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Numero d'incarto:
52.2003.74
Data decisione, Autorità:
28.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.74
Lugano
28 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 marzo 2003 di
contro
la decisione 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 653) che annulla la licenza edilizia 26 agosto 2002 rilasciata dal
municipio di __________ ai ricorrenti per la costruzione di una casa d'abitazione
monofamiliare in località __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
17 marzo 2003 di
__________;
-
17 marzo 2003 del
municipio di __________;
-
25 marzo 2003 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6 giugno
2002, i ricorrenti Irene e __________ hanno chiesto al municipio di __________
il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località
__________. L'edificio, strutturato su tre livelli, verrebbe a sorgere su un terreno
in pendio (part. n. __________ RF; zona R), delimitato - a monte ed a valle -
da due strade comunali a fondo cieco (part. n. __________ e __________ RF).
La
domanda sollecitava anche la concessione di una deroga per edificare l'angolo N
della casa ad una distanza di 6.00 m dal bosco che ricopre il fondo con cui
confina su quel versante.
B. La domanda
è stata pubblicata all'albo comunale dal 19 giugno al 3 luglio 2002. L'avviso
di pubblicazione è stato notificato ai proprietari dei fondi confinanti verso N
e verso S (part. n __________ e __________ RF). Contrariamente all'indicazione
che vi figura, l'avviso non è invece stato notificato alla qui resistente
__________ __________, proprietaria del fondo (part. n. __________ RF), situato
a monte di quello dei ricorrenti, oltre la strada comunale (part. n. __________
RF), di cui si è appena detto.
C. Il 18
luglio 2002 il rappresentante della resistente ha esaminato gli atti della domanda
di costruzione presso la cancelleria comunale. In quell'occasione, il
segretario comunale avrebbe riconosciuto di essere incorso in un errore,
omettendo di notificare l'avviso alla resistente.
Con
scritto del 24 luglio 2002 __________ __________ si è opposta alla domanda di
costruzione, contestando l'altezza dell'autorimessa e quella della costruzione
principale, nonché l'inserimento dell'opera nel quadro del paesaggio.
L'opponente ha attribuito il ritardo alla mancata notifica dell'avviso di
pubblicazione della domanda.
D. Raccolto il
preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 26 agosto 2002 ha rilasciato
la licenza richiesta, respingendo, con atto del 28 seguente, l'opposizione
della vicina qui resistente. Dopo averle restituito il termine per opporsi alla
domanda di costruzione, l'autorità comunale ha in sostanza ritenuto che l'immobile
in oggetto potesse beneficiare del supplemento d'altezza previsto dall'art. 22
NAPR per edificazioni su terreni con una pendenza superiore al 30%.
E. Con
giudizio 11 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta
licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente.
Il
Governo ha anzitutto condiviso la tesi del municipio circa la restituzione del
termine d'opposizione, ritenendo a sua volta che l'autorità comunale fosse
incorsa in un errore omettendo di notificare l'avviso di pubblicazione
all'insorgente.
Nel
merito, l'Esecutivo cantonale si è invece limitato a negare che fossero date le
premesse per concedere una deroga alla distanza dal bosco prescritta dall'art.
6 LCFo.
F. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ e __________ __________ insorgono
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della
licenza annullata.
Riproposte
le contestazioni sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla
tempestività dell’opposizione inoltrata dalla vicina, i ricorrenti rimproverano
in sostanza al Consiglio di Stato di aver accolto il ricorso per motivi che non
erano nemmeno oggetto di contestazione.
G. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e
la vicina __________ __________, che contesta invece in dettaglio le tesi degli
insorgenti con argomenti che saranno semmai discussi più avanti.
Il
municipio condivide invece l’impugnativa.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti, beneficiari della licenza annullata, è certa (art. 43
PAmm).
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente
dal municipio presso la cancelleria comunale. Il periodo di pubblicazione è di
quindici giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prenderne
conoscenza ed opporsi alla concessione della licenza (art. 8 LE). "Della
pubblicazione", soggiunge la norma, "è dato avviso negli albi
comunali ed ai proprietari confinanti" (cpv. 3).
La
pubblicazione della domanda, integrata dalla posa delle modine, serve a
portarla a conoscenza del pubblico, permettendo agli interessati di far valere
i loro diritti d'opposizione.
La
pubblicazione è una formalità essenziale della procedura di rilascio della
licenza edilizia. Essa crea la presunzione della conoscenza della domanda ed
esplica il medesimo effetto della notifica di una decisione, determinando la
decorrenza del termine d'opposizione (A. Scolari, Commentario, II. ed., ad art.
6 LE, n. 764 seg.). Pubblicazioni carenti vanno quindi trattate alla stregua di
notifiche irrite di decisioni amministrative. Vale in questi casi la regola
secondo cui, compatibilmente con i principi della buona fede e della sicurezza
del diritto, dalla notifica difettosa non deve derivare agli opponenti alcun
pregiudizio nell’esercizio dei loro diritti di difesa (Scolari, op. cit., ad
art. 8 LE n. 812; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 26 PAmm n. 4).
2.1.
L'art. 6 cpv. 3 LE imponeva originariamente al municipio di dare avviso della
pubblicazione della domanda negli albi comunali e ai proprietari noti di fondi
compresi in un raggio di 30 m dalla costruzione o impianto. Con modifica
legislativa del 6 febbraio 1995 (BU 95 158), l’obbligo di notificare l’avviso
di pubblicazione è stato limitato ai proprietari di fondi confinanti.
Soltanto
i proprietari di fondi confinanti hanno quindi diritto ad essere avvertiti personalmente.
Tale diritto non spetta invece ai proprietari di fondi vicini, ma non confinanti.
Il Gran Consiglio ha in effetti respinto la proposta del Consiglio di Stato di
dare facoltà al municipio di "estendere l’avviso personale anche ad
altri proprietari non direttamente confinanti, i cui interessi possono essere
lesi", preferendo il testo elaborato dalla commissione della legislazione,
che fa obbligo al municipio di avvisare personalmente soltanto i proprietari di
fondi confinanti con quello dedotto in edificazione (cfr. verbali del GC, sess.
ord. aut. 1994, pag. 2348, 2368, 2386, 2402).
- Nell’evenienza
concreta, tanto le parti, quanto il Consiglio di Stato hanno dato per scontato
che il fondo dei ricorrenti (part. n. 95) confini con quello della resistente
(part. n. __________). Hanno quindi ritenuto che il municipio avesse disatteso
l’obbligo di notificare a quest'ultima l'avviso di pubblicazione della domanda
di costruzione presentata dai ricorrenti. Fondandosi su questi presupposti,
tanto il municipio, quanto il Consiglio di Stato hanno di conseguenza ritenuto
giustificato restituire alla vicina qui resistente il termine per opporsi
all'intervento.
A torto,
tuttavia, poiché il fondo dedotto in edificazione non confina con il fondo
della resistente, ma è separato dallo stesso da una strada di quartiere a fondo
cieco (part. n. __________ RF). Non essendovi contiguità fra i fondi, il
municipio non era tenuto a notificare l'avviso di pubblicazione alla
resistente. Nella pubblicazione della domanda di costruzione non è ravvisabile
alcun difetto. La resistente non può quindi rimproverare al municipio di essere
incorso in un'omissione che le ha impedito di esercitare tempestivamente il suo
diritto d'opposizione.
Ne
discende che l’opposizione, inoltrata soltanto il 24 luglio 2002, ossia tre
settimane dopo la scadenza del termine di pubblicazione della domanda di
costruzione (3 luglio 2002), era tardiva.
Già per
questo motivo, il ricorso va di conseguenza accolto, annullando il giudizio
governativo censurato e dichiarando l’impugnativa inoltrata da __________
__________ al Consiglio di Stato irricevibile per tardività dell’opposizione.
- La tassa
di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della resistente secondo soccombenza
(art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 8, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 11 febbraio 2003 del Consiglio di
Stato (n. 653) è annullata e riformata nel senso che il ricorso inoltrato da __________
__________ al Consiglio di Stato è irricevibile.
1.2.
la licenza edilizia 26 agosto 2002 rilasciata
dal municipio di __________ a __________ e __________ __________ per la costruzione
di una casa d'abitazione sulla part. n. __________ RF è confermata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è a carico della resistente __________, che rifonderà
fr. 1'800.- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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