AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2003.9
Data decisione, Autorità:
04.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.9
Lugano
4 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2003 di
__________, __________,
patr. da: avv. __________, __________,
contro
la decisione 3 dicembre 2002, no. 5798, del
Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente
avverso la risoluzione 5 settembre 2002 con cui la Sezione della circolazione
del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per
la durata di sei mesi;
vista la risposta 21 gennaio
2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________,
1959, qui ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di
categoria B il 15 dicembre 1977.
Da allora il suo comportamento alla guida è
stato sanzionato a due riprese con provvedimenti amministrativi. In
particolare, dopo una revoca della licenza di un mese nel 1983 per eccesso di
velocità, dall’8 giugno al 22 luglio 2001 nei suoi confronti è stato adottato
un analogo provvedimento per aver circolato a 144/138 km/h laddove vigeva il
limite di 80 km/h.
B. Stando agli
accertamenti della Polizia cantonale di __________, il 26 marzo 2002
__________, alla guida dell’autovettura targata TI __________, avrebbe
effettuato ripetute manovre di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di
sicurezza, ostacolando e creando pericolo ai veicoli superati e a quelli
sopraggiungenti in senso inverso.
C.
a) A seguito dei
suddetti fatti, con decisione 10 maggio 2002 la Sezione della circolazione ha
inflitto a __________ una multa di fr. 600.-, oltre a fr. 100.- di tassa di giustizia
e a fr. 40.- di spese. Trovandosi in quel periodo il multato in detenzione preventiva,
per vicende che qui non interessano, la risoluzione, inviata per lettera raccomandata
al suo domicilio, è stata ritirata da un suo famigliare, verosimilmente dalla
moglie.
b) In riferimento ai medesimi fatti e
richiamando la suddetta decisione di multa, con scritti 17 e 26 giugno 2002
l’autorità dipartimentale ha prospettato all’insorgente, rispettivamente al suo
patrocinatore, l’adozione di provvedimenti amministrativi, con l’invi-to a
volersi determinare al riguardo entro dieci giorni.
Preso atto del mancato inoltro di
osservazioni, con risoluzione 5 settembre 2002 la Sezione della circolazione,
considerati i precedenti dell’interessato e la gravità dell’infrazione, ha
disposto la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per la
durata di sei mesi, autorizzando comunque, in tale periodo, la guida di
ciclomotori. La risoluzione è stata fondata sugli art. 16 cpv. 3 lett. a e 17
cpv. 1 lett. c LCStr.
D.
Con giudizio 3 dicembre
2002 il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente
ed ha confermato il provvedimento di revoca. In sostanza, il Governo ha
ritenuto che gli accertamenti fattuali alla base della decisione di multa siano
vincolanti nell’ambito del procedimento amministrativo. Il ricorrente avrebbe
infatti avuto la possibilità di contestare tali accertamenti in sede penale,
dal momento che la decisione è stata recapitata al suo domicilio e ritirata da
un suo parente. Considerata la gravità dell’infrazione ed il tempo trascorso
dalla precedente revoca del permesso di condurre, una nuova revoca per la durata
di sei mesi è stata ritenuta ineluttabile.
E.
Contro il predetto
giudicato governativo, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l’annullamento. L’insorgente contesta di essere
l’autore dell’infra-zione, sostenendo che all’epoca avrebbe affidato
l’autovettura ad un amico residente a __________, di cui fornisce le
generalità. Egli non avrebbe peraltro potuto sollevare la censura nell’ambito
del procedimento contravvenzionale, in ragione dello stato di detenzione in cui
versava.
F.
All’accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
(art. 10 cpv. 2 LALCStr) e la legittimazione attiva del ricorrente certa (art.
43 PAmm).
Per contro, la tempestività del gravame
suscita qualche perplessità. In effetti, il termine quindicinale (art. 10 cpv.
3 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm) per impugnare l’avversata decisione governativa è
giunto a scadenza, tenuto conto delle ferie giudiziarie natalizie, giovedì 9
gennaio 2003. Il gravame è pervenuto a questo Tribunale lunedì 13 gennaio 2003
in una busta affrancata come posta A, priva di timbro postale. Alla
memoria ricorsuale è allegata una dichiarazione sottoscritta da un collega di
studio del patrocinatore dell’insorgente, che avrebbe assistito al deposito
dell’impu-gnativa presso la posta centrale di __________ il 9 gennaio 2003 “alle
ore 19.30 circa”. L’ufficio postale principale di __________ assicura un
servizio fuori orario precisamente fino alle 19.30, termine entro il
quale è pure garantita la consegna il giorno successivo della corrispondenza
spedita come posta A.
Evidenziate queste circostanze, la questione
non necessita ad ogni modo di ulteriori approfondimenti, dal momento che il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va comunque respinto nel merito, per
le ragioni esposte di seguito.
Il
giudizio può in ogni caso essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Il provvedimento di revoca della
licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una
decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU
(DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce
perciò sul presente gravame con pieno potere di cognizione, identico a quello
di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm).
- La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art.
16 cpv. 2, 1° periodo LCStr). Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato
un ammonimento (art. 16 cpv. 2, 2° periodo LCStr). La licenza va invece
obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la
sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr). La revoca della
licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi
colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di
recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca
della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo
conto delle circostanze del caso, segnatamente della colpa, della reputazione
dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità
professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La
durata della revoca non può risultare inferiore a sei mesi se il provvedimento
deve essere adottato a causa di un’infrazione grave ai sensi dell’art. 16 cpv.
3 lett. a LCStr, commessa entro due anni dalla scadenza dell’ulti-ma revoca
(art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
3.3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.,
tra tante, DTF 121 II 217, cons. 3a), l'autorità amministrativa competente ad
ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi
dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In
particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale
anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura
sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul
rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso,
in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante
ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti
alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può
attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di
prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli
già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto
disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
3.2. Nel caso concreto, l’insorgente
contesta di aver potuto far valere le proprie ragioni nell’ambito del
procedimento penale, trovandosi sotto rigido regime carcerario al momento in
cui è stata recapitata al suo domicilio la decisione di multa.
Ora, la notificazione di un atto giudiziario
può di regola avvenire anche con la consegna dello stesso ad una persona adulta
che vive in comunione domestica con il destinatario. Si presume infatti che in
tal caso l’invio sia rimesso in tempi assai brevi all’inte-ressato (cfr.
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 14 n.
1a). Ne consegue, a contrario, che in assenza di convivenza effettiva la
notificazione risulta irregolare e va considerata come non avvenuta. È il caso,
ad esempio, quando l’atto è consegnato al coniuge di un detenuto (cfr. Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, n. 860).
Nelle concrete evenienze, il ritiro della
decisione di multa da parte di un famigliare dell’insorgente, al suo domicilio,
il 13 maggio 2002, ossia pochi giorni dopo il suo arresto, non può valere quale
atto di notifica e non è pertanto suscettibile di esplicare effetti preclusivi.
In altri termini, risultando la notificazione viziata, al ricorrente non può
venir opposto nell’ambito del presente procedimento di non essersi immediatamente
aggravato contro il provvedimento contravvenzionale.
3.3. I principi generali della buona fede e
della sicurezza del diritto impongono tuttavia che non appena una parte è
venuta a conoscenza dell’esistenza di una decisione che non le è stata
intimata, la stessa si adoperi affinché sia posto rimedio al difetto. Entro
termini sostenibili dal profilo della buona fede, deve pertanto richiedere che
le venga rimessa la decisione. Non lo facesse, pregiudicherebbe la tempestività
di un suo eventuale ricorso in caso di notifica tardiva (cfr. RDAT I-1998 n.
13, consid. 2.4; II-1997 n. 12; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisa-tion judiciaire, vol. I, ad art. 36, n. 1.6).
Nella specie, il patrocinatore del
ricorrente è venuto a conoscenza dell’esistenza della decisione di multa 10
maggio 2002 al più tardi verso la fine del mese seguente. Con scritto 26 giugno
2002 la Sezione della circolazione gli ha infatti prospettato l’ado-zione di
provvedimenti amministrativi nei confronti del suo assistito in relazione alla
suddetta decisione, espressamente menzionata. Al riguardo, malgrado l’offerta
di presentare osservazioni, il ricorrente è rimasto passivo. Non ha inoltre
sollecitato, per il tramite del suo patrocinatore, l’invio della risoluzione
penale, al fine di conoscerne il tenore e, se del caso, impugnarla. Le relative
risultanze fattuali sono state contestate soltanto nell’ambito dell’impugnativa
presentata il 19 settembre 2002 al Consiglio di Stato contro la revoca della
licenza di condurre, disposta il 5 settembre precedente.
Già in quella sede, simili censure erano
tuttavia improponibili. Considerato il tempo trascorso, dall’insorgente,
assistito da un legale, era infatti ragionevolmente esigibile maggiore
diligenza in ordine alla presa di conoscenza e alla contestazione del provvedimento
contravvenzionale. Già dinanzi al Governo come pure, evidentemente, a questo
stadio, gli era e gli rimane pertanto preclusa la possibilità di contestare sia
i fatti in oggetto, sia l’apprez-zamento degli stessi da parte dell’autorità
dipartimentale. Egli non può quindi eccepire di non essere l’autore
dell’infrazione. Per evidenti ragioni di unità di giudizio, questo Tribunale è
dunque vincolato alla pronuncia di condanna emanata dalla Sezione della circolazione
nell’ambito del procedimento penale.
Le infrazioni commesse dal ricorrente sono senza
dubbio gravi. Egli ha effettuato ripetute manovre di sorpasso su un tratto stradale
dove già la segnaletica, di fatto, lo impedisce. In effetti, le corsie di
marcia sono divise da una linea di sicurezza e non presentano una larghezza
tale da consentire a due veicoli di procedere appaiati senza invadere la corsia
opposta. Inevitabilmente, l’insorgente ha pertanto dovuto spostarsi a sinistra
della linea di sicurezza, disattendendo quindi l’art. 34 cpv. 2 LCStr, secondo
cui sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono
sempre circolare alla destra di queste linee. Per di più, nel caso specifico,
neppure le condizioni di traffico permettevano le azzardate manovre effettuate.
Sia i veicoli superati che quelli sopraggiungenti in senso inverso sono in
effetti stati ostacolati. Il ricorrente ha in tal modo contravvenuto anche ai
disposti dell’art. 35 cpv. 2 LCStr, giusta il quale è permesso fare un sorpasso
solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la
manovra non è d’impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso.
Parimenti violato è stato il cpv. 3 della suddetta norma, che impone a chi
sorpassa di avere speciale riguardo agli altri utenti della strada, in
particolare a coloro che vuole sorpassare. Grave è infine il fatto che
l’insorgente non ha effettuato un’unica manovra isolata, ma ha compiuto diversi
sorpassi, senza che ne fossero dati i presupposti.
In simili
evenienze, appare ineccepibile la deduzione delle istanze inferiori, secondo
cui l’infrazione configura un caso grave ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 lett. a
LCStr. La sicurezza della circolazione e degli altri utenti della strada è in
effetti risultata gravemente compromessa. Del resto, nemmeno il ricorrente lo
contesta. La colpa che gli è imputabile è altresì indubbiamente grave. Egli non
poteva che essere ben cosciente del pericolo che creava, tanto più che
l’infrazione è stata commessa pochi mesi dopo la fine di un precedente periodo
di revoca della licenza.
La fattispecie
assume pertanto il carattere di un caso di recidiva giusta l’art. 17 cpv. 1
lett. c LCStr e comporta quindi inevitabilmente la revoca della licenza per
almeno sei mesi, periodo corrispondente al minimo legale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono,
nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve quindi essere respinto.
La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16, 17, 34, 35 LCStr; 30, 33
OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.—, sono a
carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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