Use of glass blocks to close a window in a historic core

52.2005.105Altro tribunale20 mag 2005Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A neighbor appealed against a permit allowing a window in a historic-core building to be closed with glass blocks. The Administrative Court held that such an infill is a masonry work, not a simple window material issue. Under the applicable historic-core rules, it may be used only if the exterior face is plastered and painted like the rest of the building. The court therefore annulled the cantonal government’s decision, but upheld the municipal permit subject to that condition. Court costs and party compensation were charged to the permit holder.

Massima Omnilex

Art. 8 NAPPN; historic-core building interventions; glass blocks as masonry closure. A window infill made of glass blocks is to be qualified, in material and functional terms, as a masonry work and not as a mere opening or simple light source. Absent a specific exception in the building sheet, such a closure falls under the rule that masonry in the historic core must be finished with lime or mineral plaster; the authority has no discretion to replace this requirement with alternative material solutions. A permit may therefore be maintained only subject to the condition that the exterior surface of the glass-block closure be plastered and painted to match the building (consid. 3-4).

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Numero d'incarto: 52.2005.105

Data decisione, Autorità: 20.05.2005, TRAM

Titolo: autorizzazione per chiudere con un tavolato di mattoni in vetrocemento una finestra di uno stabile nel nucleo

Incarto n. 52.2005.105

Lugano 20 maggio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 marzo 2005 di

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 2 marzo 2005 del Consiglio di Stato (n. 938) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 15 dicembre 2004 con cui il municipio di CO 2 autorizza CO 1 a chiudere con un tavolato di mattoni in vetrocemento una finestra di uno stabile del nucleo (part. n. 257);

viste le risposte:

  • 30 marzo 2005 del Dipartimento del territorio (UDC);

  • 5 aprile 2005 del Consiglio di Stato;

  • 14 aprile 2005 di CO 1;

  • 18 aprile 2005 del municipio di CO 2;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il resistente CO 1 è comproprietario di uno stabile ad uso abitativo, situato nel nucleo di A__________ (part. 257) e definito edificio a riuso controllato dal piano particolareggiato di quel comparto (PPN). La resistente RI 1 è proprietaria del fondo (part. n. 258), che confina con la facciata nord di questo edificio.

Il 17 marzo 2004 il municipio ha rilasciato ad CO 1 il permesso di aprire nel sottotetto della facciata nord una finestra di m 0.75 x 0.85, che era stata murata in tempi remoti.

La vicina qui ricorrente, che non si era opposta all'intervento, ha convenuto in giudizio il resistente davanti al Pretore di Lugano, chiedendo che fosse ordinata la chiusura della nuova finestra.

Pendente causa, lo stesso resistente ha chiesto informalmente al municipio il permesso di richiudere l'apertura con un tavolato di mattoni in vetrocemento. Il 2 giugno 2004 il municipio l'ha autorizzato a procedere in quel modo.

B. Contro questa decisione, RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. L'insorgente ha in sostanza contestato l'impiego del vetrocemento.

Il 5 luglio 2004 il resistente CO 1 si è impegnato davanti al pretore a chiudere l'apertura secondo modalità che sarebbero state decise nell'ambito della procedura amministrativa in corso. La causa civile è stata pertanto stralciata dai ruoli.

C. Dopo vicissitudini processuali note alle parti, che non occorre qui riassumere, con giudizio 2 marzo 2005 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del municipio di autorizzare la chiusura della finestra con mattoni di vetrocemento.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il vetrocemento, pur non figurando tra i materiali utilizzabili per i serramenti, elencati dall'art. 8 delle norme di attuazione PPN, non fosse nemmeno vietato. Non trattandosi di un intervento deturpante ha quindi confermato la licenza.

D. Contro il predetto giudizio la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

L'insorgente insiste nell'affermare che il vetrocemento non può in nessun caso rientrare fra i materiali ammissibili nella zona del nucleo. Lo escluderebbe la prescrizione che impone di eseguire i serramenti in legno verniciato.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed il beneficiario della licenza, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti di cui di dirà qui appresso per quanto necessario.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono indiscutibilmente date. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle fotografie prodotte dalle parti. Non occorre dunque esperire un sopralluogo.

  1. 2.1. L'art. 6 NAPPN distingue otto diverse modalità d'intervento sugli edifici del nucleo. Apposite schede definiscono per ogni edificio il tipo d'intervento concretamente ammesso.

Il riuso controllato (art. 6 lett. B NAPPN), che qui interessa, impone di subordinare l'espressione architettonica delle opere necessarie alle caratteristiche dell'edificio esistente. La modifica di aperture, forma e tipo del tetto e dettagli costruttivi è ammessa in modo limitato e controllato, nel rispetto delle indicazioni specifiche date per ogni singolo edificio dalle schede analitico-normative e delle indicazioni puntuali fornite dall'art. 8 NAPPN.

2.2. Giusta l'art. 8 NAPPN, salvo diversa disposizione risultante dalla scheda analitico-normativa del singolo edificio, per tutti gli interventi nel nucleo fanno stato le seguenti indicazioni puntuali:

  • i materiali ammessi sono:

  • per le coperture tegole Ludovici rosse o coppi

  • per le murature intonachi tinteggiabili alla calce o al minerale (...)

  • per i serramenti il legno o metallo verniciato di semplice disegno

  • non sono ammesse tapparelle, lamelle o avvolgibili; :

  • non sono ammesse:

  • decorazioni di tipo rustico (ad es. traversine, pietre o mattoni in facciata, ferri battuti);

  • rivestimenti delle facciate in legno, pietra naturale o altri materiali;

  • inferriate e ringhiere di tipo rustico in legno o in ferro battuto

Il divieto di rivestire le facciate in legno, pietra naturale o altri materiali, sancito dalla norma in esame, si traduce in definitiva in un obbligo di ricoprirle d'intonaco tinteggiabile alla calce o al minerale, unico materiale ammesso per le murature.

3.Nell'evenienza concreta, il resistente intende chiudere con un tavolato di mattoni in vetrocemento la finestra che ha aperto l'anno scorso nella facciata nord del suo stabile.

L'intervento in esame va configurato come un'opera muraria. La permeabilità alla luce del tavolato di mattoni in vetrocemento non permette di qualificarlo diversamente. Tanto per il diritto civile, quanto per il diritto pubblico, una parete di vetrocemento non è parificabile ad un'apertura a prospetto o a semplice luce (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 125 LAC n. 1458 e riferimenti). È un muro e come tale va considerato anche se lascia filtrare la luce.

Trattandosi di un muro deve per principio essere intonacato alla calce o al minerale. Lo impone in modo inequivocabile l'art. 8 NAPPN, che - in assenza di diversa disposizione risultante dalla scheda analitico-normativa dell'edificio - non lascia spazio a soluzioni alternative o all'apprezzamento dell'autorità decidente.

Cadono dunque nel vuoto le disquisizioni sulle caratteristiche delle aperture e dei relativi serramenti sviluppate dal Consiglio di Stato. Dal profilo sostanziale, la chiusura di una finestra con un tavolato in vetrocemento non si distingue dalla soppressione di un'apertura con un'opera in muratura impermeabile alla luce.

La finestra può dunque essere chiusa con un tavolato in vetrocemento, ma questo, in quanto opera in muratura, verso l'esterno, deve essere intonacato. Conclusione, questa, che è perfettamente conforme al divieto di rivestire le facciate in legno, pietra naturale o altri materiali, sancito dall'art. 8 NAPPN.

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato, ma confermando la licenza alla condizione che la parete in vetrocemento, verso l'esterno sia intonacata e tinteggiata come il resto dell'edificio.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono addebitate al resistente, in quanto soccombente in misura soverchiante.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 6, 8 NAPPN di A__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 2 marzo 2005 del Consiglio di Stato (n. 938) è annullata.

1.2. la licenza edilizia 15 dicembre 2004 è confermata alla condizione che il tavolato di mattoni in vetrocemento sia intonacato e tinteggiato come il resto dell'edificio.

  1. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 1'200.- alla ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

  2. Intimazione a:

;

; ; .

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2 2 patrocinato da: PA 2
  3. CO 3
  4. CO 4

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether closing the window with glass blocks is allowed under the historic-core planning rules.

Decisione estratta

Glass blocks may be used to close the opening, but the exterior surface must be plastered and painted like the rest of the building.

Motivazione estratta

A glass-block infill is a masonry work, not a mere opening or light source. As masonry, it must generally be plastered in lime or mineral plaster under Art. 8 NAPPN, absent a specific building-sheet exception.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal government decision upholding the permit must be annulled.

Decisione estratta

Yes, the government decision is annulled because it failed to impose the required exterior plastering condition.

Motivazione estratta

The lower authorities wrongly treated the glass blocks mainly as a question of permissible window material; the decisive point is the masonry character of the closure and the mandatory plastering rule.

Questione giuridica chiave

How the costs and party compensation should be allocated.

Decisione estratta

Costs and compensation are charged to the permit holder as the substantially unsuccessful party.

Motivazione estratta

The appellant succeeded in the essential point, so the permit holder bears the court fee and owes party compensation for both instances.

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