Standing and compensation after annulled removal order

52.2005.379Altro tribunale23 giu 2006Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant, an attorney acting on his own behalf, challenged a municipal order requiring removal of scaffolding and consolidation of a balcony in the village core. The Council of State had annulled the order but refused to award party costs and rejected a recusal request. The Administrative Court held that the appellant had no protected interest in contesting the refusal of recusal, but he was entitled to ripetibili because he had partially succeeded before the government. The court therefore completed the government decision by ordering the municipality to pay CHF 300 and awarded CHF 100 for the appeal, without levying court fees.

Massima Omnilex

Art. 31 PAmm; party costs and standing to challenge a refusal of recusal: a party that has obtained annulment of the substantive administrative order lacks a protected interest in attacking the rejection of a recusal request. By contrast, a party that has only partly succeeded is entitled to ripetibili for the necessary defense of its interests, including when acting in person as a lawyer. If the authority omits to award such compensation and gives no reasons, the appellate court may complete the operative part accordingly; the amount must be fixed in accordance with the actual and reasonable effort required (consid. on art. 31 PAmm).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.379

Data decisione, Autorità: 23.06.2006, TRAM

Titolo: Ordine di rimozione di un ponteggio in zona nucleo

Incarto n. 52.2005.379

Lugano 23 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 novembre 2005 di

contro

la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5121) che respinta l’istanza di ricusa inoltrata dall’insorgente nei confronti del sindaco di __________, annulla la decisione 5 dicembre 2004 con cui il municipio di quel comune gli ha ordinato di rimuovere un ponteggio e di consolidare un balcone dello stabile di cui è proprietario nel nucleo del paese (part. 161);

viste le risposte:

  • 29 novembre 2005 del Consiglio di Stato;

  • 5 dicembre 2005 del CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il ricorrente, avv. RI 1, sta riattando uno stabile del nucleo di Indemini (part. 161); i lavori procedono a rilento per cause che non occorre qui illustrare;

che il 5 dicembre 2004 il municipio gli ha ordinato di rimuovere un ponteggio e di consolidare un balcone siccome pericolanti;

che l'avv. RI 1 ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato; ricusato il sindaco, ha chiesto che l’ordine fosse annullato;

che il 20 gennaio 2005 il comune di Indemini ha querelato il ricorrente per disobbedienza a decisioni di un'autorità (art. 292 CP);

che dieci giorni dopo il ricorrente ha querelato a sua volta i municipali ed il segretario di quel comune per i reati di diffamazione, subordinatamente calunnia e ingiuria, querela mendace, pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete, violazione del segreto d'ufficio, abuso d'autorità; reati, che sarebbero stati commessi nell’ambito della risposta all’impugnativa inoltrata al Consiglio di Stato contro l’ordine in questione;

che, respinta l’istanza di ricusa, il Governo ha annullato l’ordine censurato, poiché il municipio non avrebbe comprovato la pericolosità del ponteggio e del balcone; al ricorrente non ha assegnato indennità per ripetibili, né ha motivato il rifiuto;

che contro il predetto giudizio governativo l'avv. RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia accolta l’istanza di ricusa e che, confermato l’an-nullamento dell’ordine censurato, gli sia accordata un’indennità per ripetibili;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, rispettivamente dal comune, che contesta succintamente le tesi dell’insorgente;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;

che il ricorrente è legittimato a contestare il giudizio governativo in oggetto unicamente nella misura in cui gli nega un’indennità per ripetibili, omettendo di motivare il rifiuto;

che, avendo comunque ottenuto che l’ordine impugnato fosse annullato, il ricorrente non ha in effetti alcun interesse degno di protezione a sottoporre a verifica la decisione del Consiglio di Stato di respingere la domanda di ricusa del sindaco (cfr. art. 44 PAmm);

che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l’art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali Autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;

che l’indennità per ripetibili è adeguatamente commisurata alle spese sostenute dalla parte vittoriosa per assicurare una conveniente tutela dei suoi interessi davanti all’autorità di ricorso (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 31 PAmm, n. 3); anche l’avvocato che agisce in causa propria ne ha diritto (RDAT I-1993 n. 21);

che, in concreto, l’avv. RI 1 ha parzialmente vinto il ricorso inoltrato al Consiglio di Stato contro la decisione con cui il CO 1 gli aveva ordinato di rimuovere un ponteggio e di consolidare un balcone pericolante;

che, entro questi limiti, l'insorgente aveva dunque diritto a vedersi riconosciuta un’indennità per le spese sostenute per difendere i suoi interessi;

che il Consiglio di Stato non solo non gliel’ha assegnata, ma non ha nemmeno motivato il rifiuto di concedergliela;

che, su questo punto, il ricorso va dunque accolto, completando il giudizio censurato con un dispositivo che condanni il comune a versare al ricorrente un’indennità per ripetibili;

che, considerata la semplicità della fattispecie, un'indennità di fr. 300.- appare ragionevolmente commisurata al dispendio effettivamente occorrente per tutelare gli interessi del ricorrente;

che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 32, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 25 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 5121) è completata nel senso che il __________ verserà al ricorrente un’indennità di fr. 300.- a titolo di ripetibili.

  1. Non si preleva tassa di giustizia. Il __________ verserà al ricorrente un’indennità di fr. 100.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

  2. Intimazione a:

; .

terzi implicati

  1. municipio di Indemini, 6571 Indemini,
  2. Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
  3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

party costsstandingrecusaladministrative appealplanningself-representation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could challenge the refusal of recusal of the mayor.

Decisione estratta

He lacked a legally protected interest because the underlying removal order had already been annulled.

Motivazione estratta

Once the challenged order was annulled, the appellant no longer had a protected interest in having the recusal request reviewed.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to ripetibili before the Council of State after partly succeeding against the municipal order.

Decisione estratta

Yes. A partially successful party is entitled to compensation for necessary defense costs, even when acting as counsel in his own case.

Motivazione estratta

Under Art. 31 PAmm, the losing party must pay party costs; the appellant had achieved partial success and the government gave no reasons for refusing compensation.

Questione giuridica chiave

Whether the second-instance judgment had to be completed with an award of compensation and cost allocation.

Decisione estratta

Yes. The court completed the operative part by ordering the municipality to pay CHF 300 as first-instance ripetibili and CHF 100 as second-instance ripetibili, and waived court fees.

Motivazione estratta

Given the simplicity of the matter, CHF 300 was reasonable for the first instance; on appeal the municipality had to bear the costs according to the outcome.

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