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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.1996.4
Data decisione, Autorità:
21.11.1996, TRAM
Incarto n.
53.96.00004
Lugano
21 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
vista
l'istanza 20 settembre 1996 di
chiedente
al Consiglio di Stato di rinunciare ad esigere il rimborso dello stipendio
versatogli durante un congedo pagato;
richiamata
la risoluzione 16 ottobre 1996, no. 5256, con cui il Consiglio di Stato ha trasmesso
l'istanza a questo Tribunale per competenza;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che __________ è stato
alle dipendenze dello Stato dal 1. novembre 1986 al 30 giugno 1996;
che tra il 1990 ed il 1994 ha frequentato la __________, dove
ha conseguito il diploma di economista aziendale;
che per frequentare la predetta scuola ha fruito di un
congedo pagato;
che con convenzione del 13 luglio 1990 __________ si è impegnato
a rimborsare lo stipendio ricevuto durante il periodo di congedo nel caso in
cui il rapporto di lavoro si fosse interrotto per dimissioni prima del 1998;
che, avendo l'istante rassegnato le dimissioni con effetto al
30 giugno 1996, lo Stato gli ha chiesto il rimborso della somma di fr.
6'645.05;
che il 20 settembre 1996 __________ ha chiesto al Consiglio
di Stato di rinunciare alla richiesta di rimborso;
che con risoluzione 16 ottobre 1996 (n. 5256) il Consiglio di
Stato ha trasmesso l'istanza a questo Tribunale, richiamandosi all'art. 68
LOrd;
che tale norma assegna al Tribunale cantonale amministrativo
quale istanza unica la competenza a dirimere le contestazioni sorte fra lo
Stato ed i suoi dipendenti per pretese di natura pecuniaria derivanti dal
rapporto d'impiego;
che contrariamente a quanto assume il Governo nella richiesta
rivoltagli da __________ non sono per nulla ravvisabili gli estremi di una
petizione proponibile a questo Tribunale come azione diretta in forza degli
art. 68 LOrd e 71 PAmm: l'istante, in effetti, non contesta minimamente la pretesa
creditoria che lo Stato avanza nei suoi confronti; chiede soltanto allo Stato
di rinunciarvi;
che già per questo motivo, l'istanza è irricevibile;
che l'istanza sarebbe comunque irricevibile per mancanza di interesse
legittimo anche nel caso in cui __________ contestasse la pretesa dello Stato;
che, per principio, spetta infatti al creditore far valere
una pretesa creditoria, promuovendo l'azione necessaria davanti al giudice
competente; salvo casi particolari, che non occorre qui illustrare, non tocca
al debitore agire in giudizio per ottenere il disconoscimento di un credito
vantato nei suoi confronti;
visti
gli art. 68 LOrd; 71 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
L'istanza è irricevibile.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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