Lack of jurisdiction over agricultural subsidy revocation appeal

52.2006.71Altro tribunale3 mar 2006Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Two farmers appealed against a Sezione dell'agricoltura decision ordering restoration of agricultural use and repayment of subsidies for a farm renovation. They argued that only the Consiglio di Stato could revoke the subsidies. The Administrative Court examined its jurisdiction ex officio and held that no statute allowed a direct appeal against the Sezione’s decision. Under the cantonal agricultural statute, revocation and restitution are decided by the Consiglio di Stato, and only its decision is appealable to the Administrative Court. The appeal was therefore inadmissible, the file was transmitted to the Consiglio di Stato, and no fees were imposed.

Massima Omnilex

Art. 3, 48, 55, 60 PAmm; art. 41 legge sull'agricoltura: la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è retta dal sistema enumerativo e deve risultare da una norma di legge formale. Una decisione di un ufficio o di una sezione amministrativa non è direttamente impugnabile dinanzi al tribunale se la legge prevede quale autorità competente il Consiglio di Stato, contro la cui decisione soltanto è dato ricorso. L’erronea indicazione dei rimedi non crea competenza ex lege. In difetto di competenza materiale, il ricorso è irricevibile e gli atti devono essere trasmessi all’autorità competente (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2006.71

Data decisione, Autorità: 03.03.2006, TRAM

Titolo: Revoca sussidi concessi per il risanamento di un'azienda agricola

Incarto n. 52.2006.71

Lugano 3 marzo 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2006 di

RI 1 RI 2 entrambi patrocinati da: PA 1

contro

la decisione 8 febbraio 2006 (RSA060003) della Sezione dell'agricoltura che ordina loro il ripristino della destinazione agricola nonché la restituzione dei contributi federali e cantonali percepiti per il risanamento dell'azienda agricola di loro proprietà, a __________;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 25 settembre 1990 è stato approvato lo stanziamento di un sussidio cantonale ai coniugi RI 2, qui ricorrenti, per il risanamento dell'azienda agricola di loro proprietà, in località a __________;

che il 3 gennaio 1991 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un contributo federale di fr. 412'500.- per miglioramenti strutturali dell'azienda agricola;

che il 15 dicembre 1994 venne siglata tra la Sezione bonifiche fondiarie e del catasto ed i coniugi RI 2 una convenzione che prevedeva l'utilizzo vincolato a scopo agricolo degli stabili e dei fondi dell'azienda agricola, per il periodo di 20 anni a far tempo dal versamento dei sussidi cantonali e federali, pena la restituzione integrale degli stessi;

che dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione 8 febbraio 2006 (n. RSA060003) la Sezione dell'agricoltura ha assegnato ai coniugi RI 2 un termine di 30 giorni per adempiere o ripristinare la destinazione conforme alla convenzione 15 dicembre 1994, nonché la restituzione dei contributi federali e cantonali percepiti per la realizzazione dell'abitazione che ammontano complessivamente a fr. 194'702.-;

che la decisione è motivata dal fatto che, al 1. giugno 2004, i ricorrenti avrebbero cessato l'attività agricola, affittando l'azienda a terzi, ma continuando a vivere nell'abitazione annessa, con conseguente modifica della destinazione e quindi obbligo di restituzione dei sussidi percepiti;

che la decisione indicava la facoltà di ricorrere contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo tribunale;

che contro la predetta decisione, RI 2, insorgono ora dinanzi a questo tribunale postulandone, in via principale, l'annullamento e la conseguente trasmissione al Consiglio di Stato, quale autorità competente e, in via subordinata, l'annullamento;

che a mente degli insorgenti, contrariamente a quanto previsto dalla legge, la decisione impugnata è stata emanata dalla Sezione dell'agricoltura anziché dal Consiglio di Stato; competente per la revoca e la restituzione di prestazioni è infatti il Governo;

considerato, in diritto

che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che il ricorso a questo tribunale è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm); contro le decisioni dipartimentali o di commissioni speciali appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, soggiunge il capoverso seguente riallacciandosi all'art. 55 PAmm, non è dato ricorso al Consiglio di Stato;

che, giusta l'art. 55 PAmm, contro le decisioni dipartimentali e di commissioni speciali, non dichiarate definitive dalla legge, è dato ricorso al Consiglio di Stato quando la legge non preveda il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo o ad altre autorità di ricorso (cfr. art. 60 cpv. 2 PAmm);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge; non può essere stabilita mediante deduzione a contrario (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);

che, nel caso in esame, prima dell'incompetenza della Sezione dell'agricoltura, sollevata dagli insorgenti, va in ogni caso esaminata la competenza di questo tribunale a dirimere la vertenza;

che, in concreto, il gravame inoltrato è rivolto contro una decisione della Sezione dell'agricoltura che revoca agli insorgenti sussidi cantonali e federali percepiti per il risanamento della propria azienda agricola;

che competente per la revoca delle prestazioni concesse in virtù della legge cantonale sull'agricoltura è il Consiglio di Stato (art. 41 cpv. 1); quest'ultimo ordina la restituzione totale o parziale dei contributi quando per motivi ingiustificati, si verifica un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate (cpv. d);

che, contro le decisioni del Consiglio di Stato, di cui al capoverso 1, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 41 cpv. 3);

che, in concreto, nessuna norma prevede la possibilità di impugnare direttamente dinanzi a questo tribunale le decisioni della Sezione dell'agricoltura prese nell'ambito della legge cantonale sull'agricoltura;

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non può nemmeno fondarsi sull'art. 1 del Regolamento sull'agricoltura che demanda alla Sezione dell'agricoltura l'esecuzione della legislazione federale in materia agricola;

che le competenze di questo tribunale vanno infatti definite mediante norma di legge in senso formale: una semplice disposizione di regolamento non basta;

che l'errata indicazione delle vie ricorsuali non può in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);

che il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza materiale di questo tribunale; gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato perché statuisca nel merito;

che, considerata l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.

Per questi motivi,

visti gli art. 37 OMSt; 41 legge sull'agricoltura; 3, 28, 55, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

§. Gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato perché statuisca nel merito.

  1. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

  2. Intimazione a:

; ; .

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

jurisdictionadministrative appealsubsidy repaymentagricultural land useinadmissibilityremandformal lawwrong remedy indication

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the tribunal had material jurisdiction to hear a direct appeal against the Sezione dell'agricoltura's subsidy-revocation decision.

Decisione estratta

The tribunal lacked material jurisdiction because no formal statute allowed a direct appeal from the Sezione dell'agricoltura to the tribunal; the remedy lay first to the Consiglio di Stato.

Motivazione estratta

The court applies the enumerative system of administrative jurisdiction. Jurisdiction of the tribunal must be expressly provided by law and cannot be inferred from a regulation or from the wrong indication of remedies. Under the cantonal agriculture statute, revocation and restitution decisions are issued by the Consiglio di Stato, with an appeal from that authority to the tribunal.

Questione giuridica chiave

Whether the case should be transmitted to the Consiglio di Stato for a decision on the merits.

Decisione estratta

Yes. The file had to be forwarded to the Consiglio di Stato, which is competent to decide the merits of the revocation and restitution matter.

Motivazione estratta

Because the tribunal was not competent, the proceedings could not continue before it; the competent authority under the agriculture statute is the Consiglio di Stato.

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