Municipality lacks standing to appeal

52.2005.430Altro tribunale28 dic 2005Inadmissible

Sintesi

The municipality appealed to the cantonal administrative court against a State Council decision that had annulled a CHF 50 fine for a breach of communal grazing rules. The court held that the municipality, as such, lacked standing: only the commune has legal personality and capacity to sue, while the municipality is merely its executive organ and may act only in the commune's name. Because the appeal was filed exclusively in the municipality's name, it was inadmissible. No court fee was charged.

Regest

Art. 48 PAmm; standing to appeal and strict observance of formal requirements. A municipal executive (municipio) is merely the executive organ of the commune and does not itself possess legal personality or party capacity; the right to appeal belongs only to the commune as a public-law corporation. An appeal filed solely in the municipality's name is therefore inadmissible for lack of active standing. Formal requirements, including standing and time limits, are to be applied strictly; insisting on their rigorous observance does not constitute excessive formalism. Pursuant to Art. 28 PAmm, no justice fee need be levied where the appeal is rejected at the threshold as inadmissible.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.430

Data decisione, Autorità: 28.12.2005, TRAM

Titolo: Legittimazione ricorsuale di un comune

Incarto n. 52.2005.430

Lugano 28 dicembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi

assistito dal segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 27 dicembre 2005 di

RI 1

contro

la decisione 13 dicembre 2005 (n. 6014) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato da __________ avverso la risoluzione 24 agosto 2005 con cui il ricorrente le aveva inflitto una multa di fr. 50.– per violazione del regolamento comunale in materia di vago pascolo;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto, in fatto

che con risoluzione 24 agosto 2005 il municipio ricorrente ha inflitto a __________ una multa di fr. 50.– per aver lasciato pascolare incustodite sull'Alpe di __________ una trentina di capre;

che con giudizio 13 dicembre 2005 il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato il suddetto provvedimento municipale, accogliendo il ricorso contro di esso interposto da __________;

che contro il predetto giudicato governativo il RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la conferma della risoluzione municipale, sulla scorta di argomenti che non è necessario riassumere;

considerato, in diritto

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che per costante giurisprudenza di questo tribunale, al municipio qui insorgente va per contro negata la legittimazione a ricorrere;

che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità giuridica, né capacità di essere parte (cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in RDAT II - 1999, N. 48);

che nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (cfr. RDAT cit.; inoltre, tra tante, da ultimo, STA inedite 25 settembre 2002 in re municipio di G. e 10 marzo 2003 in re municipio di M.);

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 80, 106, 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si preleva tassa di giustizia.

  3. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2
  3. CO 3

Il vicepresidente Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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