Revocation of procurement award after contract signing

52.2005.360Altro tribunale15 nov 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court heard a procurement appeal by RI 1 against Lamone’s decision revoking an earlier award for external landscaping works. The municipality argued that substantial changes in the project justified a new procedure. The court held that the appeal was admissible despite the lack of an explicit statutory remedy against revocation of an award, and that Article 34 LCPubb did not apply because the award had already been made and the contract signed. Since the original award was lawful, revocation was not justified for reasons of legal certainty. The appeal was upheld and the municipal decision annulled; costs were imposed on the municipality.

Massima Omnilex

Art. 34, 36, 37 LCPubb; Art. 43 PAmm: revocation of an already adjudicated and contract-signed procurement award. Article 34 LCPubb governs only cancellation of the procedure before award; it is not applicable once the award has been made and the contract concluded. A revocation of the award is not excluded in principle, but it presupposes a prior illegality of the award of such gravity that, under the principle of legal certainty, revocation is justified. Where the award is lawful, revocation is inadmissible. The absence of an express remedy against revocation creates a gap to be filled by the court (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.360

Data decisione, Autorità: 15.11.2005, TRAM

Titolo: Pubblico concorso per lavori di giardiniere relativi alla sistemazione esterna

Incarto n. 52.2005.360

Lugano 15 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 ottobre 2005 di

RI 1

contro

la decisione 20 ottobre 2005 del municipio di Lamone che revoca la decisione 9 maggio 2005 con cui ha aggiudicato all'insorgente i lavori di giardiniere relativi alla sistemazione esterna del nuovo centro civico comunale;

vista la risposta 4 novembre 2005 del municipio di Lamone;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 2 marzo 2005 il municipio di Lamone ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di giardiniere relativi alla sistemazione esterna del nuovo centro civico comunale (FU 18/2005 pag. 1602);

che, valutate le offerte pervenutegli, il 9 maggio 2005 il municipio ha deliberato la commessa alla ditta RI 1, qui ricorrente, classificatasi al primo posto con un'offerta di fr. 6'348.40;

che tra il 17 ed il 27 giugno 2005 le parti hanno sottoscritto il contratto di appalto;

che con decisione 17 ottobre 2005 il municipio ha deciso di 1. annullare la procedura della commessa rispettivamente di 2. elaborare una nuova richiesta di preventivo, con nuovi parametri di intervento, applicando, vista l'entità della spesa, la procedura ad incarico diretto;

che la decisione era giustificata da sostanziali cambiamenti che sarebbero intervenuti nelle opere di sistemazione esterna;

che contro la predetta decisione la ditta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che secondo l'insorgente l'unico cambiamento intervenuto consisterebbe in una diminuzione delle superfici da trattare;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio sostenendo che sarebbero intervenuti sostanziali cambiamenti;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm);

che l’art. 37 lett. d LCPubb prevede la possibilità di impugnare le decisioni di aggiudicazione e di annullamento della gara; non prevede invece la possibilità di ricorrere contro le decisioni con cui il committente revoca l'aggiudicazione;

che la dottrina vi ravvisa una lacuna che il giudice è chiamato a colmare (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 683, nota 1413);

che, ferma questa premessa, il ricorso, tempestivo, appare dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute; esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento;

che l’art. 34 LCPubb regola unicamente l'annullamento della procedura prima dell'aggiudicazione; non è dunque applicabile al caso concreto, ove non soltanto la decisione di aggiudicazione è stata adottata, ma è persino stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;

che la revoca di decisioni di aggiudicazione non è a priori esclusa; essa presuppone tuttavia che la decisione da revocare sia affetta da violazioni del diritto tali da giustificare un simile provvedimento dal profilo dell'attuazione del diritto oggettivo per rapporto alla sicurezza del diritto (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 41 B II);

che la decisione di aggiudicazione qui in esame è invece immune da qualsiasi violazione del diritto; essa ha inoltre dato luogo alla stipulazione del contratto di appalto; per principio, non è dunque revocabile (Max Imboden/René Rhinow, op. cit., n. 45 B II a; diversamente Martin Beyeler, Ueberlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, AJP 7/2005, pag. 786 n. 11);

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il provvedimento impugnato;

che la tassa di giustizia è posta a carico del comune secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 43 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 20 ottobre 2005 del municipio di Lamone (n. 1444) è annullata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico del comune di Lamone.

  2. Intimazione a:

; .

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

public procurementaward revocationlegal certaintycontract signatureappeal admissibilitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against revocation of the procurement award was admissible

Decisione estratta

Yes. Although the statute did not expressly provide for an appeal against revocation of an award, the court treated the matter as justiciable and found the appeal timely and admissible.

Motivazione estratta

Article 37 let. d LCPubb covers award and tender-cancellation decisions but not revocation of an award; this gap had to be filled by the court.

Questione giuridica chiave

Whether the municipality could revoke the award after the contract had been signed

Decisione estratta

No. Revocation of a lawful award already followed by contract signature was not permissible on the facts found.

Motivazione estratta

Article 34 LCPubb governs cancellation before award only; revocation of an award requires a prior illegality serious enough to justify it in light of legal certainty, which was absent here.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs

Decisione estratta

The municipality had to bear the court fee as the losing party.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome and were imposed on the municipality according to the principle of defeat.

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