AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.69
Data decisione, Autorità:
14.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.69
Lugano
14 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 febbraio 2003 del
contro
la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 790) che dichiara nulla la multa inflitta alla Fondazione __________
(__________) per aver eseguito alcuni interventi edilizi senza autorizzazione
su suolo patriziale;
viste le risposte:
-
10 marzo 2003 del
municipio di __________;
-
11 marzo 2003 del
Consiglio di Stato;
-
18 marzo 2003 della
Fondazione __________;
-
1 aprile 2003 della
Sezione dei beni monumentali e ambientali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 10 ottobre 2002 l'Ufficio patriziale di __________ ha inflitto una
multa di fr. 2'000.- alla Fondazione __________ (__________) per aver abusivamente
realizzato su terreno patriziale alcune opere rilevanti dal profilo della
polizia delle costruzioni;
che con
giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla la multa,
accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________;
che il
Governo ha in sostanza ritenuto che l'Ufficio patriziale non fosse competente a
sanzionare abusi edilizi;
che
contro il predetto giudizio il patriziato insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
della multa inflitta alla __________;
che
l'insorgente rileva di aver imputato alla __________ di aver violato l'art. 14
del regolamento patriziale, che assoggetta all'autorizzazione del patriziato
qualsiasi intervento edilizio su suolo patriziale;
che il
ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla __________, che contesta in
dettaglio le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 121 cpv. 3 e 147
lett. b LOP;
che per
principio la multa può essere inflitta soltanto alle persone fisiche; vale il
principio societas delinquere non potest; eccezioni alla regola sono
date soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (Scolari, Diritto
amministrativo, II. ed., parte generale, n. 1032);
che la
LOP non prevede la possibilità di punire le persone giuridiche;
che la
__________ è una persona giuridica; non era quindi punibile;
che già
per questo motivo, che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rilevare d'ufficio,
la multa andava annullata;
che il
ricorso, palesemente infondato, va quindi respinto;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili
sono invece a carico del patriziato secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 118, 147 LOP; 2, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Il patriziato di __________ rifonderà fr. 300.-
alla __________ a titolo di ripetibili di seconda istanza.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster