AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.46
Data decisione, Autorità:
20.02.2007, TRAM
Titolo:
Approvazione regolamento d'uso strada forestale
Incarto n.
52.2007.46
Lugano
20 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dalla
segretaria:
Cinzia
Luzzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2007 del
Patriziato RI 1, ,
patrocinato daPA 1,
contro
la risoluzione 23 gennaio 2007 (n. 396) del
Consiglio di Stato, la quale non approva la modifica del Regolamento d’uso
della strada forestale __________, I tronco, di cui all’istanza 8 giugno
2006 dell’Ufficio patriziale di RI 1;
richiamati gli art. 48 PAmm e
49 cpv. 2 LOG;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 7
febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha approvato il regolamento d’uso della
strada forestale __________, I tronco (in seguito: regolamento d’uso), ad
eccezione dell’art. 7 disciplinante il prelievo di tasse d'uso;
che il 3 giugno 2006 l’assemblea patriziale
di RI 1 ha approvato una nuova versione dell’art. 7 del regolamento d’u-so, il
quale recita:
-
Il Patriziato non rilascia
autorizzazioni annuali. Vengono concesse unicamente autorizzazioni giornaliere
per le quali si preleva una tassa da fr. 10.-- a fr. 20.--. L’Ufficio patriziale
stabilisce entro tali termini la tassa annuale mediante ordinanza.
-
Ogni abuso sarà segnalato all’autorità
forestale giusta l’art. 34 cpv. 3 del Regolamento della Legge cantonale sulle
foreste.
che con istanza 8 giugno 2006 il patriziato
ha chiesto al Consiglio di Stato di approvare la nuova versione dell’art. 7 del
regolamento d’uso;
che con risoluzione 23 gennaio 2007 il
Consiglio di Stato ha negato l'approvazione, ritenendo in sostanza che
occorresse fissare anche una tassa annuale;
che avverso la predetta risoluzione,
dichiarata definitiva, il patriziato è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l’annullamento con conseguente approvazione della
nuova versione della norma di regolamento in oggetto;
che, a mente del ricorrente, la decisione
avversata sarebbe appellabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo a
norma dell’art. 145 LOP e contrario, dell’art. 13 della Legge cantonale
sulle foreste (LCFo) e degli art. 34 e 35 del relativo regolamento, nonché
degli art. 60 seg. PAmm; lo confermerebbe la riserva di crescita in giudicato
contenuta nel dispositivo n. 2 della risoluzione impugnata;
considerato, in
diritto
che
giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si
riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che prima di entrare nel merito di un
ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d’ufficio
la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di
commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per
clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge
(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2
ad art. 60 PAmm);
che i regolamenti patriziali, analogamente a
quelli comunali (art. 188 LOC), sono soggetti all'approvazione del Consiglio di
Stato (art.126 LOP), che esplica effetto costitutivo;
che le norme della LOP (art. 124 - 128), che
disciplinano l'adozione e l'approvazione dei regolamenti patriziali, non
prevedono la possibilità di ricorrere contro le decisioni del Consiglio di
Stato di approvazione o di rifiuto dell'approvazione delle norme di regolamento;
come nell'ordinamento della LOC, alla quale la LOP si ispira, tali provvedimenti
sono dunque definitivi; (STA 26.1. 2007 n. 52.6.128 in re Patriziato di C.);
che l'atto di
approvazione o di rifiuto dell'approvazione è in effetti da considerare come
espressione della vigilanza esercitata dal Consiglio di Stato sui patriziati;
non è una decisione nel senso che viene comunemente attribuito a tale termine
(art. 5 PA), ma un provvedimento che è parte integrante del processo
legislativo (René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
Erg. Bd., n. 144 B VIII);
che per principio le decisioni rese dal
Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sono inappellabili (art. 207
LOC; 145 LOP);
che dal fatto che l'art. 145 LOP limiti
l'impugnabilità alle decisione adottate in base agli art. da 138 a 144 LOP non
può essere dedotta e contrario alcuna competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro altre decisioni rese dal
Consiglio di Stato in tale veste; il sistema enumerativo, che definisce in modo
positivo la competenza di questo tribunale, non permette di dedurla e contrario
o indirettamente (Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., ad art. 60 PAmm, n. 2);
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo non può nemmeno essere desunta dalla legislazione forestale invocata
dal ricorrente (art. 13 LCFo; 34 RLCFo) del tutto silente al riguardo;
che tali considerazioni portano
irrimediabilmente a concludere che la querelata risoluzione del Consiglio di
Stato è definitiva, così come indicato dallo stesso al punto 4 del dispositivo;
che la riserva di crescita in giudicato
della risoluzione non consente evidentemente di sovvertire l’ordinamento delle
competenze stabilito dalla legge;
che il ricorso si avvera pertanto
irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che la tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 126, 127, 130-132, 145 LOP, 49 LOG, 3,
48, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giudizio e le spese, di complessivi fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113
ss LTF).
-
Intimazione
a:
Patriziato RI 1,
patr. daPA 1;
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.
terzi implicati
Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster