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Numero d'incarto:
52.2004.175
Data decisione, Autorità:
21.05.2004, TRAM
Incarto n.
52.2004.175
21 maggio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 maggio 2004 di
RI1
contro
la decisione 3 maggio 2004 del consorzio formato dal
Cantone Ticino e dai comuni di ____________________ e __________, che esclude
l'insorgente dalla procedura del concorso di idee, indetto per l'elaborazione
di una proposta urbanistico/paesaggistica d'insieme per il nuovo quartiere di
__________;
vista la risposta 17 maggio
2004 del consorzio committente;
assunte le prove,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19 febbraio
2004 lo Stato del Cantone Ticino ed i comuni di __________ e __________ hanno
indetto un concorso di idee, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura
selettiva, per l'elaborazione di una proposta urbanistico/paesaggistica d'insieme
per il nuovo quartiere di __________.
Il bando di concorso, alla posizione B 1.4 (Fasi
di concorso e procedure), stabiliva che le candidature dovevano essere presentate,
tramite sito Internet, entro il 16 aprile 2004 (18:00).
I materiali
di certificazione delle qualifiche e quanto altro richiesto dal programma
dovevano invece essere inoltrati per il tramite corriere o mediante consegna
diretta entro il 20 aprile 2004 (18:00).
Per la consegna degli elaborati cartacei
di concorso relativi alla prima fase, il bando precisava inoltre che
avrebbero dovuto pervenire entro le ore 18:00 del 20 aprile 2004 al seguente
indirizzo
CH- __________
specificando che
avrebbero potuto essere consegnati direttamente o tramite corrieri alla
segreteria di concorso oppure tramite posta indirizzati al recapito
summenzionato (posizione B 1.11).
B. Il gruppo
__________, composto da __________ __________ __________, __________,
__________, __________, __________ e __________, ha annunciato tempestivamente
la propria candidatura mediante Internet.
Il 19 aprile 2004 alle 13:35, il gruppo
__________ ha spedito dalla posta di Zurigo Fraumünster (8021) all'indirizzo
succitato un plico raccomandato contenente i documenti di certificazione e gli
altri atti richiesti per confermare e formalizzare la candidatura.
Stando alle registrazioni della posta,
l'invio è giunto all'ufficio posta di __________ __________ __________
(__________04) il giorno seguente, 20 aprile 2004, alle 07:10. L'ufficio
postale ha registrato la ricezione dell'invio con il codice 44 (Zugestellt Postfach),
che viene utilizzato per i cosiddetti grandi clienti. Alle 17:37 l'invio è
inoltre stato ulteriormente registrato con il codice 63 (Avisiert).
Tra le 17:30 e le 18:00 di quello stesso
giorno, l'arch. __________ TE1, collaboratore amministrativo della ha vuotato
la casella postale senza trovare alcun avviso di ritiro di invii raccomandati.
Sempre quel giorno, alle 19:10, l’ing.
__________ __________, responsabile della gestione del concorso per conto della
predetta società, ha poi inviato all’indirizzo e-mail __________ __________
__________ un messaggio del seguente tenore:
non abbiamo ricevuto oggi entro le 18:00 il materiale cartaceo della
vostra candidatura, per cui riteniamo la candidatura non valida.
Il giorno seguente, 21 aprile 2004 alle
07:08, l’ufficio postale di __________ __________ __________ ha nuovamente registrato
l’invio con il codice 44 (Zugestellt Postfach).
__________ __________, collaboratrice della
ha vuotato la casella postale verso le 09:30 senza trovare alcun avviso di
ritiro. La sera di quello stesso giorno, alle 16:49, la raccomandata, rimasta
presso l'ufficio postale, è stata nuovamente registrata con il codice 63 (Avisiert),
mentre il giorno appresso, 22 aprile 2004, alle 07:15, l'ufficio postale ha
ripetuto la registrazione con il codice 44 (Zugestellt Postfach).
L'invio è stato infine ritirato alle 09:27 di quel giorno.
C. Con
decisione 3 maggio 2004, il committente ha escluso la candidatura del gruppo
__________ dalla procedura d'aggiudicazione per tardività dell'offerta.
D. Contro
questa decisione, il gruppo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando che sia fatto ordine al
committente di esaminare l’idoneità della candidatura.
Narrati i fatti, l’insorgente sostiene che
il plico degli atti accompagnanti la sua candidatura sarebbe pervenuto
tempestivamente al committente, che non l'avrebbe ritirato dalla casella
postale. Il ritardo non gli sarebbe imputabile.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone l’ente banditore, contestando in dettaglio le tesi
dell’insorgente. Le prescrizioni - allega - stabilivano chiaramente che gli
atti dovevano pervenire alla in entro le 18:00 del 20 aprile 2004. Entro
quell'ora non sono pervenuti.
F. Le
risultanze dell'istruttoria esperita saranno illustrate nei seguenti considerandi
per quanto non se ne sia già detto sopra.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 DLACIAP. In quanto partecipante escluso dal concorso, il gruppo insorgente
è legittimato a ricorrere. Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è
dunque ricevibile in ordine.
Il ricorso può essere evaso sulla base degli
atti integrati dalle risultanze dell'istruttoria esperita da questo tribunale.
-
Secondo il
§ 21 cpv. 1 DirCIAP, l'offerta deve essere inoltrata per iscritto brevi manu o
per posta, nel termine fissato, al servizio indicato dal bando di concorso. Offerte tardive sono escluse dall'aggiudicazione (Herbert Lang,
Offertenbehandlung und Zuschlag im öffentlichen Beschaffungswesen, ZBl 2000,
226). Lo esigono il principio della parità di
trattamento tra i concorrenti e quello della sicurezza del diritto. Va comunque
tenuto presente che secondo l'art. XIII cpv. 2 dell'Accordo GATT/OMC sugli appalti
pubblici, nessun concorrente può essere penalizzato se, in seguito ad un ritardo
imputabile unicamente al committente, l’offerta perviene al servizio designato
nel fascicolo di gara dopo la scadenza del termine (cfr. Peter Galli/Daniel Lehmann/Peter
Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, n.
347).
-
3.1.
Nell'evenienza concreta, il committente ha disciplinato la consegna degli
elaborati (cfr. bando posizione B 1.11), stabilendo che avrebbero dovuto pervenire
entro le ore 1800 del 20 aprile 2004 al seguente indirizzo:
CH-__________ __________
Al riguardo ha precisato che gli elaborati
avrebbero potuto essere consegnati direttamente o tramite corrieri alla
segreteria di concorso oppure tramite posta indirizzati al recapito
summenzionato. Ha quindi chiaramente accordato ai concorrenti la possibilità di
farglieli pervenire anche per mezzo della posta. Contrariamente a quanto
sostiene in sede di risposta al ricorso, il committente non ha quindi previsto
un'unica modalità di ricezione delle candidature e delle offerte, ma ne ha
predisposto una seconda, esperibile in alternativa alla consegna diretta degli
elaborati presso gli uffici della società incaricata della gestione del
concorso.
Ora, la dispone della casella __________
presso l'ufficio postale di __________ __________ __________. Notoriamente, i detentori
di caselle postali ricevono la posta in casella. Anche se indicano un certo
recapito, la corrispondenza non viene consegnata al domicilio o all’indirizzo
indicato, ma viene depositata nella casella postale, dove viene ritirata dal
titolare della stessa. Per gli invii raccomandati viene depositato un invito di
ritiro (avviso di giacenza). Offrendo ai concorrenti la possibilità di fargli
pervenire gli invii tramite posta, il committente doveva di conseguenza
considerare che le candidature e le offerte che non gli fossero state
recapitate direttamente nell'ufficio di potevano pervenirgli nella casella
postale. Era quindi tenuto a predisporre quanto necessario affinché alla
scadenza del termine per l’inoltro delle candidature, fissata per le 18:00 del
20 aprile 2004, la casella fosse vuotata ed eventuali invii raccomandati, in
giacenza presso l’ufficio postale, fossero ritirati. I concorrenti, dal canto loro,
potevano attendersi che la candidatura inviata tramite posta raccomandata fosse
considerata tempestiva se l’avviso di giacenza fosse pervenuto nella casella
postale del destinatario entro le 18:00 di quel giorno. Essi erano tenuti
unicamente a sopportare il rischio di un deposito tardivo dell’invio o
dell’invito di ritiro nella casella postale della. Non può invece essere fatto
loro carico anche del rischio di un ritiro tardivo, da parte del committente,
dell’invio (non raccomandato) depositato per tempo in casella o dell'invio
(raccomandato), di cui fosse stata notificata la giacenza presso l’ufficio
postale, mediante deposito tempestivo di un invito di ritiro nella stessa.
3.2. Nell’evenienza concreta, il committente
ha vigilato attentamente sulla ricezione degli invii presso gli uffici della ma
ha trascurato di vigilare altrettanto attentamente sugli invii che avrebbero
potuto pervenirgli per posta, mediante deposito nella casella postale.
Fondandosi sull’erronea convinzione che determinante fosse soltanto la
ricezione degli invii presso gli uffici della in il committente ha in
particolare omesso di organizzare una formale vuotatura della casella postale
alle 18:00 del 20 aprile 2004, limitandosi a predisporne una poco prima della
scadenza prestabilita.
Le registrazioni della posta fanno stato di
una notifica in casella (codice 44: Zugestellt Postfach) alle 07:10 di
quel giorno e di un ulteriore avviso di giacenza alle 17:37 di quello stesso
giorno (codice 63: Avisiert). L’effettivo deposito di un avviso di
ritiro nella casella non è provato. Esso è tuttavia presunto, salvo prova del
contrario.
Ora, il responsabile amministrativo della
arch. __________ TE1 sentito come teste, ha affermato di aver vuotato la
casella tra le 17:30 e le 18:00 e di non aver rinvenuto alcun avviso di ritiro.
Considerato che in casella v’erano soltanto poche lettere e che la vuotatura
era stata organizzata al preciso scopo di prendere in consegna eventuali ulteriori
invii di concorrenti, si può ragionevolmente escludere che l’avviso a quel
momento giacesse in casella e che l’incaricato della vuotatura l’abbia
inavvertitamente smarrito. Stante l'orario impreciso della vuotatura, non si
può tuttavia escludere che, a dispetto della registrazione delle 07:10 (codice
44: Zugestellt Postfach), l’avviso sia stato depositato soltanto
alle 17:37 (codice 63: Avisiert), dopo che la casella era stata vuotata.
In questo caso, l'avviso sarebbe tuttavia stato trovato il giorno seguente, 21
aprile 2004, dall'impiegata della che verso le 09:30 ha vuotato la casella.
Nonostante che la posta, alle 07:08 di quel giorno, avesse nuovamente
registrato la raccomandata con il codice 44 (Zugestellt Postfach),
l'invito di ritiro non è però stato reperito nemmeno in occasione di questa
nuova vuotatura. Considerato che l'impiegata incaricata della vuotatura della
casella ha esperito sul posto, come d'uso, una cernita della corrispondenza
rinvenuta, non v'è motivo di ritenere che l'invito di ritiro fosse depositato
in casella e non sia stato visto. Questa deduzione è avvalorata dalla
constatazione che, a dispetto delle ulteriori, peraltro inspiegabili, registrazioni
delle 16:49 del 21 aprile 2004 con il codice 63 (Avisiert) e delle 07:15
del 22 aprile 2004 con il codice 44 (Zugestellt Postfach), l'avviso
di giacenza non è stato rinvenuto nemmeno in occasione dell'ultima vuotatura
che ha preceduto il ritiro effettivo dell'invio raccomandato. Constatazione,
questa, che permette di ritenere che le registrazioni di raccomandate,
effettuate dall'ufficio postale di __________ __________ __________, non sono
necessariamente abbinate all'effettivo deposito in casella di un avviso di
giacenza.
3.3. Stando così le cose, si può ritenere
provato che l'ufficio postale in questione ha omesso di deporre nella casella
del committente un invito a ritirare l'invio raccomandato del gruppo
__________. La consegna tardiva non è quindi da imputare al committente, ma
alla posta, alla quale compete veste di ausiliaria del ricorrente, al pari di
un qualsiasi altro corriere. A torto reputa il ricorrente di non essere tenuto
a sopportare le conseguenze derivanti dal fatto che il committente dispone di
una casella postale. Il rischio di ritardi nella consegna, imputabili al corriere
prescelto, non grava sul committente, ma sul concorrente. Come non spetterebbe
al committente farsi carico di ritardi attribuibili alla posta nella consegna
dell'invio presso gli uffici della in anche il mancato deposito di un avviso di
ritiro nella casella della destinataria va pertanto addebitato esclusivamente
al gruppo ricorrente.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata va quindi
confermata siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo socombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP, 4 DLACIAP, § 21 DirCIAP; 3,
18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico di __________ in solido.
-
Intimazione
a:
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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