Financial trustee authorization became moot under federal law

52.2016.549Altro tribunale7 ago 2020Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed the refusal of a cantonal authorization to act as a financial trustee. The Ticino Administrative Court held that, after the entry into force of the federal Financial Services Act and Financial Institutions Act on 1 January 2020, the cantonal authorization regime for financial trustees no longer applied. The appeal therefore became moot and was removed from the docket. The court imposed no fees or expenses, ordered reimbursement of the CHF 1,500 advance, and granted no party compensation.

Massima Omnilex

Art. 49 cpv. 1 Cost.; federal supremacy and exhaustive federal regulation exclude cantonal licensing requirements where federal financial-services legislation comprehensively governs the activity at issue. When subsequent legislation eliminates the legal basis of the contested administrative act, the appeal becomes devoid of object and must be struck from the docket (consid. 2). In such circumstances, the court may dispense with fees and costs and order restitution of the advance payment under the applicable cantonal procedural rules; no party compensation is due absent special grounds (consid. 3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2016.549

Data decisione, Autorità: 07.08.2020, TRAM

Titolo: Autorizzazione quale fiduciario finanziario - norme federali esaustive

Incarto n. 52.2016.549

Lugano 7 agosto 2020

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito dal vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2016 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione del 4 ottobre 2016 dell'Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) che ha negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario finanziario;

ritenuto, in fatto

che il 10 settembre 2015 RI 1 ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario finanziario;

che con decisione del 4 ottobre 2016 l'Autorità di vigilanza ha respinto la domanda, rilevando come l'istante, che vantava un'esperienza lavorativa nel settore bancario a __________, non disponesse della necessaria pratica in ambito fiduciario;

che avverso questa pronuncia RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione richiesta per i motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

che all'accoglimento del gravame si è opposta l'Autorità di vigilanza;

che in sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro tesi e domande di giudizio;

considerato, in diritto

che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale can-tonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la legge federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 (LSerFi; RS 950.1) e la legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018 (LIsFi; RS 954.1) con le loro rispettive ordinanze di esecuzione;

che queste leggi e ordinanze federali disciplinano in modo esaustivo le varie attività che contraddistinguono la professione di fiduciario finanziario, così come è definita dall'art. 5 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100);

che pertanto, in virtù del principio della forza derogatoria del diritto federale su quello cantonale (art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101), a partire dall'inizio dell'anno corrente il regime autorizzativo previsto dalla LFid non trova più alcun spazio di applicazione nei confronti di chi intende intraprendere la professione di fiduciario finanziario in Ticino;

che, per effetto delle suddette modifiche legislative intervenute a livello federale, la presente causa, vertente sul mancato rilascio al ricorrente di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fiduciario finanziario, è dunque divenuta priva d'oggetto;

che di conseguenza il ricorso di RI 1 deve essere stralciato dai ruoli;

che visto l'esito si prescinde dal prelievo di tasse e spese e non si assegnano ripetibili (art. 47 e 49 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Per questi motivi,

decide:

  1. Il ricorso è stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo d'oggetto.

  2. Non si prelevano né tasse né spese. Al ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo.

  3. Non si assegnano ripetibili.

  4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  5. Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Il vicecancelliere

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

mootnessfederal supremacyfinancial trusteeauthorizationlicensing regimecostsadvance payment

Yes. Because federal law now exhaustively regulates the relevant financial-trustee activities, the cantonal authorization regime no longer applies and the appeal lost its object.

The court held that the new federal acts and implementing ordinances cover the activities characterizing the profession. By virtue of federal supremacy, the cantonal licensing system no longer has any room of application for persons wishing to take up the profession in Ticino.

No. Given the outcome, no fees or costs were levied and no party compensation was awarded; the advance payment had to be reimbursed.

The case became devoid of object through legislative change, so the court dispensed with costs and set no reimbursement of party costs.

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