Municipal intent to set off claim is not an appealable decision

52.2004.320Altro tribunale14 ott 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI1 challenged a municipal letter stating that the municipality intended to offset a pension-related amount owed to him against outstanding taxes. The Ticino Administrative Court held that the letter was not an administrative decision but only a declaration of intent, because it did not itself create, modify, extinguish, or determine rights or obligations. The court therefore upheld the Government’s inadmissibility ruling and dismissed the appeal. It also imposed court costs of CHF 600 on RI1 and ordered him to pay the municipality CHF 600 in party compensation.

Massima Omnilex

Art. 5 PA; notion of an appealable administrative decision; a mere declaration of intent is not subject to appeal. A communication by a public authority that only announces a future set-off or refusal to pay, without itself producing binding legal effects on rights or obligations, lacks the character of a decision. The decisive criterion is whether the act, adopted iure imperii in a concrete case, is intended to create, modify, annul, establish, or deny legal relations; absent such effect, the remedy is inadmissible (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2004.320

Data decisione, Autorità: 14.10.2004, TRAM

Titolo: compensazione di un credito tra ente pubblico e privato

Incarto n. 52.2004.320

Lugano 14 ottobre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 settembre 2004 di

RI1 patrocinato da: PA1

contro

la decisione 7 settembre 2004 del Consiglio di Stato (n. 3988), che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso lo scritto 7 luglio 2004 con cui il municipio di CO1 gli comunica di voler compensare un credito vantato dallo stesso nei confronti del comune con un credito per imposte arretrate, vantato dal comune nei suoi confronti;

viste le risposte:

  • 5 ottobre del municipio di CO1;

  • 5 ottobre 2004 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che nel 2002 è stata sciolta la Cassa pensioni dei dipendenti del comune di CO1;

che il capitale libero (fr. 172'000.-) è stato ripartito fra 13 pensionati;

che al ricorrente RI1, __________, passato al beneficio della pensione nel 1991, è toccato l’importo di fr. 30'709.52, che è stata depositato presso il comune;

che il comune di CO1 è creditore nei confronti dell’insorgente di oltre 37'000.- fr. per imposte arretrate;

che, invitato dal ricorrente a versargli l’importo di sua spettanza, il 7 luglio 2004 il municipio gli ha comunicato di essere intenzionato a compensarlo con gli arretrati d’imposta;

che contro questa comunicazione RI1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il versamento della somma di fr. 30'079.52;

che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l’impugnativa; secondo il Governo, la comunicazione censurata non avrebbe valenza di atto amministrativo impugnabile;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia fatto obbligo al comune di mettergli a disposizione l’importo di fr. 30'079.52;

che secondo l’insorgente nella comunicazione inviatagli dal municipio sarebbero ravvisabili gli estremi di un provvedimento che tocca i suoi interessi giuridicamente protetti, ossia di una decisione impugnabile;

che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il comune, che ne postula il rigetto, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 LOC; la legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm);

che in quanto volto a contestare il giudizio che dichiara irricevibile l’impugnativa inoltratagli da RI1, il ricorso è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm); i fatti non sono peraltro contestati;

che come giustamente rileva il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, con il termine di decisione si intende un provvedimento fondato sul diritto pubblico, adottato iure imperii dall’autorità in un caso concreto, per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi oppure per constatarne l’esistenza, l’inesistenza o l’esten-sione oppure ancora per respingere o dichiarare inammissibili istanze volte a costituire, modificare, annullare od accertare diritti od obblighi (art. 5 PA; RDAT 2001 II n. 4; 2000 II n. 16; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 PAmm, n. 4);

che nel caso concreto, allo scritto 7 luglio 2004, con cui il municipio ha comunicato all’insorgente di voler compensare il credito vantato nei suoi confronti per imposte arretrate con il credito da questi vantato nei confronti del comune, non può in nessun caso essere riconosciuto valore di decisione;

che, in effetti, lo scritto in questione, configurabile alla stregua di una semplice dichiarazione d'intenti, non costituisce, non annulla e nemmeno accerta diritti od obblighi del ricorrente nei confronti del comune;

che la dichiarazione di voler compensare i crediti costituisce una semplice manifestazione di volontà del comune di non dar seguito alla richiesta di versamento della somma rivendicata dall’insorgente;

che in quanto manifestazione di volontà la dichiarazione in esame non costituisce un atto impugnabile (cfr. Archiv für schweizerisches Abgaberecht, 50 pag. 571; Max Imboden / René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 35 B II b; René Rhinow / Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Erg. Bd., ibidem);

che stando così le cose, il ricorso - temerario - va respinto, addebitando all’insorgente tassa di giustizia e ripetibili;

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61b PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente, che rifonderà identico importo al comune a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione a:

Bellinzona.

terzi implicati

  1. CO1 1 patrocinato da: PA2
  2. CO2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

set-offappealable decisioninadmissibilityadministrative actmunicipal tax arrearsparty costsdeclaration of intent

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the municipality's letter announcing an intended set-off constitutes an appealable administrative decision.

Decisione estratta

No. The letter was only a statement of intent and did not create, alter, extinguish, or declare rights or obligations.

Motivazione estratta

A decision under administrative law requires a public-law act adopted iure imperii in a concrete case with legal effect. The challenged letter merely expressed the municipality's will not to pay the claimed amount and to set off claims in the future; it had no independent legal effect.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the Government's non-entry decision should be allowed.

Decisione estratta

No. Since the underlying municipal communication was not a decision, the Government correctly declared the complaint inadmissible.

Motivazione estratta

The appellate court agreed that there was no appealable act, so the Government's inadmissibility ruling stood.

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