Muzzle order for allegedly dangerous dog annulled for lack of findings

52.2004.64Altro tribunale2 mar 2005Granted

Sintesi

The Ticino Administrative Court allowed the appeal against a State Council decision that had upheld a municipal muzzle order for the appellants’ dog. It held that the municipal and cantonal authorities had not adequately established the dog’s temperament or the facts of the alleged incident, and had relied essentially on the criminal complaint alone. The file showed no objective proof of a dangerous character, and the authorities had not properly heard the appellants. The challenged decision was annulled and the matter remitted to the Government for further investigation and a new ruling. No court fees were charged, and the municipality was ordered to pay CHF 500 in compensation.

Regest

Art. 107, 208 LOC; Art. 18, 28, 31 PAmm; municipal dog ordinance Art. 2-3: a muzzle order for a dog may be maintained only where the competent authority establishes, on an adequate factual basis, an actual impairment of public safety or a non-mild temperament; reliance solely on a criminal complaint is insufficient. Even where the communal authority enjoys broad police discretion, the decision must rest on objective findings and proper investigation. If the factual record is lacunary, the reviewing court annuls the administrative decision and remands for further inquiry and a new determination (consid. 2-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2004.64

Data decisione, Autorità: 02.03.2005, TRAM

Titolo: uso museruola per cani ritenuti pericolosi

Incarto n. 52.2004.64

Lugano 2 marzo 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 23 febbraio 2004 di

RI 1 entrambi patrocinati da: PA 1 6600 Muralto,

contro

la decisione 3 febbraio 2004 del Consiglio di Stato, n. 475, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dai ricorrenti avverso la risoluzione 5 settembre 2003 con la quale il municipio di __________ ha imposto l'uso della museruola al cane di loro proprietà;

viste le risposte:

  • 2 marzo 2004 del Consiglio di Stato;

  • 3 marzo 2004 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che i ricorrenti RI 1 vivono a __________ dove detengono un cane pastore bernese di 6 anni;

che il 30 giugno 2003 __________, __________ hanno sporto denuncia penale nei confronti dei ricorrenti per titolo di lesioni colpose e di atti contro la pubblica incolumità; il 24 giugno 2003 il cane dei ricorrenti avrebbe infatti aggredito e ferito sia il loro cane, di razza labrador, che la loro ragazza alla pari __________; anche quest'ultima ha sporto denuncia penale;

che essi osservano che quel giorno __________ passeggiava in via Orino a __________ tenendo al guinzaglio il labrador di loro proprietà, mentre il cane dei ricorrenti vagava incustodito;

che, a causa della zuffa, il labrador sarebbe stato morso, mentre __________, avrebbe riportato, oltre a escoriazioni e contusioni, anche alcuni morsi alla gamba sinistra tali da richiedere l'intervento di un medico;

che, a seguito della denuncia penale, con risoluzione 5 settembre 2003 il municipio di __________ - fondandosi in particolare sui punti n. 2 e 3 dell'Ordinanza municipale 30 gennaio 2001 sulla detenzione dei cani - ha ordinato il porto della museruola per il cane dei ricorrenti;

che il 3 febbraio 2004 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa formulata dai ricorrenti avverso il provvedimento municipale, ritenendolo proporzionato;

che, prescindendo dall'appurare quale cane abbia realmente ferito __________, il Governo ha ritenuto che la risoluzione municipale non fosse arbitraria;

che i ricorrenti si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento del predetto giudizio governativo;

che oltre a contestare la pericolosità del loro cane, evidenziano che non è stato appurato quale dei due cani abbia effettivamente morso la ragazza; a tal proposito lamentano innanzitutto la lesione del loro diritto di essere sentiti e contestano la proporzionalità del provvedimento, ritenendo sufficiente l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il municipio, entrambi senza formulare particolari osservazioni;

che il 14 giugno 2004 il Ministero pubblico ha emesso due decreti di non luogo a procedere;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC; il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti è certa (art. 43 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che non è compito di questo Tribunale porre rimedio ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori;

che i ricorrenti invocano la violazione del diritto di essere sentiti, non essendo stati interpellati né dall'autorità municipale e neppure dal Governo in merito all'accaduto;

che giusta l'art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale, tra cui il mantenimento dell’ordine e della tranquillità (cpv. 2 lett. a);

che la norma in questione è essenzialmente una norma attributiva di competenze in quanto si limita di principio a designare, all'interno del comune, l'organo (municipio) al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina invece né la natura né la modalità degli interventi ammissibili;

che il contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale, oppure – dove queste mancano – dalla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed imminenti per i beni di polizia (RDAT 1993 I n. 2, consid. 2.1. con numerosi rinvii);

che, giusta l'art. 3 della menzionata ordinanza municipale, i cani di indole non mite devono essere provvisti di museruola: è data facoltà al municipio di ordinare l'utilizzo della museruola a cani che pregiudicano la sicurezza pubblica;

che indipendentemente dal fatto che il provvedimento municipale si fondi sull'ordinanza precitata o sia sorretto dalla clausola generale di polizia, controversa in concreto è l'esistenza di una turbativa all'ordine, alla tranquillità e alla sicurezza pubblica suscettibile di giustificare l'intervento dell'autorità comunale qui in esame;

che in concreto il municipio ha ordinato l'utilizzo della museruola per il cane dei ricorrenti, dopo aver preso semplicemente atto dell'inoltro della denuncia penale dei signori __________;

che, essendo stato informato dell'aggressione del 24 giugno 2003, il municipio ha ritenuto che il cane degli insorgenti pregiudicasse la sicurezza pubblica;

che l'autorità comunale non ha offerto ai ricorrenti alcuna possibilità di esprimersi, pronunciando l’ordine impugnato senza esperire alcuna formalità;

che, il Governo dal canto suo ha premesso che rientra nelle competenze dell'esecutivo comunale valutare se siano adempiuti i requisiti per il porto della museruola per i cani di indole non mite;

che, sulla base degli atti di causa, l'autorità di prime cure ha confermato la risoluzione municipale, ritenuto che non vi fossero dubbi circa la non arbitrarietà della valutazione fatta dal municipio;

che, di conseguenza, neppure l'autorità di ricorso di prime cure ha effettuato accertamenti sull'indole del cane dei ricorrenti e neppure sui fatti del 24 giugno 2003;

che siffatto modo di procedere non può essere tutelato; l'accertamento dei fatti da parte del municipio e del Consiglio di Stato appare lacunoso laddove, per dedurre la "pericolosità" del cane dei ricorrenti, si fonda unicamente sulla denuncia penale in oggetto;

che il Ministero pubblico, pronunciandosi sul comportamento dei ricorrenti relativamente al fatto denunciato, ha emesso due decreti di non luogo a procedere; prescindendo da una analisi specifica dell'indole e dell'effettiva pericolosità dell'animale, ha unicamente osservato che, precedentemente al 24 giugno 2003, il cane non aveva mai avuto comportamenti aggressivi e non era stato oggetto di alcuna segnalazione al municipio;

che dagli atti non emerge prova atta a dimostrare l'indole non mite del cane dei ricorrenti; che a tal proposito, né il municipio e neppure il Governo hanno correttamente accertato l'indole del cane e l'eventuale violazione della sicurezza;

che, pur riconoscendo all'autorità comunale ampio potere decisionale in ambito di polizia locale, non si può prescindere dall'evidenziare come la decisione impugnata faccia completamente astrazione da ogni e qualsiasi accertamento oggettivo;

che a fronte di simili lacune, questo Tribunale non può che annullare la risoluzione governativa impugnata e retrocedere gli atti all’istanza inferiore per nuovo giudizio previa adeguata istruttoria, da esperirsi all'occorrenza ordinando adeguate indagini circa l'indole del cane dei ricorrenti e la sua asserita pericolosità (DTF 8 maggio 1995 n. 1P.236/1995 in re G. = RDAT 1995 II n. 8; STA 5 aprile 1994 in re comune di B.; RDAT 2002 II n. 5);

che, a titolo abbondanziale, si evidenzia che l'ordinanza municipale sulla detenzione dei cani vieta in ogni caso di lasciar vagare i cani in luoghi pubblici (art. 1) e prevede che debbano essere costantemente tenuti al guinzaglio nelle zone abitate e ogniqualvolta ve ne fosse la necessità (art. 2);

che in considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda all'istruttoria e statuisca nuovamente sull'impugnativa;

che dato l'esito non si prelevano spese, né tasse di giustizia (art. 28 PAmm); le ripetibili sono invece poste a carico del municipio di __________ (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 107, 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; art. 2, 3 dell'Ordinanza municipale sulla detenzione dei cani;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 3 febbraio 2004, n. 475, del Consiglio di Stato è annullata;

1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa istruttoria come ai considerandi.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia. Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 500.- a titolo di ripetibili.

  2. Intimazione a:

; .

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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