Patrizial administration lacks standing to appeal

52.2005.268Altro tribunale5 set 2005Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal administrative court dismissed as inadmissible the appeal filed by the patrizial administration against the State Council's decision confirming the Department of Institutions' refusal to ratify the private sale of certain patrizial lands. The court held that only the patriziato, not its executive administration, has standing and procedural capacity to sue. It stressed that formal admissibility requirements must be applied strictly and that any earlier tolerant practice had been abandoned. Because of the outcome, no court fee or costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 48 PAmm; standing of a patrizial administration to appeal. The patrizial administration is merely the executive organ of the patriziato and does not itself possess party capacity or active standing; only the patriziato, as the public-law corporation with legal personality, may act as party in judicial proceedings. A recourse filed solely in the name of the administration patriziale is therefore inadmissible. Requirements of standing and other formal conditions must be applied strictly; a contrary tolerant practice is incompatible with the law and has been abandoned (consid. on standing and formal requirements).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.268

Data decisione, Autorità: 05.09.2005, TRAM

Titolo: Rifiuto di ratificare la vendita a trattative private di alcune proprietà patriziali classificate quali beni di natura amministrativa - legittimazione a ricorrere dell'amministrazione patriziale

Incarto n. 52.2005.268

Lugano 5 settembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 agosto 2005 dell'

RI 1

contro

la decisione 17 agosto 2005 (n. 3908) del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata dalla ricorrente avverso la risoluzione 27 giugno 2005 con cui il dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, si è rifiutato di ratificare la vendita a trattative private di alcune proprietà patriziali classificate quali beni di natura amministrativa;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che, riunita in seduta straordinaria il 5 maggio 2005, l'assemblea patriziale di __________ ha, tra l'altro, approvato all'unanimità la proposta dell'amministrazione patriziale di vendere alcuni appezzamenti di terreno patriziale a privati ed ha autorizzato quest'ultimo organismo a chiedere alla competente autorità cantonale l'esonero dalla procedura di concorso pubblico;

che con decisione 27 giugno 2005 il dipartimento delle istituzioni, sezione degli enti locali, si è rifiutato di ratificare tali cessioni di terreno;

che con tre distinti ricorsi datati 4 luglio 2005 RI 1 ha impugnato tale diniego dinanzi al Consiglio di Stato;

che con un unico giudizio del 17 agosto 2005 il Governo ha dichiarato i gravami irricevibili, difettando l'amministrazione patriziale della necessaria legittimazione ad agire in giudizio;

che avverso quest'ultima pronuncia la parte soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa sia annullata unitamente alla decisione con cui la sezione degli enti locali si è rifiutata di ratificare i citati trapassi immobiliari;

che il ricorso non è stato trasmesso alle controparti;

che la competenza di questo tribunale è data dall'art. 146 LOP;

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso dovesse rivelarsi inammissibile o manifestamente infondato;

che, come correttamente rilevato dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, all'amministrazione patriziale, qui ricorrente, dev'essere negata la legittimazione attiva, essendo infatti soltanto l'organo esecutivo del patriziato (art. 92 lett. a LOP); che l'ufficio patriziale non si identifica con il patriziato, ma lo rappresenta unicamente davanti all'autorità giudiziaria; detentore della qualità per agire in giudizio è infatti soltanto il patriziato; analogamente al municipio in ambito comunale, l'ufficio patriziale non ha per contro capacità di parte (cfr. per analogia: RDAT II - 1999, N. 48; STA 29 novembre 2001 in re municipio di Mendrisio, STA 27 novembre 2001 in re municipio di Chiasso; ZBl 1995, 474);

che è vero che in passato questa corte ha omesso di rilevare questo genere di difetto, considerando i ricorsi inoltrati dagli esecutivi in proprio nome e conto come se fossero introdotti dalla corporazione di diritto pubblico di cui essi erano gli organi;

che tuttavia, sulla scorta della giurisprudenza federale pubblicata in RDAT II 1999, N. 48, tale prassi tollerante, ma contraria alla legge, è stata da tempo abbandonata: infatti, nonostante l'amministrazione patriziale possa introdurre un ricorso in nome del patriziato - del quale è organo - solo il patriziato, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte;

che tra l'altro in ambito amministrativo l'ufficio patriziale, alla stessa stregua del municipio, non necessita di un'autorizzazione dell'organo legislativo per poter intraprendere una procedura di ricorso;

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo;

che pertanto non costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che, tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome dell'amministrazione patriziale va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente, come già era accaduto davanti alla precedente istanza di giudizio;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 48, 61 PAmm; 92 e 146 LOP;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si prelevano né tasse né spese.

  3. Intimazione a:

; .

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

standingadmissibilitypublic-law corporationpatriziatoparty capacityadministrative appealformal requirementscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the patrizial administration had standing to appeal against the refusal to ratify private sales of patrizial land.

Decisione estratta

Standing was denied because only the patriziato, as the public-law corporation, has procedural capacity; the patrizial administration is only its executive organ and lacks party capacity.

Motivazione estratta

The administration patriziale does not coincide with the patriziato and may act only on its behalf. Formal requirements on standing must be strictly observed, and the prior tolerant practice was abandoned in line with federal case law.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged despite the inadmissibility of the appeal.

Decisione estratta

No court fee or costs were levied.

Motivazione estratta

Given the outcome, the court dispensed with a justice fee under the applicable procedural rule.

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