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Numero d'incarto:
52.2003.75
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.75
Lugano
10 aprile
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 maggio 2002 di
contro
la risoluzione 17 aprile 2002 (n. 1806) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 15 febbraio 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
richiamata la sentenza 17 febbraio 2003 del Tribunale
federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che l'11 luglio 1997 la cittadina russa
__________ __________ () si è sposata ad __________ con il cittadino
elvetico __________ __________ (), ottenendo per questo motivo un
permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta
fino al 30 giugno 2002;
che, con decisione 15 febbraio 2002, il
Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora alla ricorrente,
ritenendo manifestamente abusivo appellarsi a tale connubio al fine di poter
continuare a dimorare sul territorio elvetico perché non viveva più insieme al
marito da diversi mesi (art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS);
che la suddetta risoluzione è stata
confermata sia dal Consiglio di Stato il 17 aprile 2002, sia dal Tribunale
cantonale amministrativo il 19 giugno 2002, che non avevano ritenuto determinante
la dichiarazione 6 marzo 2002 con la quale il marito della ricorrente attestava
la ripresa della vita in comune;
che con sentenza 17 febbraio 2003, il
Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato
da __________ __________ e ha rinviato la causa al Tribunale cantonale
amministrativo per nuovo giudizio, previo completamento dell'accertamento dei
fatti;
che l'alta Corte ha considerato che una
separazione di alcuni mesi non è un indizio sufficiente per ritenere che i
coniugi non avessero una reale volontà di ricomporre la loro unione coniugale in
maniera definitiva;
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale
cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la
causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la
fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi,
il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché
statuisca nuovamente sul ricorso come indicato dal Tribunale federale, segnatamente
previo completamento degli accertamenti necessari al fine di determinare con
esattezza quando i coniugi __________ si sono separati e l'evoluzione dei loro
rapporti coniugali;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino deve
rifondere alla ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili relativa al
presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm).
per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv.
1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 17
aprile 2002 (n. 1806) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono
rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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