Communal citizenship refusal not appealable; appeal inadmissible

52.2003.57Altro tribunale4 mar 2003Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal administrative court held inadmissible an appeal against a State Council decision that had already declared inadmissible a challenge to a communal council resolution refusing communal citizenship. It found that Art. 17 LCCit makes such refusals final and excludes any appellate route, so neither the State Council nor the administrative court had jurisdiction. The appeal was therefore dismissed as inadmissible, and costs of CHF 400 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 17 LCCit; Art. 208 LOC; Art. 3, 28, 60 PAmm: refusal of communal citizenship is declared definitive by Art. 17 LCCit and excludes any recourse. The administrative court examines ex officio the procedural prerequisites and its jurisdiction is enumerative; even though communal resolutions are generally appealable under Art. 208 LOC, a special provision may withdraw all appellate remedies. Where no statutory remedy exists, the appeal is inadmissible and costs follow the losing party.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.57

Data decisione, Autorità: 04.03.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.57

Lugano 4 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Franscini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 20 febbraio 2003 di

contro

la decisione 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 675), che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 9 dicembre 2002 del consiglio comunale di __________, in materia d’attinenza comunale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto ed in diritto

che con risoluzione 9 dicembre 2002 il consiglio comunale di __________ ha negato l’attinenza comunale a __________ ed ai figli di quest’ultimo: __________, __________ e __________;

che contro questa decisione il consigliere comunale __________ __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato;

che con giudizio 11 febbraio 2003, reso in applicazione dell’art. 17 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit), il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso;

che avverso il suddetto giudizio governativo __________ __________ è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento e chiedendo il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio con motivazioni che non occorre qui riassumere;

che nei casi in cui il gravame appare manifestamente irricevibile o manifestamente infondato l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingerlo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 48 PAmm);

che prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso, l’autorità esamina d’ufficio l’adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);

che la competenza del Tribunale amministrativo non è data per clausola generale, bensì secondo il sistema enumerativo, cioè soltanto quando la legge lo prevede, contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);

che giusta l’art. 208 cpv. 1 LOC le risoluzioni degli organi comunali sono suscettibili di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono poi appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;

che la risoluzione impugnata è stata resa in applicazione dell’art. 17 LCCit che dichiara definitive le decisioni del legislativo comunale in materia di concessione dell’attinenza comunale;

che pertanto la decisione del consiglio comunale in narrativa non era impugnabile né davanti al Consiglio di Stato, né davanti a questo Tribunale, poiché la LCCit esclude ogni via ricorsuale in caso di rifiuto dell’attinenza comunale (art. 17 LCCit);

che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile;

che le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 17 LCCit; 208 LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.-- sono poste a carico dell’insorgente.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

communal citizenshipinadmissibilityjurisdictionadministrative appealfinal decisioncosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the State Council's inadmissibility decision was itself admissible before the administrative court.

Decisione estratta

The court held that the municipal council's refusal of communal citizenship was final under Art. 17 LCCit and therefore not appealable either to the State Council or to the administrative court.

Motivazione estratta

The administrative court reviews procedural prerequisites ex officio; its jurisdiction is enumerative under Art. 60 PAmm. Although municipal resolutions are generally appealable under Art. 208 LOC, Art. 17 LCCit expressly excludes any appeal against a refusal of communal citizenship, making the lower decision non-appealable.

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