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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2012.406
Data decisione, Autorità: 02.01.2013, TRAM
Titolo: Non si assegnano ripetibili a avvocato che agisce in causa propria, tassa di giustizia a carico di chi ha provocato la decisione errata di prima istanza, anche se si rimette al giudizio del Tribunale
RIPETIBILITASSA DI GIUSTIZIA art. 28 LPAMMart. 31 LPAMMart. 10 RTARRIP
Incarto n. 52.2012.406
Lugano 2 gennaio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Raffaello Balerna, presidente
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 ottobre 2012 del
Comune di RI 1, rappresentato dal suo municipio, ,
contro
la risoluzione 3 ottobre 2012 (n. 5438), con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il concorso indetto dal municipio di RI 1 per l'assegnazione dell'intero sedime di Piazza __________ durante il periodo natalizio, limitatamente all'assegnazione delle ripetibili a favore dell'avv. CO 1 (parte del dispositivo n. 3);
viste:
la risposta 23 ottobre 2012 dell'avv. CO 1;
la risposta 6 novembre 2012 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 7 settembre 2012 il municipio di RI 1 ha indetto un concorso per l'assegnazione, l'esercizio e la gestione dell'intero sedime della Piazza __________ nel periodo 6 dicembre 2012 - 1° gennaio 2013, per consentire lo svolgimento di una prolungata manifestazione di carattere ricreativo e celebrativo riferita ai festeggiamenti natalizi e della notte di S. Silvestro/Capodanno; il relativo bando è stato pubblicato nel foglio;
che, avverso il concorso, con ricorsi separati l'avv. CO 1 e la __________ sono insorti al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di annullarlo;
che, con risoluzione 3 ottobre 2012 (n. 5438), il Consiglio di Stato, per motivi che non vengono qui ripresi non essendo rilevanti ai fini del presente giudizio, ha annullato il concorso, ponendo a carico del comune la rifusione di fr. 300.- di ripetibili a favore sia dell'avv. CO 1 sia della __________;
che il comune di RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro il predetto giudicato governativo, nella misura in cui gli impone di versare delle ripetibili all'avv. CO 1: avendo agito in causa propria, con il patrocinio di un praticante del suo studio, egli non avrebbe diritto a quest'indennità;
che il Consiglio di Stato chiede che il gravame venga respinto, mentre che l'avv. CO 1 si rimette al giudizio di questa Corte;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 2.1.1.2); il ricorso è tempestivo e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 e 46 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza;
che, a tenore dell'art. 31 LPamm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale amministrativo, quali autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità (ripetibili) alla controparte;
che le ripetibili consistono nella partecipazione all'onorario dell'avvocato (iscritto nell'apposito registro) e alle spese sopportate da questi nell'interesse del cliente (art. 10 regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007, in seguito: regolamento; RL 3.1.1.7.1);
che l'autorità competente determina le ripetibili in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche l'imposta sul valore aggiunto; può essere presentata una nota d'onorario (art. 14 regolamento);
che, per prassi costante, una parte non patrocinata non ha in linea di principio diritto alla rifusione di ripetibili, ovvero di onorari e spese (cfr., tra tante, STA 52.2011.211 del 13 maggio 2011; Marcel Maillard, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 34 ad art. 64 con rinvii; cfr. inoltre Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 31);
che questo principio ritorna applicabile anche all'avvocato che agisce in causa propria (STA 52.2010.54 del 4 novembre 2010 consid. 8.2, 52.2010.36 del 25 agosto 2010 consid. 6; Hansjörg Seiler, in: Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/ Andreas Güngerich, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 16 ad art. 68 e giurisprudenza ivi citata; Maillard, op. cit., n. 36 ad art. 64), e questo sia che l'avvocato agisca personalmente,
sia che si faccia patrocinare dallo studio legale di cui è titolare, come si avvera in concreto (STA 90.2011.15 del 7 febbraio 2012);
che, di conseguenza, è a torto che il Governo ha imposto al comune il versamento di ripetibili a favore del resistente: il suo giudizio, su questo punto, dev'essere annullato;
che la tassa di giudizio va posta a carico del resistente (art. 28 LPamm), che ha provocato la decisione qui annullata, protestando spese e ripetibili in prima sede: poco importa che egli si rimetta ora al giudizio di questo Giudice (DTF 128 II 90 consid. 2b).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
La tassa di giustizia, di fr. 300.-, è posta a carico dell'avv. CO 1.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Il giudice delegato Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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