Exclusion of non-conforming tender upheld

52.2003.59Altro tribunale18 mar 2003Dismissed

Sintesi

A bidder challenged the municipality's rejection of its offer in a public procurement for plastering works, arguing that the proposed insulation material corresponded to the tender requirements. The administrative court held that the offer was non-conforming: the documents submitted concerned different products, and the bidder failed to prove that the specified product existed or met the required thickness and density. The appeal was dismissed, and costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 26 LCPubb; exclusion of a tender that does not comply with the technical specifications of the call for tenders. The tender documents bind both the contracting authority and the bidders; under the principle of equal treatment, the contract may not be awarded on conditions different from those prescribed. A bidder bears the burden of showing that its offer meets the mandatory requirements; where the submitted documentation relates to other products and does not establish conformity, exclusion is justified (consid. 2-4). Costs follow the outcome of the appeal.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.59

Data decisione, Autorità: 18.03.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.59

Lugano 18 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

Composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

Segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2003 della


contro

la decisione 6 febbraio 2003 del municipio di __________, che delibera alla __________ le opere da gessatore (interno) della nuova __________;

viste le risposte:

  • 28 febbraio 2003 del municipio di __________;

  • 5 marzo 2003 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 5 dicembre 2002 il municipio di __________ ha invitato sei ditte del ramo, fra cui la __________, a partecipare ad un concorso, retto dalla LCPubb, per l'aggiudicazione delle opere da gessatore (interno) della nuova __________;

che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta prevedeva fra l'altro la seguente alla posizione:

151 Pannelli isolanti su pareti

400 Lana minerale indice d'incendio 6.1,

massa volumica apparente min. kg/mc 85.

Marca, tipo .........

411 Spessore pannelli mm 40

412 Spessore pannelli mm 60

che a questa posizione la __________ ha proposto l'impiego di lana minerale __________;

che il 28 gennaio 2003 il progettista ha chiesto alla __________ di inviargli la scheda tecnica del prodotto proposto;

che il 31 gennaio 2003 la ricorrente ha inviato al progettista due schede tecniche: una relativa al prodotto __________ (peso specifico apparente 75 kg/mc), l'altra relativa al prodotto __________ (peso specifico apparente medio 50 kg/mc, zona compressa 85 kg/mc);

che con decisione 6 febbraio 2003 il municipio ha deliberato le opere messe a concorso alla __________, scartando nel contempo l'offerta della __________ siccome non conforme alle esigenze del capitolato;

che contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'esclusione della sua offerta; il prodotto "", allega, corrisponderebbe al prodotto "", rispettivamente "__________", di cui ha inviato le schede tecniche al progettista; la denominazione __________ starebbe ad indicare la ditta che commercializza i prodotti __________;

che il ricorso è avversato del municipio e dall'aggiudicataria, con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono incontestabilmente date;

che il ricorso, ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono compilare la loro offerta per iscritto in modo completo e tempestivo; il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2);

che, notoriamente, le offerte che non corrispondono alle condizioni del capitolato vanno escluse dall'aggiudicazione; le prescrizioni fissate dalla documentazione di gara vincolano infatti tanto il committente, quanto i concorrenti; lo esige anzitutto il principio della parità di trattamento che vieta al committente di aggiudicare una commessa a condizioni diverse da quelle prestabilite;

che, in concreto, la ricorrente ha proposto di impiegare pannelli isolanti "__________"; sollecitata dal progettista ad inviare la relativa scheda tecnica, ha inoltrato la documentazione relativa a due prodotti della __________;

che nemmeno in questa sede la ricorrente è in grado di dimostrare l'esistenza di un prodotto marca "__________"; tant'è vero che a tutt'oggi non è stata capace di esibire la relativa scheda tecnica, già richiestale dal progettista; né questa è altrimenti dimostrabile (cfr. i prodotti __________ in __________);

che la __________, noto gruppo industriale germanico attivo nel campo dei materiali per l'edilizia, produce e commercializza pannelli isolanti con uno spessore di 45 - 50 mm e con un peso specifico di 38 kg/mc (cfr. scheda in atti), che manifestamente non rispondono alle esigenze del capitolato (40 risp. 60 mm; 85 kg/mc);

che i pannelli __________, altrettanto nota industria svizzera specializzata nella produzione di pannelli di lana minerale, di cui la ricorrente ha prodotto le schede tecniche non sono prodotti della __________;

che eventuali collaborazioni commerciali tra la __________ e la __________ non permettono di ignorare la palese difformità dell'offerta inoltrata dalla __________;

che, stando così le cose, il ricorso, manifestamente infondato, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in discussione ed al lavoro procurato a questo tribunale dall'impugnativa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 400.- alla resistente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

public procurementtender conformityequal treatmenttechnical specificationsbid exclusioncosts