Suspension of construction works by unregistered contractor

52.2006.213Altro tribunale13 lug 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A construction company not entered in the cantonal register appealed against a CV-LEPIC order suspending works on a residential project. The cantonal administrative court held that it had jurisdiction and that the appellant had standing. On the merits, it found that the project clearly exceeded the modest-work threshold, could not be fragmented to evade the statute, and that the risks of unregistered execution justified a precautionary stop-work order. The appeal was dismissed and CHF 600 in costs were charged to the appellant. The request for suspensive effect became moot.

Massima Omnilex

Art. 2, 4 and 15 LEPIC; Art. 6 RLEPIC; Art. 43, 46 and 28 PAmm: suspension of works by an unregistered construction company. Construction work exceeding the modest-work threshold remains subject to LEPIC; the prohibition of splitting works to evade the statute applies also where parts of the project are subcontracted. For provisional measures, the authority need only establish prima facie that the merits decision is well-founded and that the measure is suitable to prevent a relevant prejudice. A later intention to seek registration is irrelevant to the assessment. Costs follow the outcome.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2006.213

Data decisione, Autorità: 13.07.2006, TRAM

Titolo: Ordine di sospensione dei lavori

Incarto n. 52.2006.213

Lugano 13 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Matteo Cassina, astenuto

segretaria:

Micol Morganti, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 21 giugno 2006 della

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 7 giugno 2006 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all'insorgente di proseguire i lavori in corso sulla part. n. __________ RF di __________;

vista la risposta 4 luglio 2006 della CV-LEPIC;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

RI 1A, __________, è appaltatrice delle opere da impresario costruttore per l'edificazione di una proprietà per piani composta da tre appartamenti ad __________ (part. n. __________ RF); la medesima non è iscritta all'albo cantonale delle imprese;

che l'11 maggio 2006 è stato notificato al municipio l'inizio dei lavori previsto per il 15 maggio 2006;

che da un sopralluogo effettuato il 12 giugno 2006 da un membro dell'Associazione interprofessionale di controllo (AIC), è emerso che sul cantiere erano presenti due lavoratori assunti dalla __________;

che, preso atto di suddetta segnalazione, il 7 giugno 2006 laRI 1A di proseguire i lavori di impresario costruttore sul sedime n. __________ RF, con la comminatoria dell'art. 292 CPS e negando l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;

che avverso il provvedimento di sopensione del lavori, la RI 1A si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;

che l'insorgente sostiene di non aver iniziato nessuna opera; i lavori effettuati fino ad ora, di valore inferiore a fr. 30'000.-, sarebbero stati subappaltati a due altre imprese; l'ordine di sospensione sarebbe sproporzionato tanto più che la ricorrente avrebbe nel frattempo preso i dovuti provvedimenti per essere iscritta all'albo;

che all'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, rilevando che l'insorgente risulta essere l'impresa di costruzione presente sul cantiere dove operano dei lavoratori riconducibili alla medesima, che però non è iscritta all'albo delle imprese;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 LEPIC; RL 7.1.5.3);

che, se fosse vero che la ricorrente non opera attualmente sul cantiere, la legittimazione attiva le andrebbe negata, poiché il divieto di proseguire i lavori non la toccherebbe minimamente;

che, nonostante ciò, visto il ruolo svolto fino ad ora sul cantiere, di cui si dirà in seguito, e preso atto che comunque la ricorrente ha manifestato l'intenzione di iniziare al più presto i lavori sul cantiere, la legittimazione a ricorrere le va pertanto riconosciuta (art. 43 PAmm);

che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che nel Canton Ticino, l'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC);

che, di principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra- e sottostruttura;

che non soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l'importo di fr. 30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC);

che l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);

che, nella specie, pur non essendo dato di conoscere con precisione quali siano i costi preventivati per la costruzione in oggetto, si può con certezza ritenere che superino il limite di fr. 30'000.- fissati dalla legge;

che, seppur non comprovato, l'aver subappaltato i lavori di scavo e quelli per il ferro d'armatura e per la gru a due altre imprese, non impedisce che la CV-LEPIC intervenga con un ordine di sopensione, stante il divieto di lottizzare i lavori al fine di sottrarli alla LEPIC;

che, in ogni caso, sul cantiere erano presenti dei lavoratori impiegati dalla RI 1 e destinati, secondo un estratto dell'Ufficio della manodopera estera di Bellinzona, proprio al cantiere di __________;

che, indipendentemente dal datore di lavoro, la ricorrente risulta essere l'unica impresa presente sul cantiere, per cui le incombe la responsabilità delle maestranze che vi operano; del resto, non ha mai contestato che i lavoratori in questione non fossero alle sue dipendenze;

che l'ordine di sospendere i lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto ad evitare l'aggravarsi dei momenti di contrasto con il diritto applicabile, fintanto che venga eventualmente vietata ad un'impresa, con decisione di merito, l'esecuzione di una determinata opera edilizia;

che la PAmm pone quale unica condizione per l'adozione di misure provvisionali, l'opportunità delle stesse; occorre comunque, in particolare, che, nel quadro di un esame di mera apparenza, siano resi verosimili il buon fondamento del provvedimento di merito e la rilevanza del pregiudizio che l'adozione della misura intende prevenire (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21, n. 1 ss);

che, in concreto, all'impresa di costruzione sono stati appaltati dei lavori per l'edificazione di una proprietà per piani composta da tre appartamenti, i cui costi preventivabili, come detto, sono certamente superiori a fr. 30'000.-;

che i rischi e pericoli derivanti dall'esecuzione di un'intera costruzione abitativa da parte di un'impresa i cui titolari non dispongono dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione al relativo albo, appaiono evidenti ed incontestabili;

che un'eventuale futura iscrizione all'albo da parte dell'impresa ricorrente è irrilevante ai fini del presente giudizio;

che, stante quanto precede, il provvedimento di sospensione dei lavori appare opportuno e giustificato e pertanto il ricorso deve essere respinto;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 4 e 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.- sono poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:

;

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

construction worksstop-work orderstandingprovisional measuresprofessional registrationsubcontractingproportionalitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible, including the appellant's standing to challenge the suspension order.

Decisione estratta

The appeal was admissible; standing was recognized because the order affected the appellant's actual role on the construction site and its announced intention to start works.

Motivazione estratta

Even if the appellant were not currently operating on site, standing would be doubtful; however, its role on the site and declared intention to begin works justified recognition of standing under the administrative procedure act.

Questione giuridica chiave

Whether the order suspending the works was lawful and proportionate under LEPIC.

Decisione estratta

The suspension order was justified and proportionate because the project exceeded the modest-work threshold and the appellant was not entered in the cantonal register of construction firms.

Motivazione estratta

Construction work is generally reserved to registered firms; the project costs were certainly above CHF 30,000, the works could not be split to evade the law, and the risks of allowing an unregistered firm to execute the project were evident. A later registration attempt was irrelevant.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Decisione estratta

The appellant had to bear the court fee and costs because it lost the case.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under the administrative procedure act.

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