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Numero d'incarto:
52.2004.242
Data decisione, Autorità:
21.09.2005, TRAM
Titolo:
costruzione di un parcheggio sotterraneo
Incarto n.
52.2004.242
52.2005.79/86
Lugano
21 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 19 luglio 2004, (b) 9 marzo
2005, (c) 14 marzo 2005 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
(a)
la decisione 6 luglio 2004 del Consiglio di Stato
(n. 3085) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 19 maggio 2004 con cui il municipio di __________ si è rifiutato
di mettergli a disposizione una copia del rapporto di constatazione allestito
da un agente della polizia comunale;
(b)
la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 827) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la licenza edilizia 16 settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________
alla __________ e per essa alla sua direttrice __________ per la costruzione
di un parcheggio sotterraneo (part. 608 RF);
(c)
la decisione 23 febbraio 2005 del Consiglio di Stato
(n. 826) che:
1.
dichiara irricevibile
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 14
settembre 2004 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ e per
essa alla sua direttrice __________ per alcune modifiche apportate allo stabile
ad uso biblioteca (part. 1855 RF);
accoglie il ricorso
inoltrato dalla __________ contro la decisione 9 novembre 2004 con cui il
municipio di __________ le ha vietato a titolo cautelare di utilizzare due
aule della biblioteca;
viste le risposte:
-
4 agosto 2004 del
Responsabile della protezione dei dati;
-
17 agosto 2004 del
municipio di __________;
-
17 agosto 2004 del
Consiglio di Stato;
al ricorso sub a;
-
18 marzo 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
-
23 marzo 2005 del
municipio di __________;
-
23 marzo 2005 del
Consiglio di Stato;
-
11 aprile 2005 della __________
(__________) ;
al ricorso sub b;
-
18 marzo 2005 del
Dipartimento del territorio (UDC);
-
23 marzo 2005 del
municipio di __________;
-
23 marzo 2005 del
Consiglio di Stato;
-
11 aprile 2005 della __________
(__________) ;
al ricorso sub c;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente RI 1 è proprietario di una casa d'abitazione situata vicino alla __________
(__________), diretta da __________;
che tra
le parti, in lite anche davanti al giudice civile, si è sviluppato un esteso contenzioso
riguardante l'uso che la scuola fa delle sue infrastrutture, rispettivamente il
rilascio di licenze edilizie;
che degli otto procedimenti di ricorso
avviati davanti a questo tribunale ne sono rimasti pendenti tre, concernenti:
·
l'esame di atti presso l'allora municipio di __________
(52.2004.242);
·
la licenza edilizia 16 settembre 2004 rilasciata dal municipio
di __________ alla __________ per la costruzione di un parcheggio sotterraneo (52.2005.79);
·
la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata
dal municipio di __________ alla __________ per alcune varianti d'opera
apportate nell'ambito della costruzione di uno stabile ad uso biblioteca (52.2005.86);
che nell'ambito dell'ultimo procedimento il 19
luglio 2005 il ricorrente ha comunicato a questo tribunale di aver stipulato un
diritto di compera a favore della __________; ha quindi chiesto, come agli accordi
presi dalle parti, di stralciare la procedura dai ruoli senza prelievo di spese
di prima e di seconda istanza, compensate le ripetibili;
che con scritto 9 agosto 2005 la __________
ha comunicato che gli accordi interventi prevedevano il ritiro del ricorso;
che il 22 agosto 2005 il ricorrente ha allora
chiesto di stralciare le tre procedure sopra menzionate senza prelevare spese,
ritenuto che il comune di __________ rinunciava all'assegnazione di ripetibili
con l'auspicio che anche la __________ facesse altrettanto;
che il 24 agosto 2005 il comune di __________
ha dichiarato di non opporsi allo stralcio, purché anche la __________ rinunciasse
alle ripetibili, considerato che sinora non aveva rinunciato ad avanzare
pretese per questo titolo nei suoi confronti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 208 LOC e
21 LE; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm); da
questo profilo, i ricorsi, tempestivi, erano dunque ricevibili in ordine;
che la richiesta di stralcio dei tre
procedimenti formulata dal ricorrente è chiaramente da configurare quale
dichiarazione di desistenza; accingendosi il ricorrente a vendere la sua
proprietà alla __________, anche il suo interesse all'accoglimento dei tre ricorsi
è peraltro venuto meno;
che la desistenza comporta la crescita in
giudicato delle decisioni governative impugnate; una modifica delle tasse di
giustizia ivi applicate e delle ripetibili ivi assegnate è pertanto esclusa;
che la tassa di giustizia del presente
decreto di stralcio, commisurata per difetto, è posta a carico del ricorrente,
non potendosi pretendere che i costi occasionati dalle impugnative siano interamente
assunti dai contribuenti;
che il ricorrente va inoltre condannato a
versare alla __________
un'indennità per ripetibili, adeguatamente commisurata al lavoro occasionatole
per rispondere al gravame da questi inoltrato contro la decisione 23 febbraio
2005 del Consiglio di Stato che:
·
dichiara irricevibile l'impugnativa presentata
dallo stesso insorgente contro la licenza edilizia 14 settembre 2004 rilasciata
dal municipio di __________ alla __________ per alcune modifiche apportate allo
stabile ad uso biblioteca;
·
accoglie il ricorso inoltrato dalla __________
contro la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio di __________ le ha
vietato a titolo cautelare di utilizzare due aule della biblioteca;
che la pretesa del comune di __________ di
subordinare lo stralcio senza assegnazione di ripetibili alla rinuncia della __________
ad avanzare pretese per ripetibili nei suoi confronti va disattesa, poiché il
comune non ha impugnato il dispositivo n. 2 della decisione 23 febbraio 2005
del Consiglio di Stato che in accoglimento del ricorso della __________ dichiara
nulla la decisione 9 novembre 2004 con cui il municipio ha provvisoriamente
vietato l'uso di due aule della biblioteca;
che, nella misura in cui questo dispositivo
è stato impugnato da RI 1, il comune non può essere condannato al pagamento di
ripetibili alla __________ poiché ha chiesto il rigetto dell'impugnativa; le
ripetibili tra __________ e comune rimangono in altri termini compensate come
sancito dal dispositivo n. 2.2. del giudizio in questione.
Per questi motivi,
visti gli art. 107, 208 LOC; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono stralciati dai ruoli.
2.La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico del ricorrente.
-
Il
ricorrente rifonderà fr. 600.- alla __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
terzi implicati
- CO 1
1 patrocinato da: PA 2
- CO 2
- CO 3
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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