Failure to meet mandatory deadline for attaching challenged decision

52.2004.283Altro tribunale28 set 2004Dismissed

Sintesi

The appellant challenged alleged municipal building abuses but failed to comply with a peremptory instruction to file the contested decision together with an Italian-language submission. He sent only the translation, not the municipal resolution. The Consiglio di Stato declared the appeal inadmissible, and the Tribunale cantonale amministrativo upheld that result, holding that the defect was decisive under the procedural rules. The appellant's recourse was rejected, and CHF 200 in court costs were imposed on him.

Regest

Art. 9, 46 cpv. 3 and 48 PAmm; mandatory attachments to an appeal and peremptory cure period. Where the contested decision must be filed with the appeal, failure to produce it within the fixed peremptory deadline, despite an express warning of inadmissibility, justifies dismissal of the remedy. The duty to cure defects applies not only to formal deficiencies in the appeal itself but also to the omission of documents that must necessarily accompany it and enable the authority to assess admissibility or summary manifest unfoundedness (consid. 2). Costs follow the outcome under Art. 28 PAmm.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2004.283

Data decisione, Autorità: 28.09.2004, TRAM

Titolo: mancato rispetto di un termine perentorio

Incarto n. 52.2004.283

Lugano 28 settembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 27 agosto 2004 di

RI1

contro

la decisione 24 agosto 2004 (n. 3735) del Consiglio di Stato;

richiamato l’art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

che con scritto 6 giugno 2004, steso in lingua tedescaRI1 ha genericamente contestato alcuni presunti abusi edilizi addebitatigli dal municipio di __________;

che con intimazione 16 giugno 2004 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato gli ha quindi assegnato un termine perentorio di 15 giorni per presentare il ricorso in lingua italiana, rispettivamente per allegare la decisione impugnata, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che il 23 giugno 2004 il ricorrente ha inoltrato tramite invio postale raccomandato la traduzione in italiano dell’allegato ricorsuale, omettendo tuttavia di allegare la risoluzione municipale contestata;

che con giudizio 24 agosto 2004 il Consiglio di Stato, ritenuto che il termine assegnato al ricorrente era scaduto infruttuosamente, ha dichiarato irricevibile il gravame;

che contro la predetta risoluzione governativa RI1 si aggrava ora davanti a questo Tribunale, chiedendone implicitamente l’annullamento;

che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che giusta l’art. 46 cpv. 3 PAmm il ricorrente è tenuto ad allegare al ricorso la decisione impugnata; l'art. 9 prescrive, a sua volta, che i ricorsi i quali non adempiono i requisiti di legge sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli, entro un termine perentorio, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità;

che detta norma vale non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando è chiesta la produzione di un atto che deve necessariamente essere allegato al ricorso, segnatamente la produzione della decisione querelata, che permette all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull’immediata infondatezza dell’impugnativa (art. 48 PAmm);

che in concreto, entro il termine perentorio assegnatogli dal competente servizio cantonale, il ricorrente ha prodotto soltanto la traduzione in lingua italiana dell’allegato ricorsuale, omettendo di produrre la decisione impugnata;

che, stante quanto precede, a prescindere dalla sua ricevibilità in ordine, il presente gravame, irricevibile davanti alla precedente istanza, deve pertanto essere respinto in questa sede siccome manifestamente infondato;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 9, 28, 43, 46 cpv. 3, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.–, sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:

.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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