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Numero d'incarto:
52.2003.56
Data decisione, Autorità:
31.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.56
Lugano
31 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 febbraio 2003 di
contro
la decisione 4 febbraio 2003 (n. 495) del Consiglio
di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 4
novembre 2002 del consiglio comunale di __________ relativa allo stanziamento
di un credito di fr. 3'730'000.- per la realizzazione di una nuova casa
comunale;
viste le risposte:
-
01.03.2003 di
__________, presidente del consiglio comunale
-
11.03.2003 del municipio
di __________
-
11.03.2003 del Consiglio
di Stato
nonché la replica 02.04.2003
del ricorrente e le dupliche
-
22.04.2003 del municipio
di __________
-
29.04.2003 del Consiglio
di Stato
-
18.05.2005 di
__________, presidente del consiglio comunale
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
municipio di __________, confrontato con problemi logistici della propria amministrazione,
avviò nel 1995 un primo studio inteso a valutare le possibilità di riattamento
dello stabile comunale sito sulla particella n. __________ RFD. Una prima richiesta
di credito di fr. 60'000.- per la progettazione definitiva fu ritirata dal
municipio a dipendenza del preavviso negativo delle commissioni edilizia e
della gestione, le quali propendevano per una demolizione dello stabile
esistente e la sua ricostruzione ex novo.
Un nuovo
studio, commissionato tenuto conto del mutato indirizzo, ha originato tre
progetti di massima, esaminati in particolare dalla commissione edilizia che,
in data 2 luglio 1999, ha presentato un circostanziato rapporto.
Il 13 novembre 2000, dopo aver ulteriormente
approfondito la questione, il municipio ha indetto una serata informativa per
la popolazione per illustrare la situazione e in data 29 gennaio ha quindi
chiesto al legislativo un credito di fr. 90'000.- per la progettazione definitiva
della nuova casa comunale.
Votato il credito, l'esecutivo ha quindi
incaricato lo studio d'architettura __________ di __________ di allestire il
progetto definitivo, che tenesse conto di varie modifiche da apportare allo
studio preliminare.
La commissione edilizia ha proceduto ad una
prima verifica che ha originato il rapporto consultivo del 22 aprile 2002.
Il progettista, ricevuto il predetto
rapporto, ha quindi presentato il progetto ed il preventivo definitivi in data
6 giugno 2002.
B. Con messaggio
del mese di settembre 2002 il municipio ha chiesto la concessione di un credito
di fr. 3'730'000.- per la costruzione della nuova casa comunale.
La commissione edilizia, costatato come le
suggestioni contenute nel rapporto 22 aprile 2002 erano state accolte, ha
proposto l'accettazione del messaggio con rapporto 22 ottobre 2002.
La commissione della gestione, con rapporto
21/22 ottobre, ha pure formulato preavviso favorevole, proponendo i seguenti
emendamenti:
-
per il calcolo dell'evoluzione dei
prezzi si utilizzerà l'indice dei prezzi alla costruzione di __________ e come
dato di partenza sarà considerato l'indice pubblicato il 1° aprile 2002.
-
Prima dell'avvio dei lavori
(demolizione, scavo, ecc.) alla commissione della gestione sarà presentato un
aggiornamento del preventivo basato sulle offerte reali delle ditte concorrenti
per le proposte da 11 a 24 del progetto. Queste informazioni saranno
accompagnate da una nuova valutazione anche per le restanti poste. I rapporti
sono stati regolarmente trasmessi ai membri del legislativo.
C. Nella sua
seduta del 4 novembre 2002 il consiglio comunale ha concesso il credito
richiesto, approvando gli emendamenti proposti dalla commissione della
gestione, con 19 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti.
D. Contro
questa risoluzione è insorto davanti al Consiglio di Stato __________
__________, cittadino domiciliato a __________, chiedendone l'annullamento.
A mente dell'insorgente la commissione
edilizia avrebbe agito in modo negligente, preavvisando favorevolmente il
messaggio municipale con un rapporto di poche righe nel quale rinviava al
proprio precedente rapporto, e ciò malgrado che le indicazioni scaturitene
siano state riprese solo parzialmente. Il preventivo di spesa, non corretto
tenendo conto di tutte le modifiche proposte, ne risulterebbe inattendibile.
Con questo modo di procedere la commissione edilizia avrebbe indotto in errore
il consiglio comunale, falsando il risultato della votazione.
E. Con
giudizio 4 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, confermando
la decisione del consiglio comunale di Cadenazzo.
Il Governo ha considerato che il legislativo
era stato adeguatamente informato ed aveva potuto pronunciarsi su un progetto e
un preventivo definitivi con piena cognizione di causa.
Il mancato inserimento di talune suggestioni
formulate dalla commissione edilizia nel proprio rapporto 22 aprile 2002
sarebbe poi ininfluente: tali suggestioni, non vincolanti, sarebbero infatti
state riprese, perlomeno quelle più importanti, nel progetto sottoposto per
esame e decisione al legislativo.
F. Contro il
predetto giudizio governativo __________ __________ si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. L'insorgente
rileva l'esistenza di alcuni errori nel preventivo che, unitamente
all'esistenza di posizioni alternative nel capitolato ed alle condizioni poste
dalla commissione della gestione, portano a concludere che progetto e preventivo
non possono essere considerati definitivi, sicché la decisione del legislativo
disattenderebbe l'art. 13 lett. g LOC.
G. Il
municipio postula la reiezione del gravame, rilevando che tanto il progetto
quanto il preventivo sono da considerare definitivi ai sensi della LOC. Il
messaggio municipale illustra sufficientemente l'oggetto posto in votazione
permettendo ai consiglieri comunali di avere una completa immagine degli
aspetti tecnici e politici che la proposta comporta. Il legislativo ha poi
votato su una proposta precisa, quella del municipio, e non sulle suggestioni
della commissione edilizia, la quale peraltro ha evidenziato come le
suggestioni più importanti erano state riprese nel progetto sottoposto ad approvazione.
__________ __________, presidente del
consiglio comunale, pur non formulando domande di giudizio, rileva che il
consiglio comunale, esaminando la trattanda in oggetto, ha dibattuto in modo
regolare e completo, considerando pure i rapporti delle commissioni.
Il Consiglio di Stato propone la reiezione
del ricorso.
Con i propri allegati di replica e duplica
le parti hanno confermato le proprie domande.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett.
a LOC). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso
sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del
diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto l’errata o la
mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante
implicitamente da essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61
PAmm).
Con
il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei
fatti rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm).
- Giusta l'art. 56 cpv. 1 LOC, i messaggi sottoposti dal municipio al
legislativo comunale devono essere motivati per iscritto e trasmessi
immediatamente ai consiglieri comunali, almeno trenta giorni prima della
seduta. Salvo i casi in cui è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non
possono essere discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una
commissione del legislativo (cpv. 2).
La commissione competente per l'esame di un
determinato messaggio municipale allestisce un rapporto scritto con le relative
proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della
seduta dell'assemblea, rispettivamente del consiglio comunale. La cancelleria
trasmette immediatamente i rapporti al municipio ed ai singoli consiglieri
comunali (art. 71 cpv. 1 e 2 LOC).
Le norme in questione mirano a preparare
convenientemente le deliberazioni del consiglio comunale, permettendo ai suoi
membri di esaminare in modo critico ed approfondito i contenuti delle proposte
del municipio, di concertarsi fra loro e di deliberare con piena cognizione di
causa.
- Giusta gli
artt. 42 cpv. 2 LOC e 13 cpv. 1 lettera g LOC, il consiglio comunale decide
l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti
definitivi e accorda i crediti necessari. Scopo della norma è di permettere al
legislativo comunale di esercitare compiutamente le sue competenze in tema di
decisioni riguardanti la realizzazione d'opere pubbliche. Progetti e preventivi
carenti limitano, infatti, la libertà di decisione del legislativo comunale
che, non di rado, quando i lavori sono già iniziati o addirittura conclusi, si
trova confrontato con la necessità di dover accordare crediti suppletivi per
spese non previste che una progettazione più accurata avrebbe senz'altro potuto
prevedere; e ciò senza avere la possibilità materiale di decidere diversamente.
Per progetto definitivo si deve
sostanzialmente intendere un progetto elaborato anche nei particolari, pronto
per essere realizzato previo allestimento dei capitolati necessari per le
delibere, ovvero un progetto che risponde ai requisiti minimi indicati dalle
norme SIA, con piante, sezioni, e facciate, completi di quote e misure principali,
generalmente in scala 1:100 e che è quindi atto ad essere posto in esecuzione
(RDAT 1989 N. 1).
Per preventivo definitivo va essenzialmente
intesa una previsione di costi, allestita sulla base di un progetto definitivo,
volta a ridurre ad un minimo ragionevole il margine d'incertezza sul consuntivo,
per cui deve presentare un alto grado di attendibilità e deve quindi fondarsi
su un'analisi dei costi delle singole componenti dell'opera secondo il progetto
pronto per l'esecuzione (STA, 6.10.1988 in re F/comune di V).
- Nel caso
concreto va avantutto rilevato che, con il messaggio del mese di settembre
2002, il municipio ha sottoposto al legislativo il progetto della nuova casa
comunale nella sua forma definitiva, progetto che è stato esaminato e
preavvisato favorevolmente dalle commissioni edilizia e della gestione e
approvato senza modifiche.
Eventuali differenti proposte contenute nel
rapporto consultivo del 22 aprile 2002 della commissione edilizia sono quindi
irrilevanti perché non sono state oggetto d'esame del consiglio comunale né
delle sue commissioni.
La commissione edilizia si è limitata a
rilevare che le richieste di modifiche a suo tempo proposte erano state accolte
senza che ciò abbia comportato aumenti di spesa.
Le informazioni elargite hanno quindi permesso
al legislativo di deliberare con cognizione di causa.
- 6.1. Il
ricorrente sostiene che il progetto ed il preventivo non potrebbero essere considerati
definitivi.
Ebbene,
l'incarto del comune, relativo al progetto di costruzione della nuova casa
comunale, contiene:
-
i piani di progetto in scala 1:100
comprendenti le piante dei tre piani, con l'indicazione delle quote e delle
misure;
-
i piani delle facciate in scala 1:100 con
l'indicazione delle quote;
-
il preventivo di dettaglio, aggiornato al
6.6.2002, con la descrizione specifica dei contenuti.
Contrariamente all'opinione dell'insorgente,
il progetto, sufficientemente elaborato per essere posto in esecuzione senza
ulteriori studi, può quindi essere considerato definitivo. Altrettanto dicasi per
il preventivo, che esamina nel dettaglio i costi dei vari lavori necessari per
realizzare l'opera.
6.2. La
contestazione del ricorrente in punto alla sufficienza del piano e del preventivo
si fonda ancora una volta essenzialmente sulle pretese incongruenze del
progetto approvato con il rapporto consultivo della commissione edilizia del 22
aprile 2002. Come già evidenziato in precedenza, così facendo egli non s'avvede
che il consiglio comunale era chiamato a deliberare sul progetto e sul credito
oggetto del messaggio municipale, non invece sul precedente rapporto consultivo
della commissione edilizia, le cui suggestioni il municipio non era peraltro
tenuto a far proprie.
Neppure si vede per quale motivo
l'emendamento proposto dalla commissione della gestione, che ha chiesto di
avere un aggiornamento del preventivo basato sulle offerte reali delle ditte concorrenti,
possa far ritenere non definitivo il preventivo che, di regola, non può essere
allestito sulla base di offerte concrete perché l'allestimento dei capitolati
necessari per le delibere è successivo all'approvazione del credito.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 Pamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 42, 56, 208, 209, LOC; 28, 46 PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia in fr. 900.- è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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