AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
53.1995.5
Data decisione, Autorità:
01.03.1996, TRAM
Incarto n.
53.95.00005
DP 287/94 AZ. DIR.
leo
Lugano
- marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sulla petizione subordinatamente ricorso 21 settembre 1994 di
rappr.
da: avv. __________
contro
lo
Stato
della Repubblica e Cantone Ticino
(rappr.
dal Consiglio di Stato, Bellinzona);
tendente
all'accertamento del diritto dell'attrice a conseguire l'estensione della
nomina a 3/4 di tempo in qualità di docente presso le scuole __________;
vista la risposta 30 novembre 1994 del
Consiglio di Stato;
preso
atto della replica 19 gennaio 1995 dell'attrice e della duplica 7 marzo 1995
del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ ha conseguito nel
1983 il diploma di frutticoltore professionista presso la regia federale degli
alcool. Essa ha indi insegnato - per quanto può qui interessare - conoscenze
professionali per giardinieri (compresi i giovani in formazione empirica)
presso le scuole __________ a partire dall'anno scolastico 1985/86 in qualità
di docente incaricata. Il 20 marzo 1992 l'attrice ha ottenuto la laurea in
scienze agrarie presso l'università statale di __________.
B. a) Con lettera 1 marzo 1993
indirizzata al Consiglio di Stato __________ ha sollecitato la trasformazione
dell'incarico in nomina quale docente a 3/4 di tempo. Dopo aver ripercorso il
suo curriculum d'insegnamento e ricordato il conseguimento della laurea,
l'attrice ha fatto presente che durante quell'anno scolastico le erano state assegnate
20 ore settimanali di insegnamento. La domanda di nomina era fondata sull'art.
157 della legge della scuola del 29 maggio 1958 (LSc 1958). Con risoluzione
dell'8 giugno 1993 il Consiglio di Stato ha indi nominato l'attrice quale
docente di conoscenze professionali per giardinieri a metà tempo presso le
scuole __________, con sede di servizio a __________, mantenendo per il
rimanente nella forma dell'incarico le ore di insegnamento assegnatele ed
eccedenti il rapporto di nomina.
b) Durante l'anno
scolastico 1993/94 l'attrice ha ricevuto 18 ore di insegnamento settimanali, di
cui 6 assegnate, previo concorso, a titolo di incarico.
C. a) __________ ha partecipato
anche al concorso per l'assunzione di docenti presso la __________ nell'anno
scolastico 1994/95, pubblicato sul F. U. n. __________ del __________, pag.
__________ segg.. Con risoluzione 30 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha
assegnato all'attrice, per il menzionato anno scolastico, l'incarico di docente
della materia conoscenze professionali per giardinieri a orario parziale presso
la __________ di __________ in eccedenza rispetto al rapporto di nomina. Quella
risoluzione é stata comunicata all'attrice con scritto 7 settembre 1994 del
capo della sezione amministrativa del DIC. Informatasi circa l'entità
dell'incarico ricevuto l'attrice ha infine potuto accertare che questa
corrispondeva ad un'ora di insegnamento settimanale. Le residue ore disponibili
di quella materia erano state ripartite tra tre altri docenti: __________,
tecnico agricolo nominato presso la sezione agricoltura con mansioni tra
l'altro di docente presso l'Istituto __________ di __________ (14,5 ore secondo
il doc. 35, ove il Consiglio di Stato sanciva anche il trasferimento parziale
del menzionato impiegato, fermo restando il mantenimento della nomina presso la
sezione agricoltura), __________ (1 ora secondo il doc. 38) e __________ (non é
nota l'entità delle ore attribuitegli, né il suo accertamento appare rilevante
ai fini del giudizio).
b) In esito al
corrispondente concorso pubblicato sul F. U. n. __________ del __________, pag.
__________ segg., con risoluzione 30 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha
infine incaricato l'attrice a tempo parziale, in ragione di 4 ore settimanali,
in veste di ispettrice di tirocinio per la professione di giardiniere, per il periodo
1 settembre 1994/31 agosto 1996.
D. a) Con petizione 21
settembre 1994 __________ ha convenuto in giudizio lo Stato innanzi a questo
Tribunale, al quale ha chiesto di ordinare al Consiglio di Stato di estendere a
3/4 di tempo il suo rapporto di nomina quale docente di conoscenze professionali
per giardinieri, estesa alla formazione empirica, presso la __________ di
__________. L'attrice ha sostenuto che, oltre ad un fabbisogno di ore di insegnamento
settimanali più che sufficiente per legittimare la sussistenza del posto nella
misura postulata, erano soddisfatti tutti gli altri requisiti legali: essa era
portatrice in particolare da oramai due anni di un diploma di grado
universitario, che già aveva permesso la sua nomina a metà tempo. L'attrice si
é appellata agli art. 5 e 8 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti del 24 novembre 1987 (LOrd) ed inoltre agli art. 123 e 157
LSc 1958.
In via subordinata
l'attrice ha chiesto, in via di ricorso, l'annullamento delle risoluzioni
governative con cui sono stati assegnati gli incarichi di insegnamento della
materia conoscenze professionali presso la __________ di __________ per l'anno
scolastico 1994/95 ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova
decisione. A questo riguardo l'attrice ha ravvisato un arbitrio ed una
disparità di trattamento nell'assegnazione di ore di insegnamento a docenti con
minor numero di anni di insegnamento (se non addirittura al primo anno) e con
titoli di studio di grado inferiore.
b) Con risposta 30
novembre 1994 il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione della petizione.
Esso ha in primo luogo evidenziato che non erano dati i presupposti per la
nomina sanciti all'art. 5 LOrd, perché l'attrice, benché laureata, non era in
possesso del diploma dell'istituto svizzero di pedagogia per la formazione
professionale (ISPFP) richiesto dall'art. 157 LSc 1958. A questo riguardo il
Governo ha affermato che la nomina a metà tempo dell'attrice, dallo stesso
disposta con risoluzione 8 giugno 1993, aveva in realtà avuto luogo in deroga
ai disposti di legge. In secondo luogo il Consiglio di Stato ha sollevato delle
riserve quo alla sussistenza del posto (limitatamente all'oggetto della lite,
ossia all'estensione della nomina di 1/4 di tempo), dichiarandosi disposto a
produrre il fabbisogno prevedibile di ore di insegnamento della materia
conoscenze professionali per giardinieri negli anni futuri.
c) Con replica 19 gennaio
1995 __________ ha precisato le propria domanda principale nel senso che la
nomina a 3/4 di tempo includesse, oltre all'insegnamento, la carica di
ispettrice di tirocinio. L'attrice ha sostenuto di possedere i titoli di abilitazione
necessari, la licenza universitaria essendo equiparata al diploma dell'ISPFP,
ed inoltre che il posto sussisteva. Con riferimento all'assegnazione di ore di
insegnamento della sua materia ad altri concorrenti essa ha invece sollevato
una disattenzione delle condizioni del bando: questi ultimi essendo parimenti
sprovvisti del diploma rilasciato dall'ISPFP ed inoltre __________ privo dei
titoli di studio previsti a titolo alternativo dall'art. 157 LSc 1958.
d) In sede di duplica, del
7 marzo 1995, il Consiglio di Stato ha confermato la risposta.
Considerato, in
diritto
Sulla petizione
- 1.1. Poiché l'attrice
rivendica il diritto all'estensione della nomina a partire a partire dall'anno
scolastico 1994/95, se non addirittura 1993/94 (il quesito può ad ogni buon
conto rimanere aperto), la presente lite deve essere esaminata e risolta in
applicazione dell'ordinamento vigente a quella data, ossia della LOrd 24 novembre
1987 (come già detto abbreviata con LOrd), frattanto abrogata dall'entrata in
vigore il 1 settembre 1995, per i docenti, della LOrd 15 marzo 1995 (BU 1995,
pag. 237 segg. e 297).
1.2. La petizione é
senz'altro ricevibile in ordine giusta gli art. 47 LOrd e 71 PAmm, nei limiti
che seguono. L'attrice si limita rettamente a postulare l'accertamento della
sussistenza del suo diritto all'estensione della nomina. Il Tribunale
amministrativo non dispone infatti della competenza di procedere direttamente
alla nomina di docenti incaricati che rivendichino con successo, innanzi allo
stesso, il consolidamento del loro rapporto di impiego con lo Stato: anche in
queste ipotesi l'autorità di nomina rimane sempre il Consiglio di Stato (art. 9
cpv. 1 lett. a LOrd), al quale il Tribunale non può sostituirsi (cfr., da
ultimo, sentenza inedita TCA 14 giugno 1993 in re K., consid. 1; cfr. inoltre,
sulla portata della competenza ex art. 47 LOrd e sui limiti del potere decisionale
del TCA, RDAT II-1991 N. 10, consid. 1.), ma al quale - una volta accertato il
diritto alla nomina dell'interessato - può solo ordinare di procedervi (cfr.
RDAT 1979 N. 36).
- 2.1. La nomina é
l'assunzione a tempo determinato, automaticamente rinnovabile alle scadenze periodiche.
Essa é subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di
preparazione contemplati nella descrizione delle funzioni individuali e
pubblicati nell'avviso di concorso; i candidati docenti devono inoltre produrre
il titolo di abilitazione all'insegnamento rilasciato dagli istituti previsti
dalla legge sulla scuola (art. 5 cpv. 1 LOrd). La nomina avviene ad orario
completo o parziale: nel caso di nomina ad orario parziale il grado di
occupazione non é inferiore alla metà dell'orario completo (art. 5 cpv. 5
LOrd). L'orario settimanale di insegnamento dei docenti di conoscenze
professionali impiegati a tempo pieno presso la __________ é di 24 ore-lezione
(art. 59 cpv. 1 lett. e cifra 1 LOrd). Ad ogni dipendente é inoltre assegnata
una sede di servizio (art. 5 cpv. 6 LOrd). Nelle scuole cantonali la nomina é
infine data per grado e ordine scolastico (art. 5 cpv. 7 LOrd). Per il
passaggio dall'incarico alla nomina dei docenti cantonali fa stato una
graduatoria allestita secondo l'anzianità di servizio. A parità di anzianità di
servizio fa stato l'anzianità di funzione e, in caso di nuova parità, sono determinanti
i risultati delle prove di abilitazione all'insegnamento (art. 5 cpv. 8 LOrd e
4 cpv. 4 del Regolamento dei dipendenti dello Stato del 16 dicembre 1987).
2.2. Chi intende
esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone deve
essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento (art. 47 della legge
sulla scuola del 1 febbraio 1990, in vigore dal 2 settembre 1991, in seguito
LSc). La Scuola magistrale cantonale conferisce l'abilitazione all'insegnamento
ai maestri titolari di scuola elementare ed ai maestri di attività tessili di
scuola elementare (art. 48 cpv. 1 LSc). L'Istituto cantonale per l'abilitazione
e l'aggiornamento dei docenti (ICAAD), istituito all'art. 49 LSc, conferisce
invece l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media e nelle scuole
postobbligatorie, tra cui figurano quelle professionali (art. 48 cpv. 2 lett.
a; 4 cpv. 3 lett. d LSc). Fanno tuttavia eccezione le scuole professionali per
le quali la legge federale (sulla formazione professionale) conferisce la
funzione abilitante all'ISPFP (art. 48 cpv. 3 LSc).
2.3. L'art. 99A cpv. 5
LSc, facente parte del titolo XI (Disposizioni abrogative e finali), dispone
che gli art. 123 e 157 LSc 1958, regolamentanti i requisiti specifici per la
nomina dei docenti delle scuole secondarie e professionali, rimangono in vigore
fino all'entrata in funzione dell'ICAAD. Questa disposizione é precisata dall'art.
44 cpv. 3 del regolamento dell'ICAAD del 5 luglio 1994, in vigore dal 1 luglio
1995, secondo cui l'abrogazione delle predette disposizioni della LSc 1958 sarà
comunicata dal Consiglio di Stato a realizzazione completa dell'istituto:
evento che non si era ancora realizzato all'inizio dell'anno scolastico
1994/95, né, del resto, a tutt'oggi. L'attrice può pertanto rivendicare con successo
un diritto all'estensione della nomina (RDAT 1979 N. 36) a partire dal
menzionato anno scolastico se soddisfa alle ulteriori condizioni poste dagli
art. 123 e 157 LSc 1958. Sia comunque detto a titolo di completezza che -
contrariamente a quanto lasciano intendere gli art. 99A cpv. 5 LSc e 44 cpv. 3
del regolamento dell'ICAAD - gli art. 123 e 157 LSc 1958 sono frattanto stati
definitivamente abrogati all'art. 86 LOrd 15 marzo 1995, entrata in vigore per
i docenti al 1 settembre 1995: il che equivale per i docenti incaricati alla
perdita, in futuro, del diritto di conseguire la loro nomina convenendo in
giudizio lo Stato innanzi al Tribunale amministrativo.
2.4. Giusta l'art. 123
lett. b LSc 1958, la nomina di un docente delle scuole secondarie interviene al
secondo anno di insegnamento, a condizione che il posto sussista ed a
condizione che il docente: 1) sia in possesso dei titoli di studio richiesti
(specificati alla lettera a della stessa disposizione); 2) abbia superato la
prova di ammissione; 3) abbia dato una prova soddisfacente durante il
precedente anno d'incarico a giudizio del commissario od esperto della materia
e del direttore dell'istituto. Giusta invece l'art. 157 lett. a LSc 1958 nelle
scuole professionali per l'insegnamento delle materie professionali si
richiedono i seguenti titoli di studio: 1) il diploma dell'ISPFP, oppure 2) un
diploma di grado universitario o, in via subordinata, un diploma di scuola
tecnica superiore, un diploma di scuola tecnica, la maestria federale o
l'attestato di fine tirocinio per le professioni in cui non esiste la maestria.
Secondo l'art. 157 lett. b LSc 1958 l'ammissione all'ISPFP ha luogo a seguito
di concorso bandito dal Consiglio di Stato secondo il fabbisogno. I candidati
ammessi al corso ricevono un incarico ad orario parziale: la loro nomina interviene
dopo il conseguimento del diploma.
- 3.1. Il Tribunale verifica,
anzitutto, se l'attrice dispone dei titoli di studio necessari per poter
postulare con successo l'estensione della nomina. Per risolvere questo quesito
é preliminarmente necessario evidenziare che, benché apparentemente istituito
per i soli docenti delle scuole secondarie (concetto oltretutto abbandonato
nella nuova suddivisione della scuola pubblica ticinese; cfr. art. 4 LSc),
l'art. 123 LSc 1958 costituisce la disposizione di base anche per la nomina dei
docenti delle altre scuole cantonali. La modifica 14 marzo 1978 della LSc 1958,
rimasta in vigore fino al 31 agosto 1995, era infatti volta a definire i
criteri e le procedure per l'incarico e per la nomina di tutti i docenti
cantonali, non solo di quelli della scuola secondaria (cfr. al relativo Messaggio
del Consiglio di Stato del 15 marzo 1977, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria
autunnale 1977, vol. 3, pag. 737 segg., ed in particolare pag. 749 segg.). Del
diritto alla nomina sancito all'art. 123 lett. b LSc 1958 possono pertanto
beneficiare anche i docenti delle scuole professionali, quando dispongono dei
titoli di studio fissati all'art. 157 LSc 1958. Circa questa deduzione, già
fatta implicitamente propria dal Tribunale in altre contestazioni (cfr. di
recente alla sentenza inedita già citata 14 giugno 1993 in re K., consid. 2),
le opinioni della parti - giustamente - convergono. La licenza universitaria di
cui dispone l'attrice costituisce pertanto un titolo di studio che la legittima
a postulare l'estensione della nomina presso la __________. Lo Stato nega
tuttavia che il solo diploma di grado universitario basti a tal scopo. Esso
ritiene che l'attrice debba disporre anche del diploma dell'ISPFP. Per
giustificare quella tesi, che disattende quanto dispone l'art. 157 LSc 1958,
ove i due anzidetti diplomi sono previsti a titolo alternativo quali titoli di
studio conferenti il diritto alla nomina, esso si appella agli art. 36 cpv. 1
della legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 (LFP),
30 dell'ordinanza sulla formazione professionale del 7 novembre 1979 (OFP), 4
dell'ordinanza concernente l'ISPFP del 7 settembre 1983.
3.2. Per l'art. 36 cpv. 1
LFP la formazione e l'aggiornamento dei docenti di ruolo (hauptamtliche Lehrer)
e dei docenti incaricati (nebenamtliche Lehrer) alle scuole professionali, se
non hanno luogo in un'università, spettano alla Confederazione, che vi provvede
attraverso l'ISPFP. Secondo invece l'art. 30 cpv. 1 OFP (dal marginale
"requisiti posti al corpo insegnante", attuativo del rinvio alla
definizione dei requisiti medesimi in sede di ordinanza di cui all'art. 35
LFP), la nomina a docente a tempo pieno (hauptamtliche Lehrkräfte) in una
scuola professionale d'orientazione artigianale-industriale presuppone il
compimento, con successo, di un ciclo di studi dell'ISPFP oppure di studi
equivalenti. L'ufficio federale decide di caso in caso circa l'equivalenza, su
proposta dell'autorità cantonale. I docenti che insegnano a titolo accessorio
(nebenamtliche Lehrkräfte) sono tenuti a frequentare i corsi corrispondenti
dell'ISPFP. In applicazione dell'art. 30 cpv. 2 OFP, la nomina a docente a
tempo pieno per le materie commerciali e le lingue nelle scuole medie di commercio,
nelle scuole d'amministrazione e nelle scuole professionali di commercio
presuppone una formazione universitaria completa. L'ufficio federale decide di
caso in caso circa l'equivalenza di altri cicli di formazione, su proposta
dell'autorità cantonale. I docenti di tutte le materie devono dimostrare di
aver ricevuto una formazione pedagogica. L'art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza
concernente l'ISPFP stabilisce che i candidati ai cicli di studio per maestri a
tempo pieno (hauptamtliche Lehrer) organizzati da quell'istituto devono, per
quanto riguarda l'insegnamento generale, essere in possesso di una patente per
l'insegnamento elementare od aver una formazione universitaria completa, avere
24 anni ed avere insegnato in una scuola professionale (lett. a); per quanto
concerne invece l'insegnamento tecnico, devono aver acquisito una formazione
completa in una scuola tecnica superiore o in un politecnico, subordinatamente
aver sostenuto con successo gli esami professionali superiori (diploma di maestria
federale) o l'esame di una scuola tecnica, avere almeno due anni di esperienza
professionale, 24 anni ed aver infine insegnato in una scuola professionale
(lett. b). Per l'art. 4 cpv. 4 e 5 della predetta ordinanza i maestri ausiliari
(nebenamtliche Lehrer) sono formati in corsi preparatori (insegnamento generale)
rispettivamente di introduzione pedagogica (insegnamento tecnico).
3.3. La __________ é una
scuola professionale, assoggettata all'applicazione della LFP. Su questo punto
le opinioni della parti, rettamente, convergono. Del pari le parti concordano
sul fatto che l'attrice debba essere considerata, semmai possa conseguire la
sollecitata estensione della nomina, una docente di ruolo (hauptamtlicher
Lehrer), ovvero nominata, ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 LFP e 30 cpv. 1 OFP: non
semplicemente una docente incaricata, ovvero (esercitante) a titolo accessorio,
ovvero una maestra ausiliaria (tali le tre espressioni con cui é stato tradotto
in italiano il concetto di "nebenamtlicher Lehrer" nelle disposizioni
legali poco sopra citate). L'estensione della nomina dell'attrice dipende
pertanto senz'altro dal conseguimento, da parte della stessa, del diploma
rilasciato dall'ISPFP (art. 5 cpv. 1 LOrd, 48 cpv. 3 LSc, 35 seg. LFP, 30 cpv.
1 OFP). Il diploma di grado universitario di cui dispone l'attrice, previsto a
titolo alternativo dall'art. 157 LSc 1958, ancor applicabile fino e compreso
l'anno scolastico 1994/95 tramite l'art. 99A cpv. 5 LSc, non può dunque essere
considerato bastevole per legittimare la sollecitata estensione della nomina.
La soluzione contraria, auspicata dall'attrice, disattende infatti il diritto
federale, il quale é stato adottato ed é entrato in vigore posteriormente alla
modifica 14 marzo 1978 dell'art. 157 LSc 1958, limitandone la portata. La
modifica 14 marzo 1978 dell'art. 157 LSc 1958, come detto rimasta in vigore
fino al 31 agosto 1995, era del resto stata approvata quando vigeva ancora il
precedente ordinamento federale sulla formazione professionale: la legge
federale del 20 settembre 1963, l'ordinanza del 30 marzo 1965 e il decreto del
Consiglio federale concernente la creazione dell'ISPFP del 17 maggio 1972.
Concretamente, quindi, il
mantenimento in vigore, a titolo transitorio, degli art. 123 e 157 LSc 1958 via
l'art. 99A LSc non ha permesso di supplire all'assenza del diploma dell'ISPFP,
trattandosi di requisito posto direttamente dal diritto federale (cfr. alla
riserva quantomai opportuna, anche se pleonastica sotto il profilo sostanziale,
in favore dello stesso di cui all'art. 48 cpv. 3 LSc): per i docenti di quelle
scuole professionali per le quali la LFP conferisce la funzione abilitante
all'ISPFP la nomina doveva dunque essere subordinata al possesso
dell'abilitazione già dalla data di entrata in vigore della LSc (ed anzi, più
correttamente, da quando il diritto federale prescriveva quel requisito).
3.4. Invano l'attrice
pretende che la sua laurea possa essere considerata alla stregua degli "studi
equivalenti" al diploma dell'ISPFP ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 1.a
frase in fine OFP. Anzitutto, come indica la 2.a frase della detta
disposizione, la competenza a decidere su eventuali equivalenze spetta
all'ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro su
proposta dell'autorità cantonale. L'attrice avrebbe pertanto dovuto esperire
quella specifica procedura preventivamente alla presentazione della domanda di
accertamento del diritto a conseguire l'estensione della nomina innanzi al
Tribunale. Ad ogni buon conto, come é stato specificato nell'illustrazione
dell'art. 4 dell'ordinanza concernente l'ISPFP, la titolarità di una licenza universitaria
costituisce semplicemente una delle condizioni per potere accedere al ciclo di
studi organizzato dall'ISPFP (analogamente a quanto vale, a livello cantonale,
per l'ICAAD; cfr. art. 51 LSc): non può dunque essere parificata al diploma rilasciato
da quest'ultimo, al termine del ciclo di studi, a chi supera gli esami di
maestro professionale (cfr. analogamente, per il diritto cantonale, l'art. 50
LSc). L'abilitazione all'insegnamento rilasciata dall'ICAAD potrebbe semmai
costituire un titolo di studio equivalente ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 1.a
frase OFP, come risulta dal messaggio sulla legge della scuola del 30 giugno
1987, ove si legge che, in applicazione della detta norma, "il
Consiglio di Stato chiederà all'autorità federale di riconoscere la frequenza
ai corsi dell'ICAAD come equivalente, in parte o totalmente, alla formazione
offerta dall'ISPFP. In tal modo i candidati all'insegnamento nelle scuole professionali
non saranno eccessivamente penalizzati rispetto ai candidati all'insegnamento
nella scuola media e nelle scuole medie superiori per quanto attiene alla
durata degli studi abilitanti" (cfr. messaggio citato, pubbl. in RVGC,
sessione ordinaria autunnale 1989, vol. 3, pag. 1235 segg., 1281).
E' ben vero - come
ulteriormente eccepisce l'attrice - che l'art. 36 cpv. 1 LFP, il quale sancisce
il principio della formazione e dell'aggiornamento dei docenti delle scuole
professionali attraverso l'ISPFP, riserva il caso in cui la loro formazione
abbia avuto luogo in un'università. Con questa inflessione il legislatore
intendeva tuttavia sollevare dal conseguimento del diploma rilasciato
dall'ISPFP solamente i docenti di lingue e delle materie commerciali che
avessero conseguito una formazione universitaria completa (cfr. al messaggio 26
gennaio 1977 del Consiglio Federale a sostegno della LFP, pubbl. in FF 1977,
vol. I, pag. 681 segg. , pag. 718): intenzione che é stata codificata alla
lettera all'art. 30 cpv. 2 OFP.
3.5. Sulla scorta di
quanto precede la petizione deve dunque essere respinta, poiché il diploma di
grado universitario di cui dispone l'attrice non costituisce un titolo di
studio conferente il diritto all'estensione della nomina da metà tempo a 3/4 di
tempo in applicazione dei combinati art. 5 cpv. 1 LOrd, 48 cpv. 3 LSc, 35 seg.
LFP e 30 cpv. 1 OFP. Né, adottando quell'interpretazione della legge,
all'origine della presente causa, dopo aver proceduto, negli anni passati, alla
nomina presso le scuole professionali di taluni docenti sprovvisti del diploma
dell'ISPFP, il Consiglio di Stato ha disatteso il principio di uguaglianza. In
effetti quella pratica é stata frattanto abbandonata; essa era del resto
essenzialmente circoscritta alle nomine a metà tempo.
Sul ricorso
- 4.1. Nella misura in cui la
memoria 21 settembre 1994 deve essere considerata quale ricorso avverso
l'assegnazione di ore di insegnamento della materia conoscenze professionali
presso la __________ di __________ ad altri tre docenti durante l'anno
scolastico 1994/95, la competenza del Tribunale é data dall'art. 46 cpv. 2 LOrd
(ci si riferisce sempre alla LOrd 1987, in vigore fino al 31 agosto 1995: non
esiste del resto una disposizione corrispondente nella LOrd 1995). Il ricorso é
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e le legittimazione della ricorrente certa
(art. 43 PAmm).
4.2. Nella misura in cui
il gravame non é diventato privo di oggetto (l'assegnazione di ore impugnata ha
infatti spiegato tutti i suoi effetti al più tardi al termine dell'anno
scolastico in discussione), esso deve essere senz'altro respinto. Il ricorso é
infatti dato solo per violazione del bando di concorso (cfr. sulla portata
dell'art. 46 cpv. 2 LOrd 1987 RDAT 1990 N. 17). Violazione che non é tuttavia
data. In effetti, in primo luogo, a nessuno dei candidati cui sono state
assegnate delle ore di insegnamento nella detta materia, tutti sprovvisti del
diploma dell'ISPFP, é stata conferita la nomina, bensì un semplice incarico
(cfr. art. 8 cpv. 2 lett. c LOrd, con la precisazione che __________ é rimasto
nominato presso la sezione agricoltura; cfr. doc. 35). In secondo luogo __________
dispone dei titoli di studio che lo abilitano ad insegnare la materia in
discussione giusta l'art. 157 LSc 1958, sempre a titolo di incarico (cfr. art.
8 cpv. 2 lett. c LOrd): titoli di studio che, sia detto per completezza, al di
là del grado non sono di minor pertinenza con la materia di quelli di cui
dispone l'attrice (cfr. doc. 34).
Tassa di giudizio
- L'attrice, soccombente,
viene condannata al pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 5, 46, 47, 59 LOrd, 47, 48, 49, 50, 51, 99A LSc, 123, 157 LSc 1958,
35, 36, LFP, 30 OFP, 4 ordinanza sull'ISPFP, 3, 18, 28, 43, 46, 71 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
La petizione è respinta.
-
Il ricorso é respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
1'000.-- (mille), é posta a carico dell'attrice.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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