Driver’s licence revocation upheld for missed urine tests

52.2003.65Altro tribunale25 mar 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Ticino Administrative Court dismissed an appeal against the State Council’s decision confirming the indefinite revocation of a driver’s licence. The appellant had received her licence back only on condition that she undergo weekly urine tests for three months after a fatal accident and the discovery of cannabis traces. She complied only four times out of twelve. The court held that the conditional reinstatement decision was final, that the breach of its obligations justified a safety-based revocation, and that professional inconvenience could not outweigh road safety. The request for suspensive effect became moot. Costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 LCStr; art. 35 cpv. 3 OAC; security revocation of a driving licence following breach of conditions attached to reinstatement. A revocation ordered for traffic-safety reasons is an administrative preventive measure and not a punitive sanction. Where a licence is restored subject to periodic medical controls, failure to comply with the prescribed frequency constitutes a clear breach of the conditional authorisation and justifies revocation. Professional dependence on the licence is not decisive in the context of a safety revocation, but may at most be relevant to the duration of a warning-based measure. Review is limited to legality, manifest error in fact-finding, and abuse/excess of discretion (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.65

Data decisione, Autorità: 25.03.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.65

Lugano 25 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Franscini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 25 febbraio 2003 di

contro

la decisione 11 febbraio 2003, n. 672, del Consiglio di Stato che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 10 gennaio 2003 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore;

vista la risposta 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che la ricorrente __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 20 luglio 1989;

che dall’esame del sangue effettuato dal Laboratorio __________ di __________ in seguito all’incidente mortale della circolazione del 22 luglio 2002 di cui la ricorrente è stata protagonista, sono state riscontrate delle tracce di cannabis;

che, dopo averle ritirato la licenza di condurre, il 9 settembre 2002 la Sezione della circolazione ha provveduto a restituirgliela a condizione che si sottoponesse ad un controllo medico settimanale delle urine per un periodo di tre mesi;

che, tale decisione cresciuta in giudicato, l’insorgente si è sottoposta a quattro controlli medici durante il trimestre prescritto dall’autorità dipartimentale;

che quest’ultima, appurato che il numero di controlli a cui si era sottoposta la ricorrente era inferiore a quanto ordinatole con la decisione condizionale di ripristino della licenza di condurre, il 10 gennaio 2003 le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato e ha negato l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;

che la riammissione è stata condizionata alla presentazione di un certificato attestante che, in seguito a controlli settimanali dell’urina per un periodo di almeno tre mesi, non ha più fatto uso di sostanze stupefacenti;

che, adito dalla ricorrente, con giudizio 11 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità, ritenuto che l’insorgente non si era sottoposta ai controlli con la frequenza fissata dalla Sezione della circolazione;

che contro tale pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento e chiedendo che venga accordato l’effetto sospensivo;

che l’insorgente reputa che dalle tavole processuali, segnatamente dai rapporti medici prodotti alla Sezione della circolazione, emerge in maniera inequivocabile che non è dedita al consumo di sostanze stupefacenti;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che prende brevemente posizione solo sulla domanda di effetto sospensivo;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2 LALCStr; la legittimazione dell’insorgente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento, è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); le generiche prove di cui l’insorgente chiede l’assunzione, non appaiono atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza nella forma di una misura provvisionale, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un’eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all’apprezzamento erroneo di un fatto e all’eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l’accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm);

che l’art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr non permette il rilascio della licenza di condurre se il richiedente è dedito al bere od ad altre forme di tossicomanie; mentre l’art. 16 cpv. 1 in fine prevede in concerto con questa prima disposizione che le licenze e i permessi possono essere revocati se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare;

che giusta l’art. 35 cpv. 3 OAC, la licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi d’esclusione siano stati appurati;

che il ritiro della licenza di condurre non si configura quindi come una pena complementare, ma unicamente come una misura amministrativa finalizzata ad accrescere la sicurezza della circolazione, segnatamente per controllare l’attitudine alla guida dei conducenti che per il loro comportamento suscitano dubbi al proposito (nuovo esame di guida o qualsiasi altro tipo di verifica o perizia necessaria) (v. Bussy / Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., n. 1.3.e 2.2. ad art. 16 LCStr);

che nelle concrete evenienze, dopo l’incidente mortale del luglio 2002, con formale decisione della Sezione della circolazione cresciuta in giudicato era stata restituita alla ricorrente la licenza di condurre, alla precisa condizione di sottoporsi settimanalmente al controllo dell’urina per un periodo di tre mesi;

che l’insorgente non ha impugnato questa decisione, per modo che le tesi sviluppate in questa sede in merito all’inutilità del controllo delle urine sono da considerare tardive, le stesse dovendo essere sollevate all’occorrenza nell’ambito della precedente decisione;

che la revoca della licenza di condurre oggetto del presente gravame è imputabile unicamente al comportamento della ricorrente che, informata esaurientemente delle conseguenze nel caso in cui avesse omesso di effettuare i controlli prescritti, si è sottoposta solo sporadicamente agli stessi; dei 12 prescritti ne ha effettuati appena 4;

che il fatto di non essersi presentata ai controlli come impostole dalla Sezione della circolazione, configura una flagrante violazione degli obblighi sanciti al momento del rilascio condizionale della licenza di condurre;

che, di conseguenza, la durata della revoca limitata ad un ulteriore periodo di controllo trimestrale appare adeguata e proporzionata alle circostanze del caso e atta al conseguimento dei certificati medici necessari per pronunciarsi su eventuali motivi di esclusione legati all'uso di sostanze stupefacenti;

che la ricorrente fa valere la necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali, in particolare vista la sua attività d’allevatrice di animali a titolo indipendente e dello spostamento della stessa in __________ dal Canton __________;

che simile argomentazione non ha rilevanza alcuna in seno ad una revoca disposta per motivi di sicurezza; avrebbe potuto al più incidere sulla durata di una revoca a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC);

che nel caso concreto, pur non potendo escludere che la misura di revoca procuri quanto meno dei costi accresciuti alla ricorrente, non ricorrono comunque gli estremi per modificare la decisione della Sezione della circolazione;

che la sicurezza del traffico deve prevalere sui vantati bisogni professionali della ricorrente, a maggior ragione se si pon mente al fatto che alla stessa era stata data la possibilità di sovvertire i dubbi in merito alla sua idoneità alla guida beneficiando nel frattempo della licenza di condurre;

che con l’emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene priva d’oggetto;

che, stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto; la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art.14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 LCStr; 35 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 47, 60, 61 e 62 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di __________, nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

  1. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

driver’s licencetraffic safetycannabismedical controlconditional reinstatementproportionalityadministrative revocationstandingcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the administrative appeal against the licence revocation was admissible and within the court’s competence

Decisione estratta

The appeal was admissible: the court had competence, the appellant had standing, and the filing was timely.

Motivazione estratta

Jurisdiction followed from the cantonal traffic-law act; standing was clear because the appellant was directly affected; the appeal was filed on time.

Questione giuridica chiave

Whether the indefinite revocation of the driving licence for failure to comply with the ordered medical controls was lawful and proportionate

Decisione estratta

The revocation was lawful and proportionate and had to be upheld.

Motivazione estratta

The conditional reinstatement decision had become final and the appellant flagrantly breached its obligations by attending only 4 of 12 prescribed tests. For a safety-based revocation, professional hardship could not prevail over road safety.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect should be granted

Decisione estratta

The request became moot once the judgment was rendered.

Motivazione estratta

The main decision was issued, so the interim request no longer had an independent object.

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