Salary reduction for new teacher upheld under Art. 7 LStip

53.2000.2Altro tribunale22 mag 2000Dismissed

Sintesi

A cantonal employee contested a 3% salary reduction applied when he was appointed part-time teacher of educational sciences. He argued that his long pedagogical career excluded any initial reduction. The administrative court held that it had jurisdiction over the monetary employment dispute and that the file was sufficient to decide the matter. On the merits, it found that Art. 7 cpv. 3 LStip allowed a modest temporary reduction for an employee still needing introduction at the new level, especially because this was the claimant’s first upper-secondary teaching assignment and he still had to obtain the relevant authorization. The petition was dismissed and the claimant was ordered to pay CHF 400 in court costs.

Regest

Art. 7 cpv. 3 LStip; scope of the initial salary reduction for young or inexperienced appointees or for duties requiring an introduction period. The provision confers a discretionary power on the appointing authority to set, for up to two years, an initial salary up to two classes below the statutory minimum. The norm is exceptional and does not permit a systematic lowering of salaries for all new recruits under the guise of lack of experience. Judicial review is limited by deference to the appointing authority’s assessment, which is upheld where the reduction remains modest, temporary, and objectively linked to the employee’s concrete need for introduction (consid. 2-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 53.2000.2

Data decisione, Autorità: 22.05.2000, TRAM

Incarto n. 53.2000.00002

Lugano 22 maggio 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2000 di


patr. da: avv. __________

contro lo

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, Bellinzona

chiedente

  1. La petizione è accolta e di conseguenza:

· La decisione 13 ottobre 1998 del Consiglio di Stato di decurtare il salario del signor __________ del 3% per un totale di fr. 2'821.80 è annullata.

· Lo Stato del Canton Ticino è condannato al versamento di fr. 2'821.80 oltre interessi al 5% a partire dalla scadenza di ogni singola mensilità.

  1. Tasse, spese e ripetibili protestate.

vista la risposta 3 maggio 2000 del convenuto, chiedente:

  1. La petizione è respinta.

  2. Protestate spese e tasse.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. L'attore __________ ha conseguito nel 1973 la licenza in psicologia presso la Facoltà di scienze dell'educazione dell'Università di Ginevra. Nell'ottobre dell'anno seguente ha ottenuto il diploma di specializzazione in psicopedagogia.

Il 1. gennaio 1974 è entrato al servizio dello Stato come collaboratore dell'Ispettorato cantonale delle scuole speciali (50%) e come insegnante di storia e geografia presso il ginnasio di __________ (50%). Dal 1975 al 1993 ha continuato a lavorare per lo Stato, dapprima come direttore pedagogico delle scuole speciali, poi come ispettore di tali scuole ed infine come capogruppo del servizio di sostegno pedagogico dell'VIII° circondario delle scuole elementari. Nel luglio del 1993 è diventato direttore delle scuole comunali di __________.

B. All'inizio del 1998, __________ ha partecipato al concorso bandito dal Dipartimento dell'Istruzione e della cultura per l'assunzione di docenti nelle scuole cantonali (FU n. __________).

Il 13 ottobre 1998 il Consiglio di Stato gli ha conferito l'incarico di docente di scienze dell'educazione ad orario parziale presso la Scuola __________ di __________. All'attore è stato assegnato lo stipendio della 34a classe dell'organico con 15 aumenti, abbinato ad una riduzione del 3% differita all'anno seguente (99/2000).

Analogamente interpellata dall'attore, l'autorità ha giustificato la deduzione richiamandosi all'art. 7 cpv. 3 LStip, che permette allo Stato di fissare uno stipendio iniziale sino a due classi inferiore a quello previsto dalla LStip in caso di assunzione di dipendenti giovani o con scarsa esperienza o per compiti che richiedono un periodo d'introduzione.

C. Con petizione 24 febbraio 2000 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della deduzione di cui si è detto.

L'attore contesta in sostanza l'applicabilità dell'art. 7 cpv. 3 LStip al suo caso. L'esperienza professionale, acquisita in oltre un ventennio di attività didattiche e comprovata dal brillante risultato della prova di abilitazione sostenuta nel frattempo, escluderebbe a suo avviso qualsiasi riduzione dello stipendio iniziale.

D. La petizione è avversata dal convenuto che contesta le tesi dell'attore, sottolineando la legittimità alla riduzione apportata in base all'art. 7 cpv. 3 LStip.

Considerato, in diritto

  1. Le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 68 LOrd).

L'attore è un dipendente cantonale e la pretesa fatta valere è di natura pecuniaria. La petizione è quindi ricevibile.

I fatti sono pacifici. Il giudizio può quindi essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

  1. Giusta l'art. 7 cpv. 3 LStip, nel caso di candidati di giovane età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo d'introduzione, il Consiglio di Stato può stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio fino a due classi inferiore a quello minimo previsto per la funzione.

Lo scopo della norma è quello di adeguare lo stipendio iniziale di queste categorie di dipendenti alle minori prestazioni lavorative che essi sono in grado di fornire soprattutto per mancanza d'esperienza (cfr. verbali GC 1987, vol. 1, pag. 446). Pur essendo stata introdotta in un momento di ristrettezze economiche, la norma non è destinata a permettere allo Stato di decurtare sistematicamente lo stipendio dei dipendenti di nuova assunzione con il pretesto della mancanza d'esperienza o della necessità di un periodo d'introduzione. Se fosse stato questo l'obbiettivo perseguito, la riduzione dello stipendio in tutti i casi di nuova assunzione sarebbe stata prevista come regola e non a titolo di eccezione.

  1. Fondandosi implicitamente sulla norma succitata, l'autorità cantonale ha in concreto ridotto lo stipendio iniziale dell'attore nella misura del 3% durante il primo anno d'insegnamento. Gli effetti del provvedimento sono stati differiti al secondo anno per esigenze di conteggio.

Il provvedimento, riconducibile all'ultima delle tre ipotesi prospettate dalla norma in questione, regge alla critica dell'attore. Esaminata con pieno potere di cognizione, ma con il riserbo che l'autorità giudiziaria deve imporsi in questo genere di contestazioni, la modica riduzione dello stipendio operata dall'autorità di nomina rientra nei limiti di un corretto esercizio del potere d'apprezzamento che la legge le riserva in quest'ambito. E' ben vero che l'attore ha maturato una solida esperienza professionale in campo didattico. E' tuttavia altrettanto vero che è alla sua prima esperienza d'insegnamento a livello di scuola media superiore. Pur disponendo di un'ottima preparazione, anche l'attore ha inoltre dovuto conseguire l'abilitazione all'insegnamento in quest'ordine di scuola. L'autorità scolastica l'ha soltanto dispensato dall'obbligo di frequentare i corsi di preparazione. Non l'ha dispensato anche dall'obbligo di sottoporsi ad opportune verifiche.

La deduzione del 3% operata dall'autorità di nomina è d'altro canto sensibilmente inferiore alla riduzione massima ammissibile secondo l'art. 7 cpv. 3 LStip, ovvero alla differenza che intercorre tra il massimo della 34a classe ed il massimo della 32a (10.28%). Essendo oltretutto limitata al primo anno di servizio, ben si può ammettere che tenga adeguatamente conto della particolare situazione dell'attore, dell'esperienza accumulata nell'ambito professionale e delle sue indubbie capacità.

La controversa deduzione merita pertanto di essere confermata.

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono la petizione va quindi senz'altro respinta.

La tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 7 LStip; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. La petizione è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico dell'attore.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

employment lawsalary reductionpublic serviceadministrative discretionexperienceinitial appointmentcourt costs