Award of elevator contract upheld despite clerical error

52.2005.98Altro tribunale6 apr 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court dismissed an appeal against a public procurement award for the supply and installation of an elevator. The appellant argued that the winning bidder’s offer should have been excluded because the amount recorded at opening did not match the offer and no correction had been marked on the correction sheet. The court held that the discrepancy was due to an obvious transcription error: the contracting authority was required to correct it under the procurement rules, and the absence of a bidder-completed correction sheet was irrelevant. The appellant was ordered to pay the court fee and party compensation.

Massima Omnilex

Art. 26 LCPubb; art. 33 cpv. 2 RLCPubb: exclusion of tenders only for serious formal defects; evident arithmetic or transcription errors in the price offer do not justify exclusion but must be corrected by the contracting authority. The correction sheet accompanying the tender serves merely to let the bidder amend its own submission before filing; it does not preclude later correction by the contracting authority of an obvious mistake discovered after opening (consid. 2). Unfounded procurement appeal dismissed; costs follow defeat under arts. 28 and 31 PAmm.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.98

Data decisione, Autorità: 06.04.2005, TRAM

Titolo: delibera fornitura e installazione di un ascensore

Incarto n. 52.2005.98

Lugano 6 aprile 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 15 marzo 2005 della

RI 1

contro

la decisione 10 marzo 2005 della CO 2, che delibera alla CO 1 la fornitura e l'installazione di un ascensore;

viste le risposte:

  • 25 marzo 2005 della CO 2;

  • 29 marzo 2005 della CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che all'inizio di quest'anno la CO 2 ha invitato quattro ditte del ramo a presentare un'offerta per la fornitura e l'installazione di un ascensore;

che all'apertura delle offerte, prima in graduatoria è risultata l'offerta della ditta CO 1 (: fr. 90'384.00); ultima, invece, quella della RI 1 (: fr. 112'226.80);

che valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti, la direzione della CO 2 ha aggiudicato la commessa alla __________, prima classificata, per un importo di fr. 95'764.-;

che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente osserva che l'importo ritenuto dalla decisione impugnata non corrisponde a quello risultante dall'offerta della __________ al momento dell'apertura delle offerte; non essendo stato rilevato alcun errore nell'apposito foglio di correzione allegato al capitolato, l'offerta della __________ avrebbe dovuto essere esclusa;

che la CO 2 e la CO 1 postulano il rigetto dell'impugnativa rilevando che la differenza è dovuta ad un errore di trascrizione;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date dagli art. 36 LCPubb e 43 PAmm;

che giusta l’art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti; errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi, precisa l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb, non sono comunque motivo d'esclusione e devono essere rettificati dal committente;

che in concreto il capitolato inviato dalla CO 2 alle ditte invitate prevedeva un importo di fr. 5'000.-, fissato in modo vincolante dalla committente, per lavori diversi (pos. 734.02);

che la CO 1 ha omesso di sommare tale importo e l'IVA ad esso relativa al montante della sua offerta; da qui la discrepanza tra l'importo figurante sulla copertina, rilevato in sede di apertura delle offerte, e quello indicato nella ricapitolazione;

che, trattandosi di una svista evidente, l’art. 33 cpv. 2 RLCPubb imponeva alla committente di correggere l'offerta e di prenderla in considerazione ai fini dell'aggiudicazione;

che il fatto che la correzione non sia stata annunciata dalla CO 1 mediante il foglio di correzione è irrilevante; tale foglio serve unicamente a permettere al concorrente di apportare le rettifiche necessarie prima dell'inoltro dell'offerta senza dover modificare mediante cancellazione le indicazioni figuranti sul capitolato; non serve, evidentemente, ad apportare correzioni degli errori sfuggiti al concorrente, che vengono riscontrati dal committente dopo l'apertura delle offerte;

che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36 LCPubb; 33 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 500.- alla resistente a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a:

.

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinata da: PA 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

public procurementtender awardclerical errorbid correctionexclusionadministrative appealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the tender should have been excluded because the bidder's stated amount did not match the opening record and no correction sheet error was indicated.

Decisione estratta

No. The discrepancy resulted from an obvious clerical/transcription error that the contracting authority had to correct and could not use as a ground for exclusion.

Motivazione estratta

Under procurement rules, relevant formal defects may justify exclusion, but arithmetical errors in the price list must be corrected by the contracting authority. The correction sheet served only to allow bidders to amend their own quotations before submission, not to prevent later correction of an evident mistake discovered after opening.

Questione giuridica chiave

Whether the procurement appeal should succeed and the award be annulled.

Decisione estratta

No. The appeal was manifestly unfounded and had to be rejected.

Motivazione estratta

Because the awardee's offer remained admissible after correction and the appellant's objection failed on the merits, there was no basis to annul the award.

Questione giuridica chiave

How costs and party compensation should be allocated.

Decisione estratta

The appellant had to bear the court fee and pay party compensation to the respondent.

Motivazione estratta

Costs follow the event of the proceedings; the losing appellant was ordered to pay justice fees and reimburse the prevailing party.

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