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52.2004.294 ΓÇó Exclusion of bid for missing execution time
52.2004.294Altro tribunale11 ott 2004Dismissed
RI1 appealed the Consiglio di Stato's decision excluding its bid from a public tender for glass works for a new middle school, arguing that it had in fact indicated a 15-day execution time and that its offer had been manipulated after submission. The Administrative Court held the appeal admissible but found that the offer contained no execution time, that the omission was a material and irremediable defect under the procurement rules, and that the allegation of manipulation was unsupported. The appeal was dismissed and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 26 LCPubb; exclusion of an offer for omission of a required execution time indication. An offer must be submitted in writing, completely and on time; under Art. 26 cpv. 2 LCPubb, the contracting authority must exclude offers that are late or contain material formal defects. The absence of an execution time indication is a material defect where the term is a decisive evaluation factor and cannot be cured subsequently. Bare allegations of post-submission manipulation, unsupported by evidence and contradicted by the original offer, do not preclude exclusion (consid. in diritto).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2004.294
Data decisione, Autorità: 11.10.2004, TRAM
Titolo: esclusione dalla procedura
Incarto n. 52.2004.294
Lugano 11 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 settembre 2004 della
RI1 patrocinata da: PA1
contro
la decisione 17 agosto 2004 del Consiglio di Stato (n. 3468), che esclude l'insorgente dall'aggiudicazione delle opere da vetraio occorrenti alla nuova scuola media di __________;
viste le risposte:
15 settembre 2004 dell'ULSA
24 settembre 2004 della Sezione della logistica
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 23 aprile 2004 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e la posa di vetri per tetti piani occorrenti alla nuova scuola media di __________ (FU n. 33, pag. 2950 seg.);
che alla posizione 15.1 il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
economicità 40%
qualità dei prodotti 30%
termini 20%
formazione apprendisti 10%
che alla stessa posizione era chiesto ai concorrenti di indicare i tempi d'esecuzione in giorni lavorativi; la richiesta era formulata come segue:
DA COMPLETARE DALL'OFFERENTE: tempi di esecuzione .. .. giorni lavorativi
che alla gara hanno partecipato 12 ditte, fra cui la ricorrente RI1 (__________) con un'offerta di fr. 222'689.-;
che con decisione 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha scartato l'offerta della ricorrente poiché ometteva di indicare i tempi di esecuzione;
che contro la predetta decisione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente sostiene di aver indicato un termine di 15 giorni; produce al riguardo una bozza del capitolato compilata a matita, che alla posizione tempi di esecuzione espone la cifra 15; sostiene che la sua offerta sarebbe stata manipolata;
che all'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA, producendo l'originale dell'offerta inoltrata dalla ricorrente, compilato a penna con una grafia palesemente diversa da quella della bozza compilata a matita, prodotta dalla __________ con il ricorso;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivamente inoltrato all'istanza competente (art. 36 LCPubb) da una concorrente legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma (cpv. 2), esclude le offerte tardive e quelle che presentano lacune formali rilevanti;
che la mancata indicazione dei tempi di esecuzione costituisce una lacuna rilevante, che non può in nessun caso essere corretta; l'indicazione è infatti determinante per valutare l'offerta dal profilo dei termini d'esecuzione;
che la ricorrente non ha indicato i tempi d'esecuzione; la sua offerta è quindi incompleta su un aspetto determinante;
che nulla permette di ritenere che la ricorrente abbia indicato i tempi d'esecuzione preventivati e che l'indicazione sia sparita dopo l'inoltro dell'offerta; alla posizione 15.1 tempi di esecuzione, il modulo d'offerta inoltrato dalla __________ non presenta alcun segno di cancellazioni;
che l'accusa di aver manipolato l'offerta, rivolta all'amministrazione cantonale è del tutto gratuita, priva di qualsiasi supporto probatorio, oltre che infamante;
che la decisione di escludere l'offerta è quindi pienamente giustificata;
che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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