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52.2007.150 ΓÇó Family reunification and costs for an adult child
52.2007.150Altro tribunale18 giu 2007Partially Granted
RI 1 challenged the refusal of entry and residence permits for her two children on family-reunification grounds. After the Federal Tribunal had already ordered a permit for Y__________, the cantonal administrative court confined itself to that child and, following the federal judgment, annulled the cantonal decisions insofar as they concerned Y__________. It left the refusal regarding the daughter unaffected because she had become an adult during the proceedings. The court then reduced and set off court fees and party compensation, ordering the Canton of Ticino to pay the balance of CHF 600, and remitted the file to the Council of State for a new decision on cantonal costs.
Art. 8 CEDU; family reunification of adult or near-adult children and cantonal costs after partial success: when the Federal Tribunal has already definitively resolved the merits for one child, the cantonal court is bound by that ruling and may only annul the administrative and governmental decisions insofar as they still concern that child. A child who reaches majority during the proceedings cannot normally invoke family-reunification protection. Under Arts. 28 and 31 PAmm, costs follow the outcome; with only partial success, reduced court fees and reduced party compensation may be offset against each other, and the lower authority remains competent to decide the costs of its own stage.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2007.150
Data decisione, Autorità: 18.06.2007, TRAM
Titolo: Ricongiungimento famigliare
Incarto n. 52.2007.150
Lugano 18 giugno 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 maggio 2006 di
RI 1 ora patrocinata dall'
contro
risoluzione 9 maggio 2006 (n. 2240) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 dicembre 2005 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare in favore dei figli __________ (1988) e __________ (1990) __________;
viste le risposte:
7 giugno 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
14 giugno 2006 del Consiglio di Stato;
richiamata la sentenza 26 aprile 2007 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che la cittadina russa divorziata RI 1 (1962), entrata in Svizzera il 4 agosto 2005, si è sposata il 3 ottobre successivo con il cittadino elvetico __________ (1959), ottenendo per questo motivo un permesso di dimora;
che la ricorrente è madre di Yana (20 luglio 1988) e Y__________ (9 marzo 1990), nati durante il precedente matrimonio con __________, deceduto il 2 giugno 2003;
che il 10 novembre 2005 __________ e Y__________, residenti in Russia presso la nonna materna, hanno chiesto al Dipartimento delle istituzioni, per il tramite dell'Ambasciata di Svizzera a Mosca, di essere autorizzati a entrare e a risiedere nel nostro Paese per vivere presso la madre;
che il 28 dicembre 2005 l'autorità dipartimentale ha deciso di non autorizzare la loro entrata in Svizzera e di non rilasciare loro un permesso di dimora, rilevando che gli interessati erano prossimi ormai alla maggiore età e il ricongiungimento non era dettato da circostanze oggettive;
che la suddetta risoluzione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato, sia dal Tribunale cantonale amministrativo;
che con sentenza 26 aprile 2007 il Tribunale federale ha accolto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo presentato da RI 1 per quanto concerne il figlio Y__________ e ha invitato il Dipartimento delle istituzioni a rilasciare a quest'ultimo un permesso di dimora sulla base dell'art. 8 CEDU, che garantisce la protezione della vita privata e familiare, ritenendo che fossero dati i requisiti per il ricongiungimento familiare sulla base di tale disposizione;
che l'alta Corte federale ha quindi annullato la sentenza 3 luglio 2006 del Tribunale cantonale amministrativo limitatamente a Y__________;
che su questo punto, facendo proprie le motivazioni espresse dal Tribunale federale, il Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a parzialmente accogliere il ricorso 30 maggio 2006 ed annullare le decisioni del Consiglio di Stato e del Dipartimento delle istituzioni nella misura in cui concernono Y__________;
che spetterà a quest'ultima autorità trarre le debite conclusioni dalla sentenza del Tribunale federale;
che per motivi di competenza ha invece retrocesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio relativo agli oneri processuali della sede cantonale;
che l'art. 28 PAmm dispone che la tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza, mentre per quanto riguarda le ripetibili l'art. 31 PAmm sancisce che il Tribunale cantonale amministrativo, quale autorità di ricorso, condanna la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;
che soccombente è la parte o il soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31);
che in sede cantonale RI 1 risulta vincente solo per quanto il ricorso relativo al figlio Y__________: infatti la figlia __________ è divenuta maggiorenne nel corso della procedura ricorsuale e non può quindi prevalersi della protezione dell'art. 8 CEDU o di altra normativa nell'ambito del ricongiungimento familiare;
che, in siffatte circostanze, la ricorrente risulta parzialmente soccombente, il suo gravame essendo solo in parte fondato;
che non si può quindi prescindere dal prelievo di una tassa di giustizia ridotta nei confronti dell'insorgente (art. 28 PAmm);
che d'altro canto, però, a seguito del parziale accoglimento della sua impugnativa, lo Stato del Cantone Ticino dovrà comunque versare a RI 1, assistita da un legale, un'indennità, pure ridotta a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm), che per motivi pratici va parzialmente compensata con la tassa di giudizio a carico della ricorrente;
che per quanto riguarda tasse, spese e ripetibili dinnanzi all'autorità inferiore di giudizio, gli atti sono invece retrocessi alla stessa affinché si determini in proposito, non potendo questo tribunale sostituirsi al Consiglio di Stato nella determinazione del loro ammontare.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 3, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate, nella misura in cui concernono Y__________:
1.1. la risoluzione 9 maggio 2006 (n. 2240) del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 28 dicembre 2005 (ST 334) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
§§. Gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sugli oneri processuali per quella sede.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà pertanto alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
Intimazione a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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