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52.2006.141 ΓÇó Permit required for fence works in village center
52.2006.141Altro tribunale13 giu 2006Partially Granted
RI 1 and RI 2 appealed against a cantonal decision that had upheld an order to seek retroactive authorization for boundary works. The court held that the large tarpaulin erected on the boundary in the village core required a permit and that the technician’s contrary advice did not create protected reliance. By contrast, the wooden palisade supporting a dangerous wall was deemed a temporary measure not subject to permitting. The appeal was therefore only partly successful: the permit-order was narrowed to the tarpaulin, while the costs allocation below was left unchanged. Court costs were split and CO 1 was ordered to pay partial party compensation.
Art. 1 LE; art. 3, 4, 6 RLE; permit requirement for boundary structures and distinction from temporary provisional works. Works of fence, by reason of their nature, size and location, are subject to building authorization; in a village core and protected setting, a tarpaulin of substantial dimensions clearly falls within the permit system, especially where cantonal landscape consultation is required. By contrast, a structure erected solely to secure a dangerous boundary wall pending repair may qualify as a temporary construction serving a contingent need and fall outside the authorization requirement. An erroneous informal statement by a municipal technician does not found good-faith protection against enforcement of the permit regime or prejudice neighboring rights (consid. 4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2006.141
Data decisione, Autorità: 13.06.2006, TRAM
Titolo: Opere di cinta
Incarto n. 52.2006.141
Lugano 13 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 aprile 2006 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 11 aprile 2006 del Consiglio di Stato (n. 1799) che accoglie parzialmente il ricorso inoltrato dagli insorgenti avverso la decisione 15 dicembre 2005 con cui il municipio di CO 2 ha ordinato loro di sospendere i lavori di costruzione e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per alcune opere di cinta realizzate sulla loro proprietà (part. 195);
viste le risposte:
2 maggio 2006 di CO 1;
8 maggio 2006 del municipio di CO 2;
9 maggio 2006 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che dietro segnalazione dei vicini qui resistenti, il 15 dicembre 2005 il municipio di CO 2 ha ordinato ai ricorrenti RI 1 e RI 2 di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per un telone alto m 3 e lungo 15 e per una palizzata in legno di m 5 x 3, che avevano issato, rispettivamente eretto senza permesso sul loro fondo (part. 195), situato nel nucleo del paese, lungo il confine verso le part. 191 (__________) e 196 (CO 1);
che con giudizio 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa inoltrata da RI 1 e RI 2 contro la predetta decisione, confermando l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, ma annullando l'ordine di sospendere i lavori, essendo quest'ultimi nel frattempo terminati;
che il Governo in sostanza ha ritenuto che le opere in contestazione soggiacessero all'obbligo del permesso e che l'informazione contraria, data loro dal tecnico comunale, non permettesse di prescindere da questa formalità;
che contro il predetto giudizio RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme all'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
che, richiamandosi alle informazioni date loro dal tecnico comunale, i ricorrenti lamentano anzitutto una violazione del principio della buona fede;
che, dopo aver ulteriormente rimproverato al municipio di aver violato il principio del contraddittorio durante gli accertamenti esperiti, gli insorgenti negano poi che le opere in contestazione soggiacciano a permesso di costruzione; il telone sarebbe un semplice arredo da giardino, mentre la palizzata servirebbe a contenere il muro di confine, pericolante e già parzialmente crollato;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano osservazioni, rispettivamente i vicini CO 1, che contestano succintamente le tesi dei ricorrenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE, mentre la legittimazione attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa sono certe;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza assumere le prove chieste dagli insorgenti (art. 18 PAmm); in caso di lacune istruttorie, questo tribunale rinvierà semmai la causa al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa assunzione delle prove mancanti (art. 65 cpv. 2 PAmm);
che la licenza edilizia è necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE);
che la licenza non è invece necessaria per i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie (art. 1 cpv. 3 lett. b LE);
che la licenza è in particolare necessaria, precisano gli art. 4 cpv. 1 lett. c e 6 cpv. 1 n. 4 RLE, per le opere di cinta;
che non soggiacciono invece a licenza la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo e le costruzioni provvisorie, ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito materiali e attrezzi (art. 3 cpv. 1 lett. g ed i RLE);
che la posa di un telone alto almeno m 2.50 e lungo 15 lungo il confine est del fondo dei ricorrenti, situato nel nucleo di __________, che è dichiarato sito pittoresco, soggiace senz'ombra di dubbio a permesso di costruzione;
che, addirittura occorre il preavviso della CBN, come ha rilevato il Consiglio di Stato nel giudizio 8 novembre 2005, statuente sul ricorso inoltrato da RI 1 e RI 2 contro la licenza rilasciata dal municipio ai resistenti per un'opera di cinta fra i fondi delle stesse parti;
che la giustificazione addotta dai ricorrenti secondo cui si tratterebbe di un'opera provvisoria, volta a proteggere la siepe di bambù piantata lungo lo stesso confine, non appare verosimile; basti al riguardo considerare l'eccezionale velocità di crescita di questi vegetali e l'assenza di qualsiasi indicazione sulla durata dell'opera;
che l'opera in discussione, per la sua collocazione nel nucleo e lungo il confine, rispettivamente per le sue ragguardevoli dimensioni, non può nemmeno essere considerata un'usuale attrezzatura di arredo del giardino;
che l'informazione data ai ricorrenti dal tecnico comunale, secondo cui la licenza non sarebbe stata necessaria, non permette loro di invocare con successo il principio della buona fede; nemmeno una licenza preliminare potrebbe invero pregiudicare i diritti di parte dei vicini qui resistenti (cfr. Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 15 LE n. 887);
che, entro questi limiti, l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, appare senz'altro conforme al diritto;
che la palizzata eretta lungo il muro pericolante lungo il confine verso il fondo dei resistente CO 1 può invece essere considerata un'opera provvisoria, destinata a soddisfare un bisogno contingente e quindi non soggetta a licenza (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE);
che, in questa misura, il ricorso va accolto, riformando il giudizio impugnato nel senso che l'ordine censurato viene circoscritto al controverso telone;
che il parziale successo dell'impugnativa non giustifica una modifica del giudizio governativo in quanto riferito a tasse e ripetibili;
che la tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente, mentre le ripetibili, commisurate al parziale successo del ricorso, sono poste a carico dei resistenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 3, 4, 6 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 11 aprile 2006 del Consiglio di Stato (n. 1799) è riformata nel senso che l'ordine 15 dicembre 2005 di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, impartito dal municipio di CO 2 ai ricorrenti, è circoscritto al telone issato lungo il confine est del loro fondo.
2.La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 500.- e dei resistenti per la differenza (fr. 100.-).
I resistenti CO 1 rifonderanno ai ricorrenti fr. 100.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
;
; ; ; .
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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