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Numero d'incarto:
53.1995.3
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, TRAM
Incarto n.
53.95.00003
DP 291/94 AZ. DIR.
cm
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sulla petizione 30 settembre 1994 di
rappr.
da: avv. __________
contro
lo
Stato
della Repubblica e Cantone Ticino
(rappr.
dal Consiglio di Stato, Bellinzona)
tendente
all'accertamento del diritto dell'attrice alla nomina in qualità di docente
presso la scuola cantonale __________ di __________;
viste
inoltre:
la
risposta 1. febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
la
replica 7 marzo 1995 della ricorrente;
la
duplica 11 maggio 1995 del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ ha conseguito nel
1985 la licenza in lettere all'Università di Friborgo, presentando una tesi di
laurea in geografia. Durante cinque anni scolastici (1987/88, 1988/89, 1989/90,
1990/91 e 1991/92) essa ha insegnato in qualità di docente incaricata geografia
e storia presso la scuola media. A partire dall'anno scolastico 1992/93
l'attrice insegna le predette materie presso la scuola cantonale __________ di
__________, sempre con lo statuto di docente incaricata.
B. Con scritto 22 maggio 1993
indirizzato al direttore della divisione della formazione professionale
l'attrice ha sollecitato la sua nomina quale docente. Dopo aver richiamato la
sua anzianità di insegnamento, essa ha messo in evidenza che le ore assegnatele
durante quell'anno scolastico (8 di geografia, 12 di storia oltre ad un'ora di
docenza di classe; doc. 23) non interessavano nessun docente nominato in
congedo ed inoltre che, nel complesso, presso la __________ sussistevano ben 28
ore di geografia e storia occupate da docenti incaricati. Con scritto 9
settembre 1993 al capo dell'ufficio della formazione sociosanitaria __________
ha rinnovato la sua richiesta, precisando che frattanto le ore di insegnamento
di geografia e storia assegnate a docenti incaricati e non spettanti a un
qualche docente in congedo fossero aumentate a 48; all'attrice erano frattanto
state assegnate, in quell'anno scolastico, 12 ore di geografia, 11 ore di
storia oltre ad un'ora di docenza di classe (doc. 28). L'11 ottobre 1993 il
direttore della __________ ha trasmesso al capo dell'ufficio predetto il suo
preavviso favorevole alla nomina dell'attrice; dal citato scritto si poteva
desumere che le ore di geografia e storia attribuite a docenti incaricati assommavano
a 46 ore, di cui 26 ore di geografia e 20 ore di storia. Il 12 aprile 1994 il
sindacato __________, agente in nome dell'attrice, ha sollecitato una decisone
in merito. Il capo dell'ufficio della formazione sociosanitaria lo ha informato
il 15 aprile successivo di aver inoltrato il suo preavviso favorevole alla
nomina alla sezione amministrativa del dipartimento dell'istruzione e della
cultura (DIC) e che la decisione finale sarebbe spettata, a quel momento, al
Governo. Sollecitato dal sindacato __________, con lettera 31 maggio 1994 il
capo della sezione amministrativa del DIC ha informato il sindacato stesso di
nutrire delle perplessità sull'oggetto, sulle quali attendeva una risposta da
parte del capo dell'ufficio della formazione sociosanitaria. Egli ha quindi
promesso un riscontro a breve termine. Riscontro che, malgrado un sollecito 15
giugno 1994 del sindacato, non é tuttavia venuto fino al 16 settembre 1994,
data alla quale il capo della sezione amministrativa ha comunicato all'attrice
che, con risoluzione 24 agosto 1994, il Consiglio di Stato le aveva confermato
l'incarico per l'anno scolastico 1994/95 quale docente di storia, introduzione
alle istituzioni politiche e di geografia ad orario parziale presso la
__________.
C. a) Con petizione 30
settembre 1994 __________ ha quindi convenuto in giudizio lo Stato innanzi a
questo Tribunale, al quale ha chiesto di nominarla quale docente presso la
__________ di __________ per le materie di storia (4 ore), geografia (16 ore),
oltre ad un'ora quale docente di classe, per un totale di 21 ore, tali quelle
che le erano state assegnate a seguito della risoluzione di incarico 24 agosto
1994. L'attrice si é appellata agli art. 5 e 8 della legge sull'ordinamento
degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987 (LOrd) ed
inoltre agli art. 123 e 157 della legge della scuola del 29 maggio 1958 (LSc
1958).
b) Con risposta 1 febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha
chiesto la reiezione della petizione. Esso ha in primo luogo evidenziato che la
licenza universitaria in possesso di __________ permetteva a quest'ultima di
postulare unicamente la nomina nella materia di geografia. Tuttavia, secondo il
Governo non erano dati a beneficio della stessa nemmeno i presupposti per la
nomina in quella materia sanciti all'art. 5 LOrd, sia perché l'attrice non era
in possesso del diploma dell'istituto svizzero di pedagogia per la formazione
professionale (ISPFP) richiesto dall'art. 157 LSc 1958, sia perché il posto,
tenuto conto di una sicura riduzione del numero degli allievi a seguito
dell'introduzione di condizioni di ammissione alla scuola più severe ed inoltre
della riduzione in atto del personale dello Stato, non sussisteva.
c) Con replica 7 marzo 1995 __________ ha precisato le
proprie domande come segue. In via principale essa ha domandato che fosse
accertato il suo diritto alla nomina nella sola materia di geografia, per 20
ore settimanali oltre ad un'ora di docenza di classe. La domanda di cui alla
petizione (accertamento dei diritto alla nomina in storia, per 4 ore,
geografia, per 16 ore, oltre ad un'ora di docenza di classe) é stata mantenuta
in via subordinata, anche se le motivazioni esposte a suo sostegno divergevano
dalla detta domanda: in effetti nell'allegato stava scritto a chiare lettere
che le ore di storia venivano rivendicate in via subordinata a titolo di
incarico (cfr. replica, ad 12 e 14, pagina 7). L'attrice ha affermato che
l'insegnamento della storia le era stato chiesto da parte della direzione della
scuola nell'ambito dell'attuazione di un preciso progetto didattico. Essa aveva
pertanto rinunciato all'assegnazione di ulteriori ore di geografia, che erano
state attribuite a docenti con minore anzianità di servizio e dai quali
potevano essere recuperate. L'attrice ha sostenuto di possedere i titoli di
abilitazione necessari, la licenza universitaria essendo equiparata al diploma
dell'ISPFP, ed inoltre che il posto sussisteva. Nell'anno scolastico 1994/95 vi
era infatti stata semplicemente una diminuzione del numero delle classi (e
degli allievi), che non si sarebbe ripetuta: le 26 ore di geografia assegnate mediante
incarico durante quell'anno scolastico bastavano per procedere addirittura ad
una nomina a tempo pieno; inoltre durante l'anno scolastico 1995/96 le ore di
geografia non erano destinate a diminuire, stando al progetto della nuova
griglia oraria del dicembre 1994.
d) In sede di duplica, dell'11 maggio 1995, il Consiglio di
Stato ha confermato la risposta, osservando tra l'altro che il progetto di
nuova griglia oraria, cui faceva riferimento l'attrice, non aveva ancora
assunto carattere definitivo.
D. a) In data 26 luglio 1995 il
giudice delegato ha sollecitato al Consiglio di Stato la messa a disposizione
di informazioni concernenti il fabbisogno complessivo di ore settimanali di insegnamento
della geografia presso le scuole professionali cantonali, la graduatoria
stilata secondo l'anzianità di servizio dei docenti incaricati dell'insegnamento
della geografia presso le scuole professionali medesime, i giudizi del commissario
od esperto sull'attrice. Egli ha pure chiesto lumi al Governo sulla prassi
adottata in materia di nomine di docenti di materie di cultura generale con
titolo accademico ma sprovvisti del diploma dell'ISPFP.
b) Con scritto 13 ottobre 1995 il direttore della divisione
della formazione professionale ha risposto in modo completo alla richiesta di
informazioni anzidetta. Da quel documento si evince, in primo luogo, che il
fabbisogno complessivo di ore settimanali di insegnamento nella materia
geografia presso la __________ non coperto da docenti nominati (in servizio od
in congedo) - e pertanto soddisfatto tramite docenti incaricati - assommava a
18 (1993/94), 22 (1994/95) rispettivamente 24 (1995/96) ore e che una
previsione appariva difficile, ma che in ogni caso il fabbisogno non sarebbe
aumentato, bensì piuttosto semmai diminuito. La graduatoria tra i docenti
incaricati dell'insegnamento dell'anzidetta materia presso la __________,
stilata analogamente al caso di concorso (cfr. consid. 2.1.), vedeva inoltre in
testa l'attrice. Il giudizio dell'esperto di geografia presso la __________ era
globalmente positivo. Da ultimo veniva confermato che, in ogni caso a partire
dall'anno scolastico 1993/94, il Consiglio di Stato non procede più alla nomina
di docenti presso le scuole professionali (del grado secondario II, di cui fa
parte la __________) sprovvisti del diploma dell'ISPFP.
c) All'attrice é successivamente stata data la possibilità di
prendere posizione su quel documento.
considerato, in
diritto
- 1.1. Poiché il diritto alla
nomina rivendicato dall'attrice per la prima volta con scritto 22 maggio 1993
sussisterebbe, se ne fossero dati gli altri requisiti, a partire dall'anno
scolastico 1993/94, ossia al secondo anno di insegnamento presso la __________
(cfr. consid. 2.1., 2.4. e 3.1.), la presente lite deve essere esaminata e
risolta in applicazione dell'ordinamento vigente a quella data, ossia della
LOrd 24 novembre 1987 (come già detto abbreviata con LOrd), frattanto abrogata
dall'entrata in vigore il 1 settembre 1995, per i docenti, della LOrd 15 marzo
1995 (BU 1995, pag. 237 segg. e 297).
1.2. La petizione é senz'altro ricevibile in ordine giusta
gli art. 47 LOrd e 71 PAmm, nei limiti che seguono. L'attrice chiede infatti,
in sede di petizione, di essere nominata quale docente presso la __________;
domanda che essa tuttavia corregge nella replica, ove questa si limita a
postulare l'accertamento della sussistenza del suo diritto alla nomina. Ora, il
Tribunale amministrativo non dispone della competenza di procedere direttamente
alla nomina di docenti incaricati che rivendichino con successo, innanzi allo
stesso, il consolidamento del loro rapporto di impiego con lo Stato: anche in
queste ipotesi l'autorità di nomina rimane sempre il Consiglio di Stato (art. 9
cpv. 1 lett. a LOrd), al quale il Tribunale non può sostituirsi (cfr., da
ultimo, sentenza inedita TCA 14 giugno 1993 in re K., consid. 1; cfr. inoltre,
sulla portata della competenza ex art. 47 LOrd e sui limiti del potere
decisionale del TCA, RDAT II-1991 N. 10, consid. 1.), ma al quale - una volta
accertato il diritto alla nomina dell'interessato - può solo ordinare di procedervi
(cfr. RDAT 1979 N. 36).
- 2.1. La nomina é
l'assunzione a tempo determinato, automaticamente rinnovabile alle scadenze
periodiche. Essa é subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di
idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione delle funzioni
individuali e pubblicati nell'avviso di concorso; i candidati docenti devono
inoltre produrre il titolo di abilitazione all'insegnamento rilasciato dagli
istituti previsti dalla legge sulla scuola (art. 5 cpv. 1 LOrd). La nomina
avviene ad orario completo o parziale: nel caso di nomina ad orario parziale il
grado di occupazione non é inferiore alla metà dell'orario completo (art. 5
cpv. 5 LOrd). L'orario settimanale di insegnamento dei docenti di materie
generali impiegati a tempo pieno presso la __________ é di 24 ore-lezione (art.
59 cpv. 1 lett. f cifra 1 LOrd). Ad ogni dipendente é inoltre assegnata una
sede di servizio (art. 5 cpv. 6 LOrd). Nelle scuole cantonali la nomina é
infine data per grado e ordine scolastico (art. 5 cpv. 7 LOrd). Per il
passaggio dall'incarico alla nomina dei docenti cantonali fa stato una
graduatoria allestita secondo l'anzianità di servizio. A parità di anzianità di
servizio fa stato l'anzianità di funzione e, in caso di nuova parità, sono
determinanti i risultati delle prove di abilitazione all'insegnamento (art. 5
cpv. 8 LOrd e 4 cpv. 4 del Regolamento dei dipendenti dello Stato del 16 dicembre
1987).
2.2. Chi intende esercitare la professione di docente nelle
scuole pubbliche del Cantone deve essere in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento (art. 47 della legge sulla scuola del 1 febbraio 1990, in
vigore dal 2 settembre 1991, in seguito LSc). La Scuola magistrale cantonale
conferisce l'abilitazione all'insegnamento ai maestri titolari di scuola
elementare ed ai maestri di attività tessili di scuola elementare (art. 48 cpv.
1 LSc). L'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti
(ICAAD), istituito all'art. 49 LSc, conferisce invece l'abilitazione
all'insegnamento nella scuola media e nelle scuole postobbligatorie, tra cui
figurano quelle professionali (art. 48 cpv. 2 lett. a; 4 cpv. 3 lett. d LSc).
Fanno tuttavia eccezione le scuole professionali per le quali la legge federale
(sulla formazione professionale) conferisce la funzione abilitante all'ISPFP
(art. 48 cpv. 3 LSc). L'ammissione al corso di abilitazione dell'ICAAD avviene
sulla base di un pubblico concorso ed é subordinata tra l'altro al possesso di
titoli di studio (art. 50 cpv. 3 LSc): per essere abilitati ad insegnare nelle
scuole medie, nelle scuole medie superiori, nella scuola magistrale, nella scuola
tecnica superiore e le materie di cultura generale nelle scuole professionali e
nelle altre scuole postobbligatorie é necessario disporre di un titolo
accademico (art. 51 cpv. 1 e 2 lett. a LSc). L'abilitazione é conferita al
termine di un corso di formazione professionale pratica e teorica della durata
massima di un anno e dopo il superamento di un esame finale (art. 50 cpv. 1
LSc); essa vale esclusivamente per il grado o l'ordine di scuola per il quale é
conseguita (art. 50 cpv. 2 LSc).
2.3. L'art. 99A cpv. 5 LSc, facente parte del titolo XI
(Disposizioni abrogative e finali), dispone tuttavia che gli art. 123 e 157 LSc
1958, regolamentanti i requisiti specifici per la nomina dei docenti delle
scuole secondarie e professionali, rimangono in vigore fino all'entrata in
funzione dell'ICAAD. Quella disposizione é precisata dall'art. 44 cpv. 3 del
regolamento dell'ICAAD del 5 luglio 1994, in vigore dal 1 luglio 1995, secondo
cui l'abrogazione delle predette disposizioni della LSc 1958 sarà comunicata
dal Consiglio di Stato a realizzazione completa dell'istituto: evento che non
si era ancora realizzato all'inizio dell'anno scolastico 1993/94 né, del resto,
a tutt'oggi. L'attrice può pertanto rivendicare con successo un diritto alla
nomina (RDAT 1979 N. 36) a partire dal menzionato anno scolastico se soddisfa
alle ulteriori condizioni poste dagli art. 123 e 157 LSc 1958. Sia comunque
detto a titolo di completezza che - contrariamente a quanto ancor affermato dal
direttore della divisione della formazione professionale con scritto 7 novembre
1995 al Tribunale ed a quanto lasciano intendere gli art. 99A cpv. 5 LSc e 44
cpv. 3 del regolamento dell'ICAAD - gli art. 123 e 157 LSc 1958 sono frattanto
stati definitivamente abrogati all'art. 86 LOrd 15 marzo 1995, entrata in
vigore per i docenti al 1 settembre 1995: il che equivale per i docenti
incaricati alla perdita, in futuro, del diritto di conseguire la loro nomina convenendo
in giudizio lo Stato innanzi al Tribunale amministrativo.
2.4. Giusta l'art. 123 lett. b LSc 1958, la nomina di un
docente delle scuole secondarie interviene al secondo anno di insegnamento, a
condizione che il posto sussista ed a condizione che il docente: 1) sia in
possesso dei titoli di studio richiesti (specificati alla lettera a della
stessa disposizione); 2) abbia superato la prova di ammissione; 3) abbia dato
una prova soddisfacente durante il precedente anno d'incarico a giudizio del
commissario od esperto della materia e del direttore dell'istituto. Giusta
invece l'art. 157 LSc 1958 nelle scuole professionali per l'insegnamento delle
materie di cultura generale si richiedono i seguenti titoli di studio: 1) il
diploma dell'ISPFP, oppure 2) un diploma di grado universitario o, in via
subordinata, la patente di scuola maggiore. Secondo l'art. 157 lett. b LSc 1958
l'ammissione all'ISPFP ha luogo a seguito di concorso bandito dal Consiglio di
Stato secondo il fabbisogno. I candidati ammessi al corso ricevono un incarico
ad orario parziale: la loro nomina interviene dopo il conseguimento del
diploma.
- 3.1. Il Tribunale verifica,
anzitutto, se l'attrice dispone dei titoli di studio necessari per poter
postulare con successo la sua nomina. Per risolvere questo quesito é preliminarmente
necessario evidenziare che, benché apparentemente istituito per i soli docenti
delle scuole secondarie (concetto oltretutto abbandonato nella nuova suddivisione
della scuola pubblica ticinese; cfr. art. 4 LSc), l'art. 123 LSc 1958
costituisce la disposizione di base anche per la nomina dei docenti delle altre
scuole cantonali. La modifica 14 marzo 1978 della LSc 1958, rimasta in vigore
fino al 31 agosto 1995, era infatti volta a definire i criteri e le procedure
per l'incarico e per la nomina di tutti i docenti cantonali, non solo di quelli
della scuola secondaria (cfr. al relativo Messaggio del Consiglio di Stato del
15 marzo 1977, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1977, vol. 3, pag.
737 segg., ed in particolare pag. 749 segg.). Del diritto alla nomina sancito
all'art. 123 lett. b LSc 1958 possono pertanto beneficiare anche i docenti delle
scuole professionali, quando dispongono dei titoli di studio fissati all'art.
157 LSc 1958. Circa questa deduzione, già fatta implicitamente propria dal
Tribunale in altre contestazioni (cfr. di recente alla sentenza inedita già
citata 14 giugno 1993 in re K., consid. 2), le opinioni della parti -
giustamente - convergono. La licenza universitaria di cui dispone l'attrice
costituisce pertanto un titolo di studio che la legittima a postulare la nomina
presso la __________, per lo meno nella materia di geografia. Lo Stato nega
tuttavia che il solo diploma di grado universitario attinente a quella materia
basti a tal scopo. Esso ritiene che l'attrice debba disporre anche del diploma
dell'ISPFP. Per giustificare quella tesi, che disattende quanto dispone l'art.
157 LSc, ove i due anzidetti diplomi sono previsti a titolo alternativo quali
titoli di studio conferenti il diritto alla nomina, esso si appella agli art.
36 cpv. 1 della legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile
1978 (LFP), 30 dell'ordinanza sulla formazione professionale del 7 novembre
1979 (OFP) e 4 dell'ordinanza concernente l'ISPFP del 7 settembre 1983.
3.2. Per l'art. 36 cpv. 1 LFP la formazione e l'aggiornamento
dei docenti di ruolo e dei docenti incaricati alle scuole professionali, se non
hanno luogo in un'università, spettano alla Confederazione, che vi provvede
attraverso l'ISPFP. Secondo invece l'art. 30 cpv. 1 OFP (dal marginale
"requisiti del corpo insegnante", attuativo del rinvio alla
definizione dei requisiti medesimi in sede di ordinanza di cui all'art. 35
LFP), la nomina a docente a tempo pieno in una scuola professionale d'orientazione
artigianale-industriale presuppone il compimento, con successo, di un ciclo di
studi dell'ISPFP oppure di studi equivalenti. L'ufficio federale decide di caso
in caso circa l'equivalenza, su proposta dell'autorità cantonale. I docenti che
insegnano a titolo accessorio sono tenuti a frequentare i corsi corrispondenti
dell'ISPFP. In applicazione dell'art. 30 cpv. 2 OFP, la nomina a docente a
tempo pieno per le materie commerciali e le lingue nelle scuole medie di
commercio, nelle scuole d'amministrazione e nelle scuole professionali di
commercio presuppone una formazione universitaria completa. L'ufficio federale
decide di caso in caso circa l'equivalenza di altri cicli di formazione, su
proposta dell'autorità cantonale. I docenti di tutte le materie devono
dimostrare di aver ricevuto una formazione pedagogica. Infine l'art. 4 cpv. 1
lett. a dell'ordinanza concernente l'ISPFP stabilisce che, per quanto riguarda
l'insegnamento generale, i candidati ai cicli di studio per maestri a tempo
pieno organizzati da quell'istituto devono essere in possesso di una patente
per l'insegnamento elementare od aver una formazione universitaria completa,
avere 24 anni ed avere insegnato in una scuola professionale.
3.3. La __________ é un istituto destinato alla formazione
culturale di base dei giovani che intendono scegliere una professione nei
settori sanitari e sociali (art. 1 del Decreto legislativo concernente
l'istituzione della __________ del 2 febbraio 1976): più concretamente essa
permette ai giovani che intendono indirizzarsi verso una professione sanitaria
o sociale di conseguire un'adeguata formazione preparatoria (ovvero
propedeutica) durante gli anni intercorrenti tra la fine della scuola dell'obbligo
e l'età di diciotto anni, generalmente richiesta per l'ammissione alle scuole
di formazione professionale (art. 1 cpv. 1 del regolamento della __________ del
26 giugno 1985, abrogato e sostituito a partire dall'anno scolastico 1995/96
dal regolamento del 30 agosto 1995). La __________ non é pertanto assoggettata
all'applicazione della LFP. Quest'ultima legge federale non é infatti
applicabile alla formazione di base ed al perfezionamento nelle professioni
dell'educazione e nella cura dei malati, nelle altre professioni sociali, della
scienza, dell'arte e dell'agricoltura (art. 1 cpv. 3 LFP): settore che - sia
comunque detto per inciso - la prassi dell'ufficio federale di giustizia tende
comunque vieppiù a ridurre, a favore di un'estensione dell'applicazione della
legislazione federale sulla formazione professionale (cfr. segnatamente a GAAC
1986 (50), N. 12, ove la professione di aiuto-medico non é stata classificata
tra quelle enunciate nella predetta disposizione ma tra quelle che assicurano
servizi ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. b LFP, e che rientrano pertanto nel
campo di applicazione della stessa). La circostanza secondo cui la __________
non sia toccata dal campo di applicazione della LFP é del resto stata data per
scontata dallo stesso Consiglio di Stato nel messaggio licenziato il 15
febbraio 1995 concernente la legge sulle scuole professionali (cfr. Messaggio
citato, pag. 1 in fine, 2 seg., cifra 1.1; inoltre art. 1 del progetto e
relativo commento).
3.4. Poiché la __________ non rientra nel campo di applicazione
della LFP, la nomina dei docenti presso la stessa non può essere fatta
dipendere dal conseguimento del diploma rilasciato dall'ISPFP (art. 48 cpv. 3
LSc); né, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 99A cpv. 5
LSc, la nomina di un docente presso la __________ poteva essere subordinata,
nell'anno scolastico 1993/94, al conseguimento dell'abilitazione conferita
dall'ICAAD a tenore dell'art. 48 cpv. 2 lett. a LSc. Il diploma di grado
universitario di cui dispone l'attrice, previsto a titolo alternativo dall'art.
157 LSc 1958, ancor applicabile a quella data tramite l'art. 99 A cpv. 5 LSc,
deve dunque essere considerato bastevole per legittimare la sua nomina.
- Essendo pacificamente
soddisfatti gli altri requisiti, all'attrice deve dunque essere riconosciuto il
diritto ad essere nominata quale docente della materia geografia presso la
__________ a partire dell'anno scolastico 1993/94. Rimane esclusivamente da
definire con quale grado di occupazione. A questo riguardo i dati forniti dal
convenuto quo alle ore di insegnamento suscettibili di essere assegnate per
nomina nell'anno scolastico anzidetto sono contraddittori: 26 all'inizio
dell'anno scolastico, secondo la lettera 11 ottobre 1995 del direttore della
__________ (doc. 33); 18 secondo la risposta 13 ottobre 1995 del direttore
della divisione della formazione professionale. Le ore disponibili nell'anno
scolastico 1994/95 assommavano a invece 22, in quello 1995/96 a 24. Ora,
dovendosi riconoscere allo Stato il diritto garantire l'impiego effettivo,
stabile e duraturo dei docenti nominati (RDAT 1985 N. 50 e rinvii), viste le
fluttuazioni verificatesi negli ultimi anni ed inoltre la possibilità - pronosticata
- di una riduzione dell'impiego, la nomina nella fattispecie non può avere luogo
ad orario completo, bensì in ragione dei 3/4.
- Lo Stato viene sollevato,
per motivi tecnici, dal pagamento di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Esso
non può tuttavia sottrarsi all'obbligo di versare delle ripetibili all'attrice
(art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 5, 47, 59 LOrd, 47, 48, 49, 50, 51, 99A LSc, 123, 157 LSc 1958, 3, 18,
28, 31, 71 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- La petizione é parzialmente
accolta.
§. E' accertato
che l'attrice ha diritto alla nomina quale docente della materia geografia
presso la __________, a partire dall'anno scolastico 1993/94 con un grado di
occupazione dei 3/4
§§. Gli atti sono
trasmessi al Consiglio di Stato affinché proceda di conseguenza.
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Lo Stato rifonderà all'attrice fr. 2'000.-- per il titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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