Revision inadmissible when defect could have been appealed directly

52.2004.331Altro tribunale12 ott 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1, represented by RA 1, challenged the Ticino Council of State's refusal to entertain his request for revision of a prior government decision concerning a preliminary building permit refusal. He argued that the earlier government decision was flawed because no on-site inspection had been carried out. The Tribunal cantonal amministrativo held that no ground for revision under Art. 35 PAmm was made out, because the alleged defect could and should have been raised by ordinary appeal against the earlier decision. The appeal was dismissed and costs of CHF 400 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 35 PAmm; revision is not admissible where the alleged procedural or substantive defect could have been challenged by ordinary appeal against the prior decision. Revision is an exceptional remedy limited to the statutory grounds; it cannot serve to cure an omission of the party to use the available ordinary remedies (consid. on admissibility of revision). If no revision ground is established, the authority may declare the request inadmissible and the reviewing court will uphold that refusal.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2004.331

Data decisione, Autorità: 12.10.2004, TRAM

Titolo: revisione di una decisione governativa in ambito edilizio

Incarto n. 52.2004.331

Lugano 12 ottobre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dalla segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 4 ottobre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione 21 settembre 2004 (n. 4213) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l’istanza 14 aprile 2004 dell’insorgente volta ad ottenere la revisione della risoluzione governativa 11 novembre 2003 (n. 4952), in materia di rifiuto della licenza edilizia in via preliminare per lavori di miglioria all’interno della costruzione al mappale n. 488 RF di __________;

richiamato l’art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con decisione 23 settembre 2003, il municipio di CO 1 ha respinto la domanda di rilascio della licenza edilizia preliminare inoltrata da RI 1 per l’esecuzione di lavori di miglioria all’interno dello stabile sito sulla part. n. 488 RF __________;

che con giudizio 11 novembre 2003, il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso inoltrato dall’insorgente avverso la predetta decisione; il Governo ha rinviato gli atti al DT affinché verificasse il cambiamento di destinazione ed emettesse un nuovo avviso in merito alla domanda di costruzione;

che il predetto giudizio governativo è rimasto incontestato;

che il 19 dicembre 2003 l’UDC (DT) ha esperito un sopralluogo, nel corso del quale ha constatato che l’edificio è utilizzato attualmente quale grotto al piano superiore e cantina al piano terreno; la pratica è poi stata sospesa in attesa che il ricorrente valutasse la possibilità di inoltrare un’ulteriore domanda di costruzione, a seguito di quanto accertato con il sopralluogo;

che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con istanza 14 aprile 2004 RI 1 ha chiesto all’esecutivo cantonale la revisione della decisione 11 novembre 2003; egli ha postulato l’annullamento della stessa in quanto l’autorità di prime cure non aveva proceduto al sopralluogo che aveva chiesto di indire dinnanzi al Consiglio di Stato;

che il Governo, con risoluzione 21 settembre 2004, ha dichiarato irricevibile l’istanza, in quanto non erano adempiuti i presupposti della revisione;

che avverso il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

considerato, in diritto

che, giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 60 PAmm;

che nella misura in cui contesta il giudizio d’irricevibilità reso dal Consiglio di Stato, l’insorgente è senz’altro legittimato a ricorrere;

che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l’art. 35 PAmm la revisione è data:

“a) se l’autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consenta;

b) se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

c) se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell’istante;

d) se l’istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente.”;

che in concreto, dalle argomentazioni addotte dall’istante nel ricorso interposto dinanzi al Consiglio di Stato non è effettivamente ravvisabile alcun motivo di revisione;

che il ricorrente avversa la decisione governativa 11 novembre 2003, in quanto il Consiglio di Stato non aveva proceduto al sopralluogo;

che, in effetti, avendo annullato la decisione municipale e rinviato gli atti al DT per nuova decisione, l’autorità di prime cure ha ritenuto di non dover procedere alla visita in loco come da egli postulato;

che la revisione non è ammissibile quando il difetto lamentato poteva essere censurato impugnando la decisione e facendo uso della via ordinaria di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2a ad. art. 35);

che, nell’evenienza concreta, nulla impediva al ricorrente di avversare, entro i limiti ricorsuali, la decisione governativa 11 novembre 2003 dinanzi a codesto Tribunale;

che in siffatte circostanze il ricorso dev’essere respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 18, 28, 35, 43, 46, 48, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.-, sono poste a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2
  3. CO 3

Il presidente del

Tribunale cantonale amministrativo La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

revisionbuilding permitinadmissibilityordinary appealsite inspectioncosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the conditions for revision of the government decision were met under Art. 35 PAmm.

Decisione estratta

No revision ground was shown; the alleged defect could have been challenged through ordinary appeal against the 11 November 2003 decision.

Motivazione estratta

Revision is unavailable where the complained-of defect could already have been raised by ordinary remedies. The applicant could have appealed the government decision within the normal time limit.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the Council of State's refusal of revision should be upheld.

Decisione estratta

The appeal had to be dismissed because the revision request was correctly declared inadmissible.

Motivazione estratta

Since no revision ground existed under Art. 35 PAmm and the grievance concerned an issue that could have been brought in the ordinary appeal against the earlier government decision, the challenged ruling stood.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and fees.

Decisione estratta

Costs were charged to the appellant.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party.

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