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Numero d'incarto:
52.2003.57
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.57
Lugano
4 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 febbraio 2003 di
contro
la decisione 11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 675), che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente
avverso la risoluzione 9 dicembre 2002 del consiglio comunale di __________,
in materia d’attinenza comunale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che con risoluzione 9 dicembre 2002 il
consiglio comunale di __________ ha negato l’attinenza comunale a __________ ed
ai figli di quest’ultimo: __________, __________ e __________;
che contro questa decisione il consigliere
comunale __________ __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato;
che con giudizio 11 febbraio 2003, reso in
applicazione dell’art. 17 della legge sulla cittadinanza ticinese e
sull’attinenza comunale (LCCit), il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile il ricorso;
che avverso il suddetto giudizio governativo
__________ __________ è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l’annullamento e chiedendo il rinvio degli atti al Consiglio di
Stato per nuovo giudizio con motivazioni che non occorre qui riassumere;
che nei casi in cui il gravame appare
manifestamente irricevibile o manifestamente infondato l’autorità di ricorso
può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione
di respingerlo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 48 PAmm);
che prima di entrare nel merito di
un’istanza o di un ricorso, l’autorità esamina d’ufficio l’adempimento dei
presupposti processuali (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale
amministrativo non è data per clausola generale, bensì secondo il sistema
enumerativo, cioè soltanto quando la legge lo prevede, contro decisioni di un Dipartimento,
di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 PAmm);
che giusta l’art. 208 cpv. 1 LOC le
risoluzioni degli organi comunali sono suscettibili di ricorso al Consiglio di
Stato, le cui decisioni sono poi appellabili al Tribunale cantonale
amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che la risoluzione impugnata è stata resa in
applicazione dell’art. 17 LCCit che dichiara definitive le decisioni del
legislativo comunale in materia di concessione dell’attinenza comunale;
che pertanto la decisione del consiglio
comunale in narrativa non era impugnabile né davanti al Consiglio di Stato, né
davanti a questo Tribunale, poiché la LCCit esclude ogni via ricorsuale in caso
di rifiuto dell’attinenza comunale (art. 17 LCCit);
che il ricorso va quindi
dichiarato irricevibile;
che le spese e la tassa
di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 17 LCCit; 208 LOC; 3, 18, 28, 48, 60,
61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 400.-- sono poste a carico dell’insorgente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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