Revision request dismissed as time-barred

52.2003.83Altro tribunale18 mar 2003Inadmissible

Sintesi

The applicant sought revision of a 5 July 2002 administrative judgment confirming revocation of his residence permit, arguing that a later criminal judgment showed the marriage-contract document relied on by the court was false. The Administrative Court held that revision under Art. 35 let. c and Art. 36 PAmm had to be filed within 15 days after discovery of the ground for revision. Because the criminal judgment had already clarified the relevant facts on 25 October 2002 and the application was only filed on 10 March 2003, it was time-barred and inadmissible. Requests for suspensive effect, provisional stay, and legal aid were rejected; costs of CHF 600 were imposed on the applicant.

Regest

Art. 35 let. c and 36 PAmm; revision based on facts emerging from criminal proceedings and 15-day time limit: the revision remedy is admissible only if sought before the competent appellate authority within 15 days from discovery of the ground for revision. Where the criminal proceedings have already ended and the revision ground was known at that point, a later filing is time-barred. Art. 48 PAmm allows summary dismissal of manifestly inadmissible revision requests. Requests for suspensive effect and interim measures become moot once the court disposes of the revision; legal aid is denied where the application is clearly bound to fail (consid. 1-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.83

Data decisione, Autorità: 18.03.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.83

Lugano 18 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sull'istanza di revisione 10 marzo 2003 di


patrocinato dall'avv. __________

contro

la sentenza 5 luglio 2002 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso 31 maggio 2002 inoltrato dall'istante avverso la decisione 28 febbraio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 26 luglio 1999 il cittadino iugoslavo (__________) __________ (1969) si è sposato a __________ con la cittadina croata __________ (1959), titolare di un'autorizzazione di domicilio;

che a seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 25 luglio 2002;

che l'11 febbraio 2002, la Polizia cantonale ha trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha il seguente rapporto destinato al Ministero pubblico:

"In riferimento alla richiesta pervenutaci, abbiamo provveduto ad interrogare le parti interessate.

Sostanzialmente __________ e __________, in data 26.07.1999 hanno contratto matrimonio fittizio presso il municipio di __________ con l'unico scopo di permettere all'uomo, che beneficiava di un permesso di asilante, di restare sul nostro territorio con regolare permesso di dimora. La donna ha ammesso di aver ricevuto dal __________ la somma di fr. 20'000.–, come risulta dal contratto allegato in copia al presente rapporto. Si precisa che il matrimonio non è mai stato consumato e che i due dal mese di giugno 2000 vivono separati. L'uomo pur mantenendo la dimora a __________, presso la moglie, ha dichiarato di vivere praticamente alla giornata girovagando e pernottando dove gli capita da amici in massima parte connazionali";

che, fondandosi sulle premesse emergenze, con risoluzione 28 febbraio 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora a __________, perché aveva contratto un matrimonio fittizio e non adempiva più le condizioni per cui aveva ottenuto l'autorizzazione di soggiorno;

che con decisione 5 luglio 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la predetta decisione, fondandosi sulle dichiarazioni rilasciate dall'interessato nel corso del suo interrogatorio di polizia, e gli ha quindi fissato il 15 settembre 2002 quale termine per lasciare il territorio cantonale;

che con sentenza 25 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di __________ ha prosciolto __________ e sua moglie __________ dall'accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di infrazione alla LDDS rilevando che, indipendentemente da come si sono svolti realmente i fatti, il loro matrimonio era valido siccome adempiva le condizioni dell'art. 99 CC;

che il Pretore ha tuttavia deferito __________ al Ministero pubblico per falsità in documenti e sviamento della giustizia o denuncia mendace, perché nell'ambito del processo essa aveva ammesso di aver falsificato la firma del marito sul "contratto" menzionato nel rapporto di polizia;

che il 30 gennaio 2003 l'autorità zurighese competente in materia di polizia degli stranieri ha respinto la domanda di __________ volta a ottenere il rilascio di un permesso di dimora e gli ha ordinato di lasciare il territorio cantonale entro il 28 febbraio 2003;

che con istanza di revisione 10 marzo 2003 __________ chiede a questo Tribunale di rivedere il predetto giudizio del 5 luglio 2002 e di rinnovargli il permesso di dimora annuale;

che a seguito della sentenza penale 25 ottobre 2002 egli sostiene ora di poter conservare il permesso di dimora, questo Tribunale avendo fondato il proprio giudizio sul "contratto", documento poi risultato falso;

che egli chiede inoltre di sospendere l'esecutività della precedente sentenza di questo Tribunale e, in via del tutto subordinata, di autorizzarlo provvisionalmente a soggiornare in Ticino pendente causa, postulando pure la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

che l'istanza di revisione non è stata intimata alla controparte;

considerato, in diritto

che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la norma è applicabile anche alle istanze di revisione (RDAT 1983 N 32; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 48);

che giusta l'art. 35 lett. c PAmm è dato il rimedio della revisione se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;

che l'istanza di revisione deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. c PAmm;

che l'istanza in oggetto è irricevibile perché tardiva;

che, infatti, con sentenza 25 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano ha prosciolto, tra gli altri, __________ dall'accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di infrazione alla LDDS, ponendo così fine al procedimento penale;

che proprio in questo procedimento è emersa l'esistenza dei fatti che l'istante oggi, a oltre quattro mesi di distanza e quindi in evidente dispregio del termine di 15 giorni fissato dall'art. 36 PAmm, adduce quale motivo di revisione;

che l'emanazione del presente giudizio rende prive d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa e l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari;

che la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va anch'essa respinta, la domanda di revisione essendo palesemente destinata all'insuccesso sin dall'inizio;

che la tassa di giustizia commisurata alla temerarietà dell'istanza, segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 28, 35, 36, 47, 48 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. L’istanza è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 600.– è a carico dell’istante.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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