AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.98
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.98
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 marzo 2003 di
-
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-
-
tutti patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 25 febbraio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 901) che respinge in ordine l’impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la licenza edilizia 7 ottobre 2002 rilasciata dal municipio di
__________ a __________ e __________ per il cambiamento di destinazione del
piazzale alle part. n. __________ e __________ RF;
viste le risposte:
24 marzo 2003 di
__________;
1° aprile 2003 del
Consiglio di Stato;
28 aprile 2003 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Le
resistenti __________ e __________ sono proprietarie di due stabili
d’appartamenti, situati ad __________, in località __________ (part. n.
__________ e __________ RF). Parte dei due fondi è occupata da un piazzale asfaltato,
sul quale sono stati posati uno scivolo, un dondolo, due altalene e due canestri.
Il 6
giugno 2002 le resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di destinare
il piazzale a posteggi.
Alla
domanda si sono opposti i ricorrenti, inquilini degli stabili in questione, argomentando
che il prospettato cambiamento di destinazione avrebbe ridotto l’estensione
dell’area di svago ed aumentato le immissioni foniche ed atmosferiche.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 7 ottobre 2002 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta. Con atto separato, l’autorità
comunale ha nel contempo respinto tutte le opposizioni.
C. Con
giudizio 25 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
rigettando per carenza di legittimazione attiva l’impugnativa contro di esso
inoltrata dagli opponenti.
In
sostanza, il Governo ha ritenuto che i ricorrenti, in quanto semplici
conduttori, non fossero legittimati ad impugnare la licenza edilizia. Il
mantenimento dell’estensione dell’area di svago non conferirebbe loro un interesse
degno di protezione.
Il
ricorrente __________ non sarebbe legittimato perché non si è opposto alla domanda
di costruzione. A questa si è opposto __________ che tuttavia non ha ricorso.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. In via principale, postulano
che gli atti vengano rinviati al Consiglio di Stato per l’esame e la decisione
di merito. In via subordinata, chiedono invece che la decisione del Governo e
la licenza edilizia vengano annullate.
I
ricorrenti rivendicano la legittimazione a ricorrere, contestando in dettaglio
le tesi del Governo, che pur richiamandosi all'art. 103 OG si è essenzialmente
fondato sulla giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla
legittimazione a ricorrere mediante ricorso di diritto pubblico, non
applicabile alla fattispecie.
Il
ricorrente __________ rileva che il suo nome è stato indicato erroneamente
(__________invece di __________).
Nel
merito gli insorgenti ripropongono le censure sollevate in prima istanza.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad
identica conclusione pervengono il municipio e __________ e __________, le
quali contestano nel dettaglio le tesi di merito addotte dai ricorrenti,
rimettendosi al giudizio di questo Tribunale per quanto concerne la legittimazione
degli insorgenti.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva dei ricorrenti ad impugnare il giudizio governativo a loro sfavorevole è
certa (art. 43 PAmm). Se fossero legittimati ad impugnare anche la licenza
edilizia è questione di merito.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l’art. 21 cpv. 2 LE, hanno qualità per impugnare la licenza edilizia le
persone che si sono tempestivamente opposte alla domanda di costruzione e
risultano lese nei loro legittimi interessi dal provvedimento. In materia
edilizia, la legittimazione a fare opposizione ed a ricorrere è, nella
sostanza, analoga a quella dell'art. 43 PAmm, che questo tribunale interpreta
conformemente all'art. 103 OG (cfr. RDAT Il - 1991 N. 39; A. Scolari, Commentario,
II. ed., ad art. 21 LE n. 932 e rimandi).
La
legittimazione a ricorrere presuppone anzitutto che l'insorgente appartenga a
quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare
legata all'oggetto del provvedimento impugnato da una relazione particolarmente
stretta e degna di considerazione, siccome più intensa di quella che intercorre
con gli altri membri della collettività. La situazione dell'insorgente è
meritevole di protezione quando può essere pregiudicata dall'esito della
vertenza (DTF 121 II 43 seg.).
Il
ricorrente deve inoltre dimostrare di essere portatore di un interesse
personale, diretto, attuale e concreto a dolersi del provvedimento censurato
per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a
sventare. Deve, in altri termini, dimostrare che l'esito positivo della
vertenza gli procura un vantaggio tangibile.
Queste
limitazioni servono ad evitare che il ricorso si traduca in un'actio
popularis, ove il diritto di ricorrere è dato a tutti i cittadini attivi.
A
differenza della qualità per agire in via di ricorso di diritto pubblico
davanti al Tribunale federale, la legittimazione ad interporre ricorso al
Consiglio di Stato o al Tribunale cantonale amministrativo non dipende dalla
lesione di norme volta a proteggere l'insorgente nei suoi diritti soggettivi.
Determinanti sono la situazione dell'insorgente per rapporto all'oggetto della
contestazione e la natura dell'interesse di cui è portatore, che può anche essere
di mero fatto.
2.2. In
materia edilizia od ambientale, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta
alle persone, che per situazione si trovano in un rapporto particolare con
l’oggetto della contestazione. La situazione è degna di considerazione quando
l’insorgente ha una relazione qualificata con un fondo esposto in misura
sufficientemente intensa alle ripercussioni derivanti dalla costruzione avversata.
Il novero dei fondi circostanti, che entrano in considerazione ai fini del
riconoscimento della legittimazione attiva va stabilito in base al grado di
percettibilità di tali ripercussioni. L'estensione della cerchia delle persone
abilitate ad agire in via di ricorso va invece determinata in base alla
consistenza del rapporto che le lega a tali fondi.
In
quest'ottica, la qualità per impugnare un permesso di costruzione va anzitutto
riconosciuta ai proprietari di fondi sufficientemente vicini, da risultare
toccati in misura percettibile dall'intervento edilizio. Il rapporto di
proprietà, che lega l'insorgente al fondo esposto alle ripercussioni indotte da
una certa opera, costituisce un nesso sufficientemente intenso da giustificare
il riconoscimento della legittimazione a ricorrere.
Il
diritto di impugnare una licenza edilizia rilasciata per opere da realizzare su
fondi vicini non va riconosciuto soltanto ai proprietari, ma anche ai titolari
di diritti reali limitati, che gravano i fondi esposti alle ripercussioni
derivanti dall'intervento. Usufruttuari o proprietari di diritti di superficie
per sé stanti e permanenti di tali fondi hanno altrettanti titoli dei
rispettivi proprietari per opporsi ad un intervento edilizio suscettibile di
pregiudicarne le possibilità di sfruttamento e di utilizzazione. La consistenza
di questi rapporti di natura reale è in genere considerata sufficiente ai fini
del riconoscimento della qualità per impugnare la licenza edilizia.
Sempre
dal profilo della situazione dell’insorgente per rapporto al fondo esposto alle
ripercussioni derivanti da una nuova costruzione, la qualità per agire in
giudizio davanti all’autorità di ricorso va infine riconosciuta anche ai
conduttori ed agli affittuari di fondi situati nella sfera d'influenza
dell'opera edilizia. Il fatto che non siano proprietari, ma soltanto titolari
di diritti di natura obbligatoria, non costituisce un motivo sufficiente per
negare loro il diritto di insorgere a tutela della loro situazione di possessori
di tali fondi. Se il rapporto che le lega ai fondi in questione è stabile e
duraturo, ben si giustifica considerarli legittimati ad impugnare una licenza
rilasciata per un'opera edilizia suscettibile di menomarne la fruizione (cfr.
A. Gadola, Die Rechtsmittelbefugnis des Nachbarn in Bausachen, BR 4/93, pag. 91
seg. e riferimenti). La tutela del possesso non è riservata esclusivamente al
proprietario del fondo esposto alle ripercussioni derivanti dall’opera edilizia.
Al locatario va di principio riconosciuto il diritto di opporsi ad un’opera
edilizia atta a pregiudicarne gli interessi anche quando il proprietario rinuncia
ad esercitare i suoi diritti di difesa.
- 3.1. Nel
caso in esame, i ricorrenti si sono opposti alla trasformazione del piazzale da
gioco in posteggio, prospettata dalle proprietarie degli stabili di cui sono
locatari. Gli insorgenti contestano la riduzione dell’area di svago e l’aumento
delle immissioni.
L’opera
in contestazione insiste sullo stesso fondo ove sorgono gli stabili in cui abitano
i ricorrenti. Il fondo sul quale sono situati i loro appartamenti si identifica
con quello direttamente esposto alle ripercussioni che derivano
dall’intervento. Il rapporto che intercorre fra il fondo di pertinenza dei
ricorrenti e quello destinato ad accogliere l’opera avversata non potrebbe
essere più stretto ed intenso. Da questo profilo, gli insorgenti hanno dunque
senz’altro veste per impugnare la licenza edilizia.
In quanto
conduttori non occasionali di appartamenti situati su un fondo direttamente
toccato dall’opera avversata, i ricorrenti sono d’altro canto legittimati ad
opporsi all’intervento. La consistenza del rapporto di locazione che li lega al
fondo esposto alle ripercussioni ingenerate dall’opera basta a giustificare il
riconoscimento del diritto di contestarla. Il pregiudizio che l’intervento può
arrecare al godimento degli appartamenti posseduti dai ricorrenti in modo
stabile e duraturo conferisce loro titoli sufficienti per abilitarli ad
impugnare la licenza edilizia.
Ferme
queste premesse, ben si può di conseguenza affermare che la situazione dei
ricorrenti sia legata all’oggetto della contestazione da un rapporto
sufficientemente stretto ed intenso da permettere di distinguerla da quella
degli altri membri della collettività.
Gli
insorgenti sono inoltre portatori di un interesse personale, attuale e concreto
ad opporsi alla trasformazione del piazzale in posteggio al fine di prevenire
gli inconvenienti che paventano. Nella misura in cui è volto a salvaguardare le
attuali condizioni di utilizzazione dei loro appartamenti, l’interesse di cui
si prevalgono è diretto. Non è mediato da quello delle proprietarie del fondo.
Il fatto che l’interesse dei ricorrenti si ponga in contrasto con l’interesse
delle proprietarie è privo di rilievo. L’immediatezza dell’interesse fatto
valere dal conduttore non dipende dal fatto che collimi o contrasti con quello
del proprietario. L’interesse del conduttore a contestare un’opera prevista da
terzi su un fondo vicino è diretto tanto nel caso in cui insorga a fianco del
proprietario, quanto nel caso in cui ricorra da solo. Irrilevante, dal profilo
della qualifica dell’interesse, è il fatto che l’opera sia avversata anche dal
proprietario. L’interesse del conduttore ricorrente a tutelare il possesso
indisturbato dell’oggetto della locazione rimane diretto anche quando il
proprietario condivide l’iniziativa edilizia promossa dal vicino. Non v’è
motivo per considerarlo diversamente, quando l’iniziativa è assunta dal
proprietario stesso e riguarda un’opera edilizia da realizzare sul fondo
oggetto della locazione.
Ne
discende che le deduzioni del Consiglio di Stato non possono essere condivise.
3.2.
Insostenibili, siccome viziate da formalismo eccessivo, sono pure le
conclusioni tratte dal Consiglio di Stato con riferimento alla legittimazione
attiva del ricorrente __________. L’opposizione e la procura agli atti
attestano chiaramente che ricorrente è __________ e non __________.
-
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata,
con conseguente rinvio degli atti al Consiglio di Stato ex art. 65 cpv. 2 PAmm
affinché statuisca nel merito dell’impugnativa inoltratagli.
-
Dato
l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Le
ripetibili sono invece poste a carico dello Stato, poiché le resistenti,
rimettendosi al giudizio di questo tribunale, non hanno contestato la
rivendicazione della legittimazione attiva avanzata dai ricorrenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 25 febbraio 2003 del Consiglio di
Stato (n. 901) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per
nuova decisione nel merito.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti
fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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