Risanamento restaurant windows and procedural standing of neighbors

52.2005.2Altro tribunale29 ago 2005Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1, operator of a restaurant near residential houses, appealed an order requiring it to keep the kitchen windows and doors facing the neighbors closed during operations. The Cantonal Administrative Court held that the neighbors who had complained about the noise and odors were directly and specially affected and therefore had to be included as parties in the remediation proceedings. Their exclusion by the Department of the Territory and the Council of State constituted a serious procedural defect. The court granted the appeal, annulled the government decision, and remitted the matter for a new decision after hearing the neighbors. No costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 16 LPAmb; art. 13 OIF; party status of complainants in remediation proceedings concerning emissions from an installation. Persons directly and specially affected by emissions from a non-compliant installation belong to the circle of parties in the administrative remediation procedure and must be heard before an abatement order is issued. Excluding such complainants constitutes a violation of essential procedural rules. Where the defect cannot be cured at appellate level, the contested decision must be annulled and the matter remitted for a new decision after joinder of the affected neighbors (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.2

Data decisione, Autorità: 29.08.2005, TRAM

Titolo: imposizione di tenere chiuse le finestre di un ristorante

Incarto n. 52.2005.2

Lugano 29 agosto 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 3 gennaio 2005 della

contro

la decisione 21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 5788) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 13 settembre 2004 con cui il Dipartimento del territorio le ha imposto di tenere chiuse le porte e le finestre della cucina rivolte verso le part. 1973-1981 durante l'attività;

viste le risposte:

  • 24 gennaio 2005 della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio;

  • 25 gennaio 2005 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. La ricorrente RI 1 è titolare dell'autorizzazio-ne a gestire il __________, situato a __________ nella zona di protezione dei monumenti (ZPM), di fronte ad un complesso residenziale formato da nove case a schiera.

Il 14 maggio 2003 C__________ ed A__________ P__________, proprietari di una di queste case, hanno chiesto all'Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) del Dipartimento del territorio di intervenire per far cessare le immissioni foniche ed atmosferiche derivanti dall'atti-vità della cucina dell'esercizio pubblico, situata di fronte alla loro abitazione. Il giorno seguente G__________ e M__________ V__________, proprietari di un'altra casa, hanno inoltrato un'analoga richiesta al municipio, che l'ha subito trasmessa all'UPR.

Tra le 2000 e le 2130 del 30 maggio 2003 un funzionario dell'UPR ha esperito un sopralluogo presso le abitazioni dei reclamanti, nel corso del quale ha constatato che dalle finestre della cucina del ristorante provenivano rumori di pentole, piatti e posate, nonché "urla e grida del personale". Lo stesso funzionario ha effettuato analoghe constatazioni l'11 settembre 2003 alla stessa ora.

Il 30 settembre 2003 l'autorità ha proposto ai responsabili dell'e-sercizio pubblico di tenere chiuse le finestre della cucina durante le fasi di attività.

Non avendo ottenuto risposta alla richiesta di formulare proposte di risanamento, il 30 giugno 2004 la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha prospettato alla ricorrente di tenere chiuse le finestre della cucina durante l'attività o di costruire una parete schermante lungo il confine verso le abitazioni dei reclamanti. Il 2 luglio 2004 tra le 2030 e le 2130 e tra le 2245 e le 2320 l'UPR ha esperito un ulteriore sopralluogo che ha confermato i riscontri dei precedenti.

Di fronte alla persistente passività della RI 1, il 13 settembre 2004 il Dipartimento del territorio le ha ordinato di tenere chiuse le finestre e le porte della cucina rivolte verso i fondi dei reclamanti durante le fasi di attività. L'ordine, fondato sull'art. 16 LPAmb e dichiarato immediatamente esecutivo, non è stato notificato ai vicini reclamanti.

B. Con giudizio 21 dicembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

Dopo aver rilevato che la fattispecie non era di esclusiva competenza del giudice civile come preteso dall'insorgente, il Governo ha in sostanza ritenuto che le immissioni foniche derivanti dalla cucina dell'esercizio pubblico travalicassero i limiti ammissibili in base alle direttive denominate Cercle bruit, applicabili a questo genere d'impianti.

C. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullato assieme al controverso ordine di risanamento. In via subordinata, ha postulato che l'ordine di tener chiuse le finestre fosse limitato alla fascia oraria notturna a partire dalle 2200.

L'insorgente ribadisce anzitutto che la legislazione ambientale sarebbe applicabile soltanto per tutelare eminenti interessi pubblici. Non sarebbe quindi applicabile al caso concreto, che a suo avviso andrebbe ascritto alla particolare sensibilità di un singolo vicino.

La cucina, prosegue, non produrrebbe comunque immissioni foniche eccessive. Queste andrebbero inoltre misurate in modo scientifico. Rilevanti, semmai, sarebbero soltanto le turbative che si manifestano dopo le 2200. Chiede quindi che venga allestita una perizia, che valuti anche le ripercussioni economiche derivanti dall'ordine censurato.

D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza formulare osservazioni.

Considerato, in diritto

  1. 1.1. La competenza Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 6 DLALPAmb. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente gravata dal provvedimento censurato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti per i motivi che seguono (art. 18 PAmm).

  1. Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPAmb, gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o di quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.

Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione, precisa l'art. 13 cpv. 1 OIF, l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari. Gli impianti, soggiunge la norma (cpv. 2), devono essere risanati: (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che i valori limite d'im-missione non siano superati.

L'esistenza di una situazione ambientale suscettibile di giustificare l'adozione di misure di risanamento può essere rilevata d'uf-ficio dall'autorità o dietro segnalazione di terzi, in particolare di vicini molestati dalle immissioni provenienti da impianti non conformi. Nel procedimento amministrativo che si instaura fra l'autorità ed il proprietario dell'impianto da risanare, ai denuncianti va riconosciuta la qualità di parte nella misura in cui appartengono a quella limitata e qualificata cerchia di persone che per situazione risultano toccate dalle immissioni prodotte in modo più intenso degli altri membri della collettività. In altri termini, sono da considerare parte i denuncianti che sarebbero legittimati ad impugnare le misure di risanamento prescritte dall'autorità (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 14, n. 1).

  1. Nell'evenienza concreta, il controverso ordine di risanamento non è stato notificato ai denuncianti. Pur avendo constatato che le immissioni foniche provenienti dall'attività della cucina dell'esercizio pubblico della ricorrente colpivano le abitazioni dei vicini denuncianti in misura particolarmente rilevante, il Dipartimento del territorio non li ha coinvolti nel procedimento instauratosi con la RI 1. Analogamente, anche il Consiglio di Stato li ha ignorati.

Siffatto modo di procedere integra gli estremi di una chiara violazione di norme essenziali di procedura, poiché è evidente che ai denuncianti, direttamente e personalmente interessati, andava riconosciuta la qualità di parte siccome collegati per situazione all'oggetto del provvedimento in esame da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, atto a conferire loro la qualità per impugnarlo.

  1. Non spettando a questo tribunale rimediare al difetto posto in essere dalle precedenti istanze, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, chiamati in causa i denuncianti, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratogli dalla RI 1.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 6 DLALPAmb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 21 dicembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 5788) è annullata.

1.2. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato dal considerando 4.

  1. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

  2. Intimazione a:

terzi implicati

  1. Dipartimento del territorio Divisione dell'ambiente, 6500 Bellinzona,

  2. Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

environmental nuisancenoise emissionsrestaurantprocedural standingremandparty rightsabatement order

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible and within the Administrative Court's jurisdiction

Decisione estratta

The court had jurisdiction and the appeal was admissible because the appellant was directly and personally affected and filed in time.

Motivazione estratta

Jurisdiction followed from the cantonal implementing law; standing and timeliness were satisfied on the record, and the case could be decided on the file.

Questione giuridica chiave

Whether the lower authorities violated essential procedural rules by excluding the complaining neighbors from the restoration proceedings

Decisione estratta

Yes. The complainants were entitled to party status because the emissions affected them in a particularly intense and direct way, so they should have been called in.

Motivazione estratta

Persons who are specially and directly affected by emissions from a non-compliant installation belong to the limited circle of persons entitled to participate and would also have standing to challenge the remediation measures. Excluding them was a clear procedural violation.

Questione giuridica chiave

Whether the government decision ordering the closure of kitchen windows and doors should be annulled and remitted

Decisione estratta

Yes. The appeal was upheld, the government decision was annulled, and the case was remanded for a new decision after joining the complainants.

Motivazione estratta

Because the defect could not be cured by the reviewing court, the prior instance had to call the neighbors as parties and decide anew.

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