AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2012.458
Data decisione, Autorità: 03.04.2013, TRAM
Titolo: Mancata concessione di una sovvenzione per il risanamento dell'involucro termico di un edificio. Le Condizioni generali del Programma Edifici escludono dal sussidio edifici annessi e sopraelevazioni di nuova costruzione
SUSSIDIO CANTONALE art./§ 10bis cpv. 1 LCO_2
Incarto n. 52.2012.458
Lugano 3 aprile 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 novembre 2012 di
RI 1, ,
contro
la decisione 6 novembre 2012 (n. 6282) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso degli insorgenti avverso la decisione 3 febbraio 2012 della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili, in materia di mancata concessione di un sussidio per il risanamento dell'involucro termico dell'edificio al mappale n. __________ del comune di __________;
viste le risposte:
5 dicembre 2012 della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili;
5 dicembre 2012 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 sono proprietari, in ragione di ½ ciascuno, dell'edificio che sorge sul mappale n. __________ sito in località __________ del comune di __________.
B. Nell'ambito della riattazione con ampliamento della loro abitazione, gli insorgenti hanno chiesto all'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili del Dipartimento del territorio (in seguito: UACER), di essere messi al beneficio di una sovvenzione per il risanamento dell'involucro termico dello stabile. Alla domanda, presentata il 6 dicembre 2011 utilizzando l'apposito modulo ("Richiesta di contributo per il risanamento dell'involucro dell'edificio") scaricabile dal sito www.ilprogrammaedifici.ch, erano allegati le fotografie dell'edificio, copia delle offerte delle opere da carpentiere (tetto), falegname (serramenti) e pittore (isolamento facciate), la planimetria, un estratto del calcolo dei coefficienti di trasmissione termica (U) del tetto a falda e delle pareti, nonché il calcolo delle superfici (finestre, tetto a falda e facciate con cappotto) unitamente ad una descrizione del progetto.
C. Il 22 dicembre 2011 - dopo aver attentamente analizzato la documentazione riguardante la ristrutturazione e l'ampliamento dell'abitazione dei coniugi RI 1 - l'agenzia regionale del Programma Edifici (integrata nell'UACER) si è espressa negativamente in punto allo stanziamento del sussidio, annotando che gli interventi prospettati non rispettavano l'art. 3 delle Condizioni generali del Programma Edifici, riportato alla cifra 8 del modulo di richiesta di sovvenzione, giusta il quale "[...] edifici annessi e sopraelevazioni di nuova costruzione" non sono autorizzati ad usufruire del contributo.
D. Con scritto del 9 gennaio 2012 RI 1 hanno contestato le conclusioni dell'agenzia locale e sollecitato il rilascio di una decisione formale. Sennonché, dopo aver rilevato che la progettata riattazione prevede la demolizione totale del secondo piano dell'edificio e la costruzione sostitutiva di due nuovi piani (secondo piano e mansardato, allo scopo di ricavarne una nuova unità abitativa) e osservato che oggetto della richiesta di sovvenzione sono unicamente i lavori di coibentazione termica dei nuovi elementi costruttivi (tetto, murature e finestre dei due nuovi piani), con decisione 3 febbraio 2012 l'UACER ha respinto la richiesta. L'ufficio cantonale ha fondato il proprio diniego richiamandosi, da un lato, al già citato art. 3 delle Condizioni generali del Programma Edifici e, dall'altro, alle Linee guida per l'esecuzione della valutazione delle domande per i Cantoni (versione 10/30.09.2011), le quali specificano che le nuove costruzioni sostitutive, ovvero le ricostruzioni di edifici o di parti di edifici che vengono completamente demoliti, sono escluse dalla sovvenzione (cfr. punto 2.3).
E. Con giudizio 6 novembre 2012, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto corrette le conclusioni alle quali è pervenuta l'autorità di prime cure secondo cui gli insorgenti non avevano diritto di ottenere la sovvenzione a cagione della natura degli interventi per i quali era stata richiesta. Le Condizioni generali e le Linee guida applicabili alla presente fattispecie, ha precisato il Governo, non solo escludono dal sussidio edifici annessi e sopraelevazioni di nuova costruzione, ma non prevedono neppure eccezioni o deroghe di sorta. A giusta ragione agli interessati è stata pertanto negata la concessione dell'invocato aiuto per il risanamento dell'involucro termico del loro edificio.
F. Contro la predetta pronunzia governativa RI 1 sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando il rinvio degli atti alla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (di seguito: SPAAS) affinché riconosca loro una sovvenzione in deroga alle disposizioni legislative applicabili in materia. I ricorrenti hanno ribadito in buona sostanza le medesime argomentazioni già addotte dinanzi alle precedenti istanze. Anche in questa sede hanno riepilogato i termini della prevista riattazione, volta sostanzialmente al mantenimento di un edificio del 1600 meritevole di conservazione nel rispetto delle nuove esigenze in tema di risparmio energetico, e illustrato le ragioni - essenzialmente riconducibili alla vetustà della struttura esistente del secondo piano in legno e relativa necessità di sostituzione - che impongono la demolizione delle parti più antiche in legno, mantenendo unicamente la parete in muratura sul lato a monte. Secondo gli insorgenti, tali particolari circostanze giustificano appieno la concessione di una sovvenzione, se del caso in deroga alle disposizioni legislative e alla prassi vigenti.
G. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Governo, riconfermandosi nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nella pronunzia impugnata. Medesima proposta di giudizio è stata espressa dalla SPAAS (UACER), la quale ha ritenuto di non dover formulare ulteriori osservazioni rispetto a quelle già presentate dinanzi al Consiglio di Stato.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata, è certa (art. 43 LPamm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Il Programma Edifici, varato da Confederazione e Cantoni, è stato introdotto nel 2010 allo scopo di incentivare in tutta la Svizzera il risanamento energetico degli edifici e l'utilizzo delle energie rinnovabili. Esso si compone di due parti: la prima (parte A) prevede lo stanziamento di contributi federali per l'esecuzione uniforme sull'intero territorio nazionale di misure di risanamento energetico degli involucri di edifici, ossia per il miglioramento dell'isolamento di tetti, pareti, pavimenti, soffitti e finestre; la seconda (parte B) comprende, a seconda del Cantone, programmi cantonali supplementari volti a promuovere le energie rinnovabili, il recupero del calore residuo e dell'ottimizzazione della tecnica impiantistica (cfr. Il Programma Edifici nel primo anno d'esercizio: Rapporto di gestione 2010, pag. 5). Il Programma Edifici si finanzia mediante la cosiddetta tassa sul CO2, di cui si parlerà in dettaglio nei considerandi seguenti.
2.1. Applicabile alla fattispecie è la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 dell'8 ottobre 1999, in vigore fino al 31 dicembre 2012 (LCO2; RU 2000 pag. 979 segg., abrogata con l'avvento
2.2. L'art. 10 cpv. 1bis LCO2 scaturito dalla modifica legislativa del 12 giugno 2009 (RU 2010 pag. 951) dispone che parte del prodotto della tassa - ove per prodotto della tassa si intendono gli introiti complessivi provenienti dalla tassa CO2 previa detrazione dei costi di esecuzione e compresi gli interessi (art. 10 cpv. 1 LCO2) - è utilizzata per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici. Entro il limite indicato, vale a dire un terzo del prodotto della tassa, ma al massimo 200 milioni di franchi l'anno (cfr. art. 10 cpv. 1bis LCO2), la Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali per il risanamento energetico di edifici esistenti abitativi e di servizi (lett. a). Detti aiuti - precisa l'art. 28a cpv. 1 OCO2
Nessuna prescrizione, dalla LCO2 sino alle Condizioni generali e alle linee guida, prevede la possibilità di concedere deroghe. In assenza di una base legale non è pertanto possibile accogliere la richiesta in tal senso formulata dagli insorgenti (Adelio scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 790 segg.). Ne segue che la decisione impugnata non presta il fianco a critiche e merita piena tutela.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster