Employee's request to waive salary reimbursement is inadmissible

53.1996.4Altro tribunale21 nov 1996Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A former State employee asked the Ticino Administrative Court to waive the State's request for reimbursement of salary paid during a paid leave taken for studies. The State had previously forwarded the request to the court for competence. The court held that the filing was not a proper direct action under Arts. 68 LOrd and 71 PAmm because the applicant did not contest the debt but merely sought a waiver. It added that, in any event, a debtor generally lacks a legitimate interest to sue for disavowal of a creditor's claim. The application was declared inadmissible and no costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 68 LOrd; Art. 71 PAmm — Admissibility of an action by a debtor seeking waiver of a monetary claim asserted by the State. The cantonal administrative court is competent, as sole instance, for employment-related pecuniary disputes, but only where a justiciable claim is brought before it. A debtor who does not dispute the existence of the creditor's claim, but merely asks that the creditor renounce enforcement, does not assert a cognizable direct action. Even if the filing is construed as a challenge to the debt, the debtor normally lacks a legitimate interest to sue for negative declaratory relief concerning a claim; standing belongs to the creditor to enforce the claim, save for exceptional situations.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 53.1996.4

Data decisione, Autorità: 21.11.1996, TRAM

Incarto n. 53.96.00004

Lugano 21 novembre 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

vista l'istanza 20 settembre 1996 di


chiedente al Consiglio di Stato di rinunciare ad esigere il rimborso dello stipendio versatogli durante un congedo pagato;

richiamata la risoluzione 16 ottobre 1996, no. 5256, con cui il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza a questo Tribunale per competenza;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che __________ è stato alle dipendenze dello Stato dal 1. novembre 1986 al 30 giugno 1996;

che tra il 1990 ed il 1994 ha frequentato la __________, dove ha conseguito il diploma di economista aziendale;

che per frequentare la predetta scuola ha fruito di un congedo pagato;

che con convenzione del 13 luglio 1990 __________ si è impegnato a rimborsare lo stipendio ricevuto durante il periodo di congedo nel caso in cui il rapporto di lavoro si fosse interrotto per dimissioni prima del 1998;

che, avendo l'istante rassegnato le dimissioni con effetto al 30 giugno 1996, lo Stato gli ha chiesto il rimborso della somma di fr. 6'645.05;

che il 20 settembre 1996 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di rinunciare alla richiesta di rimborso;

che con risoluzione 16 ottobre 1996 (n. 5256) il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza a questo Tribunale, richiamandosi all'art. 68 LOrd;

che tale norma assegna al Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica la competenza a dirimere le contestazioni sorte fra lo Stato ed i suoi dipendenti per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego;

che contrariamente a quanto assume il Governo nella richiesta rivoltagli da __________ non sono per nulla ravvisabili gli estremi di una petizione proponibile a questo Tribunale come azione diretta in forza degli art. 68 LOrd e 71 PAmm: l'istante, in effetti, non contesta minimamente la pretesa creditoria che lo Stato avanza nei suoi confronti; chiede soltanto allo Stato di rinunciarvi;

che già per questo motivo, l'istanza è irricevibile;

che l'istanza sarebbe comunque irricevibile per mancanza di interesse legittimo anche nel caso in cui __________ contestasse la pretesa dello Stato;

che, per principio, spetta infatti al creditore far valere una pretesa creditoria, promuovendo l'azione necessaria davanti al giudice competente; salvo casi particolari, che non occorre qui illustrare, non tocca al debitore agire in giudizio per ottenere il disconoscimento di un credito vantato nei suoi confronti;

visti gli art. 68 LOrd; 71 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. L'istanza è irricevibile.

  2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

employment disputepaid leavesalary reimbursementstandingadmissibilitypecuniary claimadministrative court competence

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the employee's request to waive reimbursement of paid-leave salary is admissible under Arts. 68 LOrd and 71 PAmm.

Decisione estratta

No. The application is not a direct action before the Administrative Court because the applicant does not challenge the State's claim but merely asks the State to forgo it.

Motivazione estratta

Jurisdiction under Art. 68 LOrd covers disputes over monetary claims arising from employment. Here, the debtor sought only a waiver of the creditor's claim, which is not a claim the debtor may bring as an action for disavowal; the proper party to enforce a claim is the creditor.

Questione giuridica chiave

Whether the applicant had a legitimate interest to sue even if he were understood to contest the claim.

Decisione estratta

No. As a matter of principle, a debtor lacks standing to sue merely to obtain a judicial declaration that a creditor's claim does not exist, save for special cases not present here.

Motivazione estratta

The court held that bringing an action to establish or disprove a debt is generally for the creditor, not the debtor, to pursue; therefore no legitimate interest existed.

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