Public procurement invitation annulled for inadequate bidding deadline

52.2005.118Altro tribunale28 apr 2005Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Two invited bidders challenged a procurement invitation for the supply and installation of a ventilation system. The Administrative Court held that it had jurisdiction and that the appeals were timely. It found the eight-day deadline for submitting offers clearly inadequate, especially since the tender documents were incomplete. The court did not need to definitively resolve the other objections to the tender specifications. It partially upheld the appeals, annulled the bidding documentation, waived court fees, and ordered the State to pay CHF 600 in party compensation to each appellant.

Massima Omnilex

Art. 18, 36 and 61 LCPubb; Art. 28 and 31 PAmm: In public procurement, the contracting authority enjoys broad discretion in defining the subject matter of the tender, but this discretion is constrained by mandatory procurement principles. A bidding deadline may not be set so short as to prevent bidders from preparing a proper offer, particularly where the tender documentation is incomplete. A vitiated call for tenders is in principle to be annulled; corrective amendments are only exceptionally appropriate because they may prejudice bidders who did not appeal. Where the outcome warrants it, no court fee may be charged and party compensation is allocated according to the losing-party rule.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.118

Data decisione, Autorità: 28.04.2005, TRAM

Titolo: delibera per fornitura e posa di un impianto di ventilazione

Incarto n. 52.2005.118 52.2005.119

Lugano 28 aprile 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi 8 aprile 2005 delle

a.

b.

T__________, 69,

K__________, , patrocinate da: avv. PA 1,

contro

il bando del concorso ad invito indetto dal Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) / Sezione della logistica per la fornitura e la posa dell'impianto di ventilazione del L__________;

viste le risposte 20 aprile 2005 della Sezione della logistica;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con lettera 25 marzo 2005, inviata per posta semplice, la Sezione della logistica del DFE ha sollecitato cinque ditte del ramo, fra cui le due qui ricorrenti, ad inoltrare entro l'8 aprile seguente un'offerta per la fornitura e la posa dell'impianto di ventilazione del L__________;

che la lettera d'invito non indicava né i mezzi né i termini di ricorso per eventualmente impugnare la documentazione di gara;

che contro tale documentazione, ricevuta il 30 marzo 2005, la T__________ e la K__________ sono insorte davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa fosse riformulata ai sensi dei considerandi e che la procedura d'invito fosse riaperta con un nuovo adeguato termine, rispettivamente annullata;

che le ricorrenti hanno contestato:

di doversi attenere alle offerte dettagliate già inoltrate da altre ditte per altre componenti dell'impianto da fornire (pos. 244.0; 244.4; 251.0);

la mancata indicazione dei quantitativi delle parti da fornire, con delega ai concorrenti del compito di desumerli dai piani;

la prescrizione di prodotti di determinate marche;

l'inadeguatezza del termine per l'inoltro delle offerte;

l'impossibilità di valutare ed indicare i tempi d'esecuzione;

che, pur contestando buona parte delle tesi delle ricorrenti, la Sezione della logistica ha chiesto in via principale di accogliere parzialmente il ricorso, annullando di conseguenza la procedura ad invito, alla quale - peraltro - nessuna delle cinque ditte invitate ha dato seguito;

che il committente ha, in particolare, riconosciuto che il termine per l'inoltro delle offerte è troppo breve e che talune posizioni del capitolato sono erronee; in via subordinata ha comunque chiesto il rigetto dell'impugnativa, opponendosi ad una riformulazione del capitolato;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto invitate a partecipare alla gara, le ricorrenti sono legittimate a contestarne gli atti che ne definiscono il quadro (art. 43 PAmm e 37 lett. a LCPubb);

che i ricorsi, inoltrati nel termine di 10 giorni dalla ricezione della documentazione impugnata, sono tempestivi (art. 36 cpv. 1 LCPubb);

che, avendo il medesimo fondamento di fatto, possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che nella definizione della prestazione messa a concorso il committente fruisce di una vasta libertà di decisione;

che i limiti di tale libertà vanno ricercati nei principi generali e nelle prescrizioni imperative che disciplinano il diritto delle commesse pubbliche;

che l'autorità di ricorso, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un bando di concorso, deve limitarsi a rilevare le violazioni del diritto (art. 61 PAmm); essa deve in particolare evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello del committente;

che un bando di concorso viziato deve di principio essere annullato; correzioni ed emendamenti sono difficilmente ipotizzabili, poiché ingenerano disparità di trattamento nei confronti dei concorrenti che non l'hanno impugnato;

che, nel caso concreto, le ricorrenti - contraddittoriamente - postulano, da un lato, la correzione del bando di concorso impugnato; dall'altro, ne sollecitano invece l'annullamento;

che le censure riferite al termine per l'inoltro delle offerte sono sicuramente fondate; un termine di appena 8 giorni appare in effetti chiaramente inadeguato (cfr. art. 18 LCPubb); a maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che la documentazione di gara messa a disposizione dei concorrenti invitati non era nemmeno completa, mancando le offerte delle ditte terze alle quali essi dovevano attenersi per allestire la propria offerta;

che lo stesso committente riconosce il buon fondamento di questa eccezione;

che meno fondate appaiono invece le ulteriori eccezioni sollevate dalle ricorrenti;

che il rinvio alle offerte di altre ditte, fornitrici di altre componenti dell'impianto, appare giustificato dalla necessità di assicurare la congruenza delle varie prestazioni messe a concorso; non viola dunque il diritto;

che nemmeno nella mancata indicazione dei quantitativi richiesti è ravvisabile una violazione del diritto; nessuna disposizione di legge impedisce invero al committente di mettere a concorso una fornitura a corpo invece che a misura;

che parimenti immune da violazioni del diritto appare il riferimento a determinati prodotti o marche; per quanto è dato di vedere, si tratta soltanto di un riferimento indicativo, che non limita la libertà dei concorrenti di fornire prodotti alternativi equivalenti;

che tali censure possono comunque rimanere indecise, poiché l'adesione del committente alla domanda di annullamento del capitolato formulata dalle ricorrenti permette di dare loro adeguata soddisfazione;

che nella misura in cui chiedono l'annullamento del capitolato, i ricorsi vanno dunque accolti;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm); le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato alle ricorrenti per la tutela dei loro interessi, sono invece messe a carico dello Stato secondo soccombenza (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 36, 37 LCPubb; 9 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. I ricorsi sono parzialmente accolti.

§ Di conseguenza, la documentazione di gara è annullata.

2.Non si preleva tassa di giustizia.

3.Lo Stato rifonderà fr. 600.- a ciascuna delle ricorrenti a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione a:

terzi implicati

  1. Dipartimento finanze e economia Sezione della logistica, 6501 Bellinzona,
  2. Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

public procurementinvitation tenderbidding deadlinetender documentsequal treatmentstandingannulmentparty costscourt fee

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeals against the invitation documents were admissible and within time

Decisione estratta

Yes. The court had jurisdiction, the bidders had standing as invited participants, and the appeals were filed in time.

Motivazione estratta

Competence followed from the procurement statute; invited bidders may challenge the framework documents; the 10-day deadline was met.

Questione giuridica chiave

Whether the eight-day deadline for submitting offers was lawful

Decisione estratta

No. A deadline of only eight days was manifestly inadequate, especially because the tender documentation was incomplete.

Motivazione estratta

The contracting authority has broad discretion, but it is limited by mandatory public procurement rules. The court found the short deadline clearly incompatible with those rules, and the authority itself acknowledged the defect.

Questione giuridica chiave

Whether the other objections to the tender documents required relief

Decisione estratta

The remaining objections did not justify separate relief; in any event, annulment of the tender documents already gave the appellants adequate satisfaction.

Motivazione estratta

The references to other firms' offers, the absence of quantities, and references to brands were not found unlawful on the court's view, but the court did not need to decide them definitively because the authority accepted annulment.

Questione giuridica chiave

How costs and party compensation should be allocated

Decisione estratta

No court fee was charged, and the State had to reimburse each appellant CHF 600 in party costs.

Motivazione estratta

Given the outcome, no justice fee was levied; party costs followed the losing party rule and were borne by the State.

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