Revocation of nightclub operating permit

52.2006.276Altro tribunale6 nov 2006Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1, represented by PA 1, appealed against the Ticino Government's confirmation of the revocation of its nightclub operating authorization. The cantonal administrative court held that the record did not sufficiently establish whether the manager's arrangement was fictitious from the outset or only became fictitious later. Because the authority had not carried out adequate investigations and had not respected the right to be heard, the court partly upheld the appeal, annulled both earlier decisions, and remitted the case to the permit authority to set a deadline to restore a lawful situation under threat of suspension. The State was ordered to pay CHF 500 in costs.

Massima Omnilex

Art. 69 let. a LEsPubb; distinction between false indications given to obtain an operating permit and a management relationship that becomes fictitious later; revocation is justified only where inexact statements were causative for the grant of the permit. If the fictitious management relationship arises only subsequently, the authority must proceed under Art. 28 LEsPubb with measures aimed at restoring compliance, after warning and proper investigation. The determination of a fictitious management arrangement requires thorough fact-finding and observance of the right to be heard; a police interview of the manager alone is insufficient where the authority does not confront the persons concerned and allow them to respond (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2006.276

Data decisione, Autorità: 06.11.2006, TRAM

Titolo: Revoca dell'autorizzazione a gestire un locale notturno

Incarto n. 52.2006.276

Lugano 6 novembre 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 settembre 2006 della

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 22 agosto 2006 del Consiglio di Stato (n. 3920) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7 giugno 2006 della Sezione permessi e immigrazione (SPI) / Ufficio dei permessi (UP) che revoca l'autorizzazione a gestire il locale notturno RI 1 a __________;

viste le risposte:

  • 13 settembre 2006 della Sezione permessi e immigrazione;

  • 19 settembre 2006 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che la ricorrente RI 1 è titolare dell'autorizzazione a gestire l'omonimo locale notturno, situato a __________;

che il 25 ottobre 2005 la ricorrente ha chiesto all'Ufficio dei permessi del Dipartimento delle istituzioni di modificare l'autorizzazione, cambiando il gerente;

che quale nuovo gerente la RI 1 ha designato __________; al riguardo ha prodotto un contratto di lavoro che prevedeva un impegno di 44 ore lavoro settimanali, per una retribuzione di fr. 3'000.- al mese, con entrata in servizio a partire dal 1° novembre 2005;

che il 24 maggio 2006 __________, interrogato dalla Polizia cantonale, ha dichiarato che la sua presenza nel locale si limita a 3 a 4 giorni alla settimana, dalle 2300 alle 2330, per uno stipendio di fr. 1'000.- lordi al mese;

che invitato a spiegare come mai avesse sottoscritto un contratto di lavoro per 44 ore settimanali per uno stipendio lordo mensile di fr. 3'000.-, il gerente ha dichiarato che aveva dovuto firmare quel contratto per essere in regola con l'UP;

che con decisione 22 giugno 2006, adottata senza ulteriori formalità, l'UP ha revocato l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico rilasciata alla RI 1, ritenendo che la beneficiaria avesse fornito false indicazioni sulla retribuzione del gerente;

che con giudizio 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1, alla quale l'insorgente aveva allegato una dichiarazione del gerente secondo cui il salario sarebbe stato ridotto soltanto in un secondo tempo;

che il Governo ha in sostanza condiviso la tesi dell'UP, respingendo le giustificazioni addotte dalla ricorrente, secondo cui sarebbe intervenuta una riduzione del salario a partire dal 1° gennaio 2006;

che contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa decisione dell'UP;

che ribadita la violazione del diritto di essere sentito eccepita in prima istanza, l'insorgente nega di aver prodotto un contratto fittizio; ribadisce che la riduzione del salario sarebbe subentrata soltanto in un secondo tempo per far fronte alle difficoltà economiche in cui si dibatte;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dall'UP, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.

Considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente sono certe (art. 71 cpv. 3 LEsPubb e 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che, giusta l’art. 69 lett. a LEsPubb, l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è revocata quando per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;

che non di rado l'autorizzazione a gestire viene richiesta indicando come gerente il titolare di un certificato di capacità che funge da semplice prestanome; il fenomeno delle cosiddette gerenze fittizie è noto e non deve essere ulteriormente illustrato;

che pienamente da condividere sono gli sforzi profusi dall'autorità cantonale per reprimere queste pratiche illecite, revocando o sospendendo l'autorizzazione a gestire laddove venga accertata l'esistenza di una gerenza fittizia;

che la gerenza può essere fittizia sin dall'inizio, per concorde determinazione del gestore e del gerente, o diventare tale soltanto in seguito con il trascorrere del tempo;

che, per principio, la gerenza fittizia ab initio giustifica la revoca dell'autorizzazione a gestire, in quanto rilasciata sulla base di indicazioni inveritiere;

che la gerenza fittizia superveniens legittima invece soltanto l'adozione di provvedimenti volti a ripristinare una situazione conforme al diritto;

che l'accertamento dell'esistenza di una gerenza fittizia presuppone lo svolgimento di accurate indagini; l'UP non può limitarsi a delegare agli organi di polizia il compito di sentire il gerente; se vuole acquisire informazioni utili, deve fornire alla polizia la necessaria assistenza tecnica, partecipando in prima persona agli interrogatori, che non possono limitarsi all'audizione del gerente, ma devono estendersi, se possibile contemporaneamente, almeno ai titolari dell'autorizzazione a gestire;

che, nel caso concreto, l'UP ha revocato l'autorizzazione a gestire rilasciata alla RI 1, ritenendo provata l'esistenza di una gerenza fittizia ab inizio; la deduzione si basa sulla dichiarazione resa alla polizia dal gerente, che, sollecitato a giustificare la discrepanza tra l'onere lavorativo (44 ore/settimana) e lo stipendio (fr. 3'000.-/mese) fissati contrattualmente e quelli effettivi (3 - 4 ore/settimana; fr. 1'000.-/mese), ha dichiarato a detta dei due soci, ho dovuto firmare questo contratto per essere in regola con l'UP di Bellinzona;

che la giustificazione fornita dal gerente costituiva invero un indizio significativo circa l'esistenza di una gerenza fittizia ab initio; essa non è stata tuttavia minimamente approfondita, sollecitando esplicitamente il gerente a riconoscere la natura fittizia dell'accordo ed interrogando contemporaneamente i soci della RI 1, alla quale l'UP non ha peraltro nemmeno offerto la possibilità di giustificarsi prima di adottare il provvedimento qui censurato, come il principio del contraddittorio chiaramente esigeva;

che, agevolata dalle macroscopiche lacune istruttorie poste in essere dall'autorità dipartimentale, la RI 1 ha prodotto in sede di ricorso una dichiarazione del gerente nella quale si afferma di aver ridotto l'onere lavorativo inizialmente pattuito quando si è reso conto che i ragazzi, lavorando così poco, facevano fatica a retribuirlo e di aver quindi cercato di dare una mano, prendendo meno stipendio; dichiarazione, questa, che accrediterebbe la tesi della gerenza fittizia superveniente;

che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la gerenza diventata fittizia soltanto in un secondo tempo non giustifica la revoca dell'autorizzazione a gestire per il motivo di cui all'art. 69 lett. a LEsPubb;

che se si ammette che la gerenza è diventata fittizia soltanto in un secondo tempo non si può infatti più rimproverare alla ricorrente di aver dato indicazioni inveritiere causali per il rilascio dell'autorizzazione;

che, in questa ipotesi, l'autorità ha soltanto la possibilità di sospendere, previa comminatoria, l'autorizzazione a gestire in base all'art. 28 lett. a LEsPubb per decadenza del presupposto relativo alla presenza di un gerente (art. 28 LEsPubb);

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, nel dubbio, propiziato dalle carenze istruttorie poste in essere dall'UP, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione dipartimentale e quella governativa che la conferma siccome lesive del diritto;

che gli atti vanno rinviati all'UP affinché assegni alla ricorrente un termine per ristabilire una situazione conforme al diritto, assicurando all'esercizio pubblico la presenza a tempo pieno di un gerente, sotto comminatoria della sospensione dell'autorizzazione a gestire;

che, nella misura in cui non sono compensate con la tassa di giustizia, le ripetibili sono poste a carico dello Stato secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 28, 68, 69, 71 LEsPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 7 giugno 2006 dell'UP e la decisione 22 agosto 2006 (n. 3920) del Consiglio di Stato sono annullate;

1.2. gli atti sono rinviati all'UP affinchè assegni alla ricorrente un termine per ristabilire una situazione conforme al diritto, assicurando all'esercizio pubblico la presenza a tempo pieno di un gerente, sotto comminatoria della sospensione dell'autorizzazione a gestire.

  1. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili.

  2. Intimazione a:

;

.

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

operating permitnightclubrevocationfalse indicationsfictitious managementright to be heardinvestigation dutyremandcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the operating permit could be revoked under Art. 69 let. a LEsPubb for false indications about the manager's employment terms.

Decisione estratta

Revocation was premature on the current record because the authority had not sufficiently clarified whether the apparent discrepancy reflected false statements at the time of the permit request or a later change in the arrangement.

Motivazione estratta

A permit may be revoked under Art. 69 let. a LEsPubb only if inexact statements were causative for obtaining it. If the management relationship became fictitious only later, the legal consequence is not revocation for false original indications but measures to restore compliance, possibly suspension under Art. 28 LEsPubb after warning.

Questione giuridica chiave

Whether the authority violated the right to be heard and the duty to investigate before revoking the permit.

Decisione estratta

Yes. The department relied on an incomplete inquiry, did not sufficiently confront the manager with the suspicion of a fictitious arrangement, did not question the owners simultaneously, and did not give the appellant a prior opportunity to justify itself.

Motivazione estratta

The existence of a fictitious management relationship requires careful fact-finding; the police interview alone was insufficient, and the adversarial principle required giving the appellant a chance to respond before the sanction.

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