Refusal to order suspension of construction works

52.2005.205Altro tribunale28 set 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 appealed against the refusal to suspend construction of an outdoor pool on parcel 93 RF. He argued that the pool exceeded by more than 1.50 m the natural ground level fixed as a condition of the permit. The Administrative Court held that he retained standing despite selling the underlying plots because he kept a habitation right. On the merits, however, the request failed: the pool was already completed, and neither the municipality nor the State Council found material deviations justifying a provisional stop-work order. The appeal was dismissed and costs of CHF 300 were charged to RI 1.

Massima Omnilex

Art. 43 LE; suspension of works as a provisional measure: a stop-work order is justified only for works still in progress and only where summary review makes significant non-compliance with the permit sufficiently evident. If the construction is already completed, the measure lacks practical utility. Standing may subsist after alienation of the land where the appellant retains a legally qualified relationship to the object of the dispute, such as a right of habitation (consid. on standing and on the nature of the measure).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.205

Data decisione, Autorità: 28.09.2005, TRAM

Titolo: Rifiuto sospensione lavori

Incarto n. 52.2005.205

Lugano 28 settembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 giugno 2005 di

RI 1 patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 24 maggio 2005 del Consiglio di Stato (n. 2574) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 11 aprile 2005 con cui il municipio di CO 2 si è rifiutato di sospendere i lavori di costruzione della piscina in corso sulla part. 93 RF;

viste le risposte:

  • 24 giugno 2005 del municipio di CO 2;

  • 23 giugno 2005 del Dipartimento del territorio;

  • 28 giugno 2005 di CO 1;

  • 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato;

vista la replica 31 luglio 2005 di RI 1 e le dupliche:

  • 29 agosto 2005 del municipio di CO 2;

  • 29 agosto 2005 di CO 1;

  • 30 agosto 2005 del Consiglio di Stato;

  • 02 settembre 2005 del Dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 23 gennaio 2004 il municipio di CO 2 ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la costruzione di una piscina scoperta sul terreno antistante la sua casa d’abitazione (part. 93 RF);

che, su ricorso del vicino opponente RI 1, con sentenza 21 luglio 2004 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato il provvedimento alla condizione che l’opera non sporgesse più di m 1.50 dal terreno naturale;

che il 4 aprile 2005 RI 1 ha chiesto al municipio di ordinare la sospensione dei lavori nel frattempo iniziati, asserendo che risultava disattesa la condizione alla quale questo tribunale aveva subordinato la licenza;

che, esperita una verifica, l’11 aprile 2005 il municipio ha respinto la richiesta, ritenendo che l’opera fosse edificata in modo conforme alla licenza accordata;

che contro questa decisione RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse ordinata la sospensione dei lavori in corso;

che, esperiti ulteriori accertamenti, il Governo ha respinto l’impugnativa, negando a sua volta l’esistenza di difformità suscettibili di giustificare un ordine di sospensione dei lavori;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla censurata risoluzione municipale;

che, secondo l’insorgente, nell’angolo ovest la piscina sporgerebbe dal terreno naturale in misura superiore al limite di m 1.50 fissato dal Tribunale cantonale amministrativo a titolo di condizione della licenza; il livello del terreno naturale riportato dai piani approvati non corrisponderebbe alla situazione effettiva;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e da CO 1, che contestano succintamente le tesi del ricorrente con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE;

che contrariamente a quanto assume il municipio il fatto che l’insorgente nelle more del presente procedimento abbia venduto i fondi (part. 91 e 92 RF) sottostanti l’opera in contestazione, non gli impedisce di continuare a stare in giudizio;

che conservando un diritto di abitazione sui fondi alienati, RI 1 ha invero mantenuto la legittimazione attiva, poiché il rapporto che lega la sua situazione a quella dell’oggetto impugnato continua ad essere qualificato;

che il ricorso, tempestivo, va comunque respinto nel merito;

che giusta l’art. 43 LE il municipio ordina la sospensione dei lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza ricevuta;

che l’ordine di sospensione dei lavori è un provvedimento cautelare volto ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto nell’attesa che l’autorità conceda il permesso in sanatoria per le opere eseguite senza permesso o in contrasto con la licenza rilasciata (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 42 LE n. 1261 seg.);

che un ordine di sospensione dei lavori si giustifica soltanto se gli stessi non sono ancora terminati;

che in concreto, la costruzione della piscina è stata da tempo portata a termine; un simile ordine sarebbe dunque privo di qualsiasi portata pratica;

che, considerata la sua natura cautelare, l’ordine di sospensione si fonda su un giudizio d’apparenza; la necessità di un intervento dell’autorità volto ad inibire la continuazione dei lavori deve imporsi con una certa evidenza sulla base di accertamenti sommari;

che nel caso concreto, né le verifiche eseguite dal municipio, né i successivi accertamenti operati dal Consiglio di Stato hanno evidenziato l’esistenza di difformità di un certo rilievo, tali da giustificare l’adozione da parte dell’autorità comunale dell’ordine di sospensione dei lavori sollecitato dall’insorgente;

che il rifiuto opposto dal municipio alla richiesta d’intervento avanzata dal ricorrente appare dunque giustificato anche nel merito;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

; ; ; ; .

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2
  3. CO 3
  4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

planning lawstop-work orderprovisional measurestandingpermit complianceconstruction workscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible despite the appellant having sold the underlying plots during the proceedings.

Decisione estratta

Yes. The appellant retained standing because he kept a right of habitation on the sold land and the link between his situation and the object of the appeal remained qualified.

Motivazione estratta

Loss of ownership did not extinguish legal interest where a habitation right was retained.

Questione giuridica chiave

Whether the municipality had to order suspension of the pool works under Art. 43 LE.

Decisione estratta

No. A suspension order was unwarranted because the pool was already completed and the authorities' summary checks did not reveal sufficiently serious deviations from the permit.

Motivazione estratta

A suspension order is a provisional measure only useful while works are ongoing and requires apparent, significant non-compliance shown by summary review.

Questione giuridica chiave

Whether the municipal refusal and the State Council decision had to be annulled.

Decisione estratta

No. Both decisions were justified and remained in force.

Motivazione estratta

No evidentiary basis showed a deviation of a degree that would justify intervention.

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