Reconsideration of restoration order after new traffic circumstances

52.2005.248Altro tribunale28 ago 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Three co-owners challenged the refusal to reconsider a restoration order concerning a reduced access turnout to their building. After the Federal Court annulled an earlier cantonal judgment and held that later changes to the access road were decisive, the Cantonal Administrative Court allowed the appeal. It annulled both the State Council decision and the municipality’s refusal, and sent the case back to the municipality so it could reassess the restoration order in light of the new traffic situation. No court fees were imposed, and the canton was ordered to pay CHF 1,500 in party costs.

Massima Omnilex

Art. 29 Cost.; arts. 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm: a request for reconsideration of a final restoration order must be examined when, after closure of the earlier proceedings, new circumstances arise that are objectively significant and capable of altering the legality or appropriateness of the measure. Where such decisive post-judgment changes are established, the refusal to enter into or to grant reconsideration is annulled and the matter is remitted to the competent authority for renewed factual inquiry and decision; prior cantonal decisions based on the assumption of res judicata cannot stand against the new factual matrix.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.248

Data decisione, Autorità: 28.08.2005, TRAM

Titolo: istanza di riesame concernente un ordine di ripristino

Incarto n. 52.2005.248

Lugano 28 agosto 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 febbraio 1997 di

RI 1 RI 2 RI 3 tutti patrocinati da: PA 1

contro

la decisione 5 febbraio 1997 (n. 513) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dai ricorrenti avverso la risoluzione 5 dicembre 1996 con cui il CO 1 ha evaso negativamente l’istanza di riesame 23 ottobre 1996 presentata dagli insorgenti, confermando il precedente ordine di ripristinare la piazzuola d’accesso sul fondo n. __________ RFD Minusio secondo i piani approvati;

vista la risposta 5 marzo 1997 del Consiglio di Stato;

richiamata la sentenza 14 luglio 2005 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che RI 1, RI 2 e RI 3 sono comproprietari del fondo n. __________ RFD di Minusio su cui verso la metà degli anni novanta è stato edificato uno stabile di 11 appartamenti;

che i ricorrenti hanno costruito una piazzuola di scambio di dimensioni inferiori rispetto a quelle indicate nei piani di costruzione;

che il municipio, negato il permesso edilizio in sanatoria, ha loro ordinato il 17 novembre 1995 di rettificare l'accesso secondo il progetto approvato;

che il suddetto provvedimento municipale è stato confermato dapprima dal Consiglio di Stato ed in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo con decisione 23 settembre 1996, cresciuta in giudicato;

che il 23 ottobre 1996 i ricorrenti hanno presentato un'istanza di riesame al municipio, sostenendo che erano intervenuti importanti cambiamenti nella situazione viaria, suscettibili di imporre la riconsiderazione dell'ordine di rettifica;

che il 5 dicembre seguente il municipio ha risposto di non poter ritornare sull'ordine di rettifica confermato dalle autorità superiori;

che con decisione 5 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto dai ricorrenti contro questa risoluzione municipale;

che il 9 agosto 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame interposto contro il giudizio governativo, confermando essenzialmente l'inammissibilità dell'istanza di riesame, ritenuto che il proprio precedente giudizio relativo all'ordine di ripristino era cresciuto in giudicato;

che, adito dai ricorrenti mediante ricorso di diritto pubblico, il 14 luglio 2005 il Tribunale federale ha tuttavia annullato il giudizio di questo Tribunale e gli ha rinviato gli atti di causa per nuova decisione;

che secondo l'Alta corte le nuove circostanze intervenute dopo la chiusura dell'istruttoria del precedente procedimento (declassamento della strada comunale d'accesso a strada di quartiere dotata di posteggi e di dossi per moderare la velocità) assumono un'importanza decisiva, tale da dover riesaminare il controverso provvedimento di rettifica;

che, stante quanto precede, il ricorso va pertanto accolto, annullando la risoluzione municipale ed il giudizio governativo impugnato, rinviando gli atti al CO 1 affinché, eseguiti gli accertamenti istruttori del caso, riesamini l'ordine di ripristino da esso pronunciato il 17 novembre 1995;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;

che lo Stato verserà ai ricorrenti, patrocinati da un legale, una congrua indennità per ripetibili di entrambe le istanze ricorsuali cantonali.

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto come ai considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 5 febbraio 1997 del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. la decisione 5 dicembre 1996 del CO 1 è annullata;

1.3. gli atti vengono rinviati al CO 1 affinché riesamini l'ordine di ripristino pronunciato il 17 novembre 1995.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Lo Stato della Repubblica e cantone del Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 1'500.– a titolo di ripetibili di entrambe le istanze ricorsuali cantonali.

  3. Intimazione a:

; .

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the new traffic circumstances required reconsideration of the already final restoration order.

Decisione estratta

Yes. The post-judgment downgrading of the access road and related traffic measures were decisive new circumstances requiring reconsideration.

Motivazione estratta

The Federal Court had already held that the new circumstances arose after the closure of the earlier proceedings and were of such importance that the restoration order had to be reviewed again.

Questione giuridica chiave

Whether the municipal and governmental decisions refusing reconsideration had to be annulled and the matter sent back.

Decisione estratta

Yes. Both decisions were annulled and the case was remitted to the municipality for a new examination of the restoration order.

Motivazione estratta

Because the refusal to revisit the order could not stand in light of the new factual situation, the appellate decision and the municipal refusal were set aside.

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