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Numero d'incarto:
52.2003.65
Data decisione, Autorità:
25.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.65
Lugano
25 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2003 di
contro
la decisione 11 febbraio 2003, n. 672, del Consiglio
di Stato che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 10 gennaio 2003 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni le ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre
veicoli a motore;
vista la risposta 11 marzo
2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la
ricorrente __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della
categoria B il 20 luglio 1989;
che
dall’esame del sangue effettuato dal Laboratorio __________ di __________ in
seguito all’incidente mortale della circolazione del 22 luglio 2002 di cui la
ricorrente è stata protagonista, sono state riscontrate delle tracce di
cannabis;
che, dopo
averle ritirato la licenza di condurre, il 9 settembre 2002 la Sezione della
circolazione ha provveduto a restituirgliela a condizione che si sottoponesse
ad un controllo medico settimanale delle urine per un periodo di tre mesi;
che, tale
decisione cresciuta in giudicato, l’insorgente si è sottoposta a quattro controlli
medici durante il trimestre prescritto dall’autorità dipartimentale;
che
quest’ultima, appurato che il numero di controlli a cui si era sottoposta la
ricorrente era inferiore a quanto ordinatole con la decisione condizionale di
ripristino della licenza di condurre, il 10 gennaio 2003 le ha revocato la
licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto
immediato e ha negato l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
che la
riammissione è stata condizionata alla presentazione di un certificato attestante
che, in seguito a controlli settimanali dell’urina per un periodo di almeno tre
mesi, non ha più fatto uso di sostanze stupefacenti;
che,
adito dalla ricorrente, con giudizio 11 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze e
conforme al principio della proporzionalità, ritenuto che l’insorgente non si
era sottoposta ai controlli con la frequenza fissata dalla Sezione della
circolazione;
che
contro tale pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l’annullamento e chiedendo che venga accordato
l’effetto sospensivo;
che
l’insorgente reputa che dalle tavole processuali, segnatamente dai rapporti medici
prodotti alla Sezione della circolazione, emerge in maniera inequivocabile che
non è dedita al consumo di sostanze stupefacenti;
che il
ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che prende brevemente posizione
solo sulla domanda di effetto sospensivo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2
LALCStr; la legittimazione dell’insorgente, direttamente e personalmente
toccata dal provvedimento, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm); le generiche prove di cui l’insorgente chiede l’assunzione, non appaiono
atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio;
che nel
caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza nella forma di
una misura provvisionale, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita
alla verifica di un’eventuale violazione del diritto, segnatamente con
riferimento all’apprezzamento erroneo di un fatto e all’eccesso o abuso di
potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l’accertamento dei
fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62
PAmm);
che
l’art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr non permette il rilascio della licenza di
condurre se il richiedente è dedito al bere od ad altre forme di tossicomanie;
mentre l’art. 16 cpv. 1 in fine prevede in concerto con questa prima
disposizione che le licenze e i permessi possono essere revocati se non sono
stati osservati le limitazioni o gli obblighi ai quali il rilascio era stato
subordinato nel caso particolare;
che
giusta l’art. 35 cpv. 3 OAC, la licenza di condurre può essere revocata subito,
a titolo preventivo, fino a che i motivi d’esclusione siano stati appurati;
che il
ritiro della licenza di condurre non si configura quindi come una pena complementare,
ma unicamente come una misura amministrativa finalizzata ad accrescere la
sicurezza della circolazione, segnatamente per controllare l’attitudine alla
guida dei conducenti che per il loro comportamento suscitano dubbi al proposito
(nuovo esame di guida o qualsiasi altro tipo di verifica o perizia necessaria)
(v. Bussy / Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., n. 1.3.e
2.2. ad art. 16 LCStr);
che nelle
concrete evenienze, dopo l’incidente mortale del luglio 2002, con formale
decisione della Sezione della circolazione cresciuta in giudicato era stata
restituita alla ricorrente la licenza di condurre, alla precisa condizione di
sottoporsi settimanalmente al controllo dell’urina per un periodo di tre mesi;
che
l’insorgente non ha impugnato questa decisione, per modo che le tesi sviluppate
in questa sede in merito all’inutilità del controllo delle urine sono da
considerare tardive, le stesse dovendo essere sollevate all’occorrenza
nell’ambito della precedente decisione;
che la
revoca della licenza di condurre oggetto del presente gravame è imputabile
unicamente al comportamento della ricorrente che, informata esaurientemente
delle conseguenze nel caso in cui avesse omesso di effettuare i controlli
prescritti, si è sottoposta solo sporadicamente agli stessi; dei 12 prescritti
ne ha effettuati appena 4;
che il
fatto di non essersi presentata ai controlli come impostole dalla Sezione della
circolazione, configura una flagrante violazione degli obblighi sanciti al
momento del rilascio condizionale della licenza di condurre;
che, di
conseguenza, la durata della revoca limitata ad un ulteriore periodo di controllo
trimestrale appare adeguata e proporzionata alle circostanze del caso e atta al
conseguimento dei certificati medici necessari per pronunciarsi su eventuali
motivi di esclusione legati all'uso di sostanze stupefacenti;
che la
ricorrente fa valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi
professionali, in particolare vista la sua attività d’allevatrice di animali a
titolo indipendente e dello spostamento della stessa in __________ dal Canton
__________;
che
simile argomentazione non ha rilevanza alcuna in seno ad una revoca disposta
per motivi di sicurezza; avrebbe potuto al più incidere sulla durata di una
revoca a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC);
che nel
caso concreto, pur non potendo escludere che la misura di revoca procuri quanto
meno dei costi accresciuti alla ricorrente, non ricorrono comunque gli estremi
per modificare la decisione della Sezione della circolazione;
che la
sicurezza del traffico deve prevalere sui vantati bisogni professionali della ricorrente,
a maggior ragione se si pon mente al fatto che alla stessa era stata data la
possibilità di sovvertire i dubbi in merito alla sua idoneità alla guida
beneficiando nel frattempo della licenza di condurre;
che con
l’emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene
priva d’oggetto;
che,
stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto; la tassa di giustizia e
le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art.14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 LCStr; 35
OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 47, 60, 61 e 62 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono
poste a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto
pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di __________, nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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