
che non può ovviamente conciliarsi con l'obbligo di aumentare la retribuzione
sancito dall'art. 11 cpv. 2 LStip). La riclassificazione si riallaccia infatti
alle caratteristiche oggettive della funzione, in particolare ai compiti che ne
derivano. È quindi atta ad assorbire soltanto quegli aumenti straordinari che
sono stati concessi in base all'art. 7a cpv. 1 lett. a LStip per i motivi che
l'hanno determinata.
L'ordinamento sancito dall'art. 11 cpv. 1
LStip è tuttavia chiaro e non lascia spazio ad interpretazioni che permettano,
in caso di riclassificazione, di operare distinzioni e mantenere al dipendente
riclassificato gli aumenti maturati per meriti diversi da quelli che hanno
determinato la riclassificazione. Questa tesi è ampiamente confermata dai
materiali legislativi, che attestano la volontà del legislatore di ricalcolare
lo stipendio secondo i criteri sanciti dall'art. 7 LStip, tanto in caso di
promozione e di avanzamento, quanto in caso di riclassificazione, sopprimendo
la regola in vigore sino a quel momento, che in caso di trasferimento imponeva
il trascinamento degli aumenti maturati per anzianità di servizio (cfr. BU
1958, 46) e limitandosi a garantire lo stipendio complessivo precedente,
maggiorato di un aumento annuo (cfr. messaggio n. 3202/87 summenzionato, pag.
450).
- 4.1.
Nell'evenienza concreta, __________ ha percepito sino al 31 dicembre 1987 lo
stipendio della 2a classe con il massimo degli aumenti (fr. 76'640.--),
maggiorato di un aumento straordinario del 22 % (fr. 16'860.80), concessogli
nell'arco degli anni per meriti (totale fr. 93'500.80).
Con l'entrata in vigore nel 1988 del nuovo
organico e della nuova scala stipendi, il Consiglio di Stato ha convertito gli
stipendi di tutti i dipendenti statali al nuovo ordinamento, concedendo all'attore
lo stipendio previsto dalla 35a classe con 14 aumenti (fr. 93'963.--).
Egli ha così beneficiato di un aumento annuo pari a fr. 462.20,
conseguentemente all'arrotondamento per eccesso derivatogli dall'inserimento
nel nuovo organico. In tale occasione non vi è tuttavia stata alcuna
riclassificazione della funzione giusta le norme summenzionate, bensì una
semplice trasposizione dello stipendio fino ad allora percepito, comprensivo
anche degli aumenti straordinari ricevuti per merito, alla nuova scala. L'integrazione
dell'aumento percentuale maturato del 22 % nello stipendio è pertanto avvenuta
correttamente, nel rispetto dei disposti di legge.
4.2. In seguito alla riclassificazione della
funzione, passata dalla 35a con 14 aumenti alla 36a classe con pari aumenti,
l'8 marzo 1989 il Consiglio di Stato ha concesso all'attore lo stipendio previsto
da quest'ultima classe, pari a fr. 103'080.--. Il nuovo stipendio è
certamente conforme alla legge: il Governo non si è infatti limitato a
maggiorare il precedente stipendio di un singolo
aumento annuo come prescritto
dall'art. 11 cpv. 1 LStip (fr. 1'836.--), ma ha concesso un
incremento di quasi cinque aumenti annui. A rigor di legge sarebbe infatti stato
sufficiente che il nuovo stipendio superasse la soglia di fr. 95'799.--,
corrispondente allo stipendio precedente (fr. 93'963.--), maggiorato di un
aumento annuo (fr. 1'836.--). Pertanto l'impostazione data dal Consiglio
di Stato allo stipendio in contestazione sfugge alle critiche dell'attore.
- In esito
alle considerazioni che precedono, la petizione va quindi respinta. La tassa di
giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 7a, 11 LStip; 1, 68 LOrd; 42 RDS; 3,
18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
La
petizione è respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.-- è a carico dell'attore.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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